Sentenza del 11/03/2020 n. 6800 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di sette intimazioni di pagamento basate su altrettante cartelle di pagamento che la società sosteneva non essere mai state notificate. La società deduceva irregolarità nelle date indicate nelle intimazioni rispetto a quelle risultanti dagli avvisi di ricevimento, consegna a persone non identificate o con firma illeggibile (es. madre del legale rappresentante, portiere) e l'assenza di un collegamento organico tra consegnatari e società destinataria.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato il giudizio della Commissione tributaria regionale secondo cui le cartelle erano state validamente notificate mediante raccomandata con avviso di ricevimento presso la sede sociale, consegnate a persone presenti che si dichiararono idonee a ricevere l'atto. Il giudice ha ritenuto che gli avvisi di ricevimento prodotti dal concessionario costituiscono prova idonea e che la ricorrente non ha dimostrato che i consegnatari non avevano rapporto richiesto dalla legge con la società né ha impugnato gli avvisi con querela di falso. Errori materiali (es. compilazione della sezione persona fisica anziché persona giuridica, firme illeggibili) non inficiano la notifica. La ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio; liquidati compensi a favore di Equitalia Sud S.p.A. e parziali spese a favore dell'Agenzia delle Entrate per la sola partecipazione all'udienza a causa di tardivo controricorso.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
Principio sull'onere della prova: la Corte ha richiamato che, una volta prodotte validamente le attestazioni (avvisi di ricevimento), grava sulla parte destinataria l'onere di provare che i consegnatari non erano legittimati a ricevere l'atto.
D.P.R. n. 602/1973, art. 26, comma 1
Le notificazioni effettuate dall'ufficio finanziario mediante invio diretto a mezzo posta sono regolate dalle disposizioni del servizio postale ordinario; la consegna a persona diversa che si dichiari autorizzata genera una presunzione di idoneità della consegna.
L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7
La norma richiamata dalla ricorrente non trova applicazione alle notifiche effettuate tramite invio postale diretto (raccomandata con avviso di ricevimento), per le quali prevalgono le regole del servizio postale.
art. 145 c.p.c.
Richiamato in relazione alla consegna del plico presso la sede sociale: la consegna a persone presenti presso la sede che accettano l'atto è idonea al perfezionamento della notificazione.
art. 139 c.p.c.
Citato dalla ricorrente ma non ritenuto idoneo a compromettere la validità della notifica posta che gli avvisi di ricevimento dimostrino la consegna; la Corte ha ritenuto prevalente la presunzione di correttezza dell'atto notificato tramite servizio postale.
art. 360 c.p.c.
Riferimento formale ai motivi di cassazione invocati; la Corte ha ritenuto infondati i profili dedotti ai sensi di detta norma e ha rigettato il ricorso.
Massime di principio
- La raccomandata con avviso di ricevimento costituisce prova idonea e presuntiva della corretta notifica se dal modulo risultano consegna presso la sede e firma di persona che si è dichiarata autorizzata.
- La consegna a persona diversa dal destinatario che si dichiara autorizzata (es. portiere, familiare presente) produce una presunzione di validità della notificazione; per superarla il destinatario deve provare che il consegnatario non aveva alcun rapporto idoneo con la società.
- La firma illeggibile sull'avviso di ricevimento e/o l'indicazione del nome di una persona fisica anziché della persona giuridica sono, di per sé, errori materiali non invalidanti se gli elementi complessivi mostrano la consegna presso la sede sociale.
- Se si contesta il contenuto dell'avviso di ricevimento (firma, dichiarazioni dell'agente postale), la via processuale adeguata è la querela di falso o altra prova idonea a dimostrare l'inesistenza della consegna; in mancanza, la presunzione resta operante.
- Le norme specifiche sul servizio postale (DPR 602/1973) prevalgono su altre norme invocate relativi a forme diverse di notifica; verificare sempre quale disciplina è applicabile in base alla modalità concreta di notifica.
- Il mero errore nella data indicata nelle intimazioni, se non incide sulla comprensibilità dell'atto o non dimostra l'assenza della notifica delle cartelle prodromiche, non determina la nullità dell'intimazione quando le cartelle siano state previamente notificate validamente.
- In sede di giudizio di legittimità il mancato esperire mezzi adeguati per contestare gli avvisi di ricevimento rende difficile il successo dell'impugnazione: è fondamentale raccogliere e proporre prove specifiche sulla mancanza di rapporto tra consegnatario e destinatario.
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