Ordinanza n. 8455/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (del 28 maggio 2025) depositato presso la segreteria dell'Autorità e pubblicato il successivo 16 giugno 2025, recante "indicazioni in ordine al contenuto degli attestati SOA relativi ai consorzi stabili a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 209/2024" (cd. "Correttivo al Codice dei Contratti"); - ove occorra, del Regolamento sull'organizzazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione; - di ogni ulteriore atto anche istruttorio, connesso, presupposto propedeutico e/o conseguente; - nonché, per la rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 67 del Codice dei Contratti, nella formulazione introdotta dal d.lgs. n. 209/2024; - ovvero, per la rimessione alla Corte di Giustizia Europea della questione di compatibilità dell'art. 67 del Codice dei Contratti (nella formulazione introdotta dal d.lgs. n. 209/2024), con i principi e la disciplina comunitaria. per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 24 novembre 2025: - del “Manuale sull’attività di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro Edizione Ottobre 2025”, adottato con la delibera del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 413 in data 22 ottobre 2025; - della medesima delibera del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 413 in data 22 ottobre 2025; - di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicato del Presidente ANAC del 28 maggio 2025 sulla qualificazione dei consorzi stabili, nonché, con motivi aggiunti, il Manuale ANAC sull'attività di qualificazione, Edizione ottobre 2025, e la relativa delibera di approvazione
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il comunicato ANAC del 28 maggio 2025, recante indicazioni sul contenuto degli attestati SOA relativi ai consorzi stabili dopo l'entrata in vigore del correttivo al Codice dei contratti pubblici, chiedendone l'annullamento e prospettando anche questioni di legittimità costituzionale e di compatibilità con il diritto dell'Unione europea dell'art. 67 del d.lgs. n. 36/2023, nella formulazione introdotta dal d.lgs. n. 209/2024. Con motivi aggiunti sono stati impugnati il Manuale ANAC sull'attività di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, Edizione ottobre 2025, e la delibera ANAC di approvazione. Dall'ordinanza non risultano specificati i singoli vizi di legittimità dedotti, oltre alle questioni prospettate sull'art. 67 del Codice dei contratti. Il TAR ha rilevato che le modifiche successivamente introdotte all'art. 67, comma 5, d.lgs. n. 36/2023 dall'art. 5 l. n. 34/2026 potrebbero incidere sull'interesse alla decisione, determinando l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, e ha ritenuto necessario acquisire chiarimenti sull'eventuale superamento degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso né ha deciso sulle questioni di costituzionalità o di compatibilità con il diritto dell'Unione europea. Ha disposto un incombente istruttorio ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., sollecitando il contraddittorio sulla possibile sopravvenuta carenza di interesse derivante dalle modifiche legislative del 2026. In particolare, ha ordinato ad ANAC di depositare entro novanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza una relazione aggiornata e documentata sull'idoneità delle nuove disposizioni a determinare il superamento del comunicato del 28 maggio 2025 e, per le parti contestate, del Manuale di ottobre 2025, nonché di documentare gli atti adottati o eventualmente adottandi in materia di qualificazione dei consorzi stabili, inclusi eventuali atti di aggiornamento, modifica o revoca degli atti impugnati. La causa è stata rinviata all'udienza pubblica del 1° dicembre 2026.
Norme richiamate
art. 67 d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36
La disciplina sulla qualificazione dei consorzi stabili è indicata come parametro normativo inciso dalle modifiche legislative sopravvenute e come possibile fondamento degli atti ANAC impugnati.
art. 5 d.lgs. n. 209/2024
È richiamato quale disposizione che aveva introdotto la formulazione dell'art. 67 del Codice dei contratti oggetto delle contestazioni.
art. 5 l. 11 marzo 2026, n. 34
Le modifiche del 2026 all'art. 67, comma 5, d.lgs. n. 36/2023 sono considerate potenzialmente idonee a superare gli atti ANAC impugnati e quindi a determinare una sopravvenuta carenza di interesse.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Costituisce la base processuale per sollecitare il contraddittorio delle parti su una questione rilevata d'ufficio, relativa alla possibile improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando, durante il giudizio di annullamento di atti amministrativi a contenuto interpretativo o applicativo, sopravviene una modifica legislativa della disciplina presupposta, il giudice può disporre un incombente istruttorio per verificare se la nuova normativa abbia superato gli atti impugnati e abbia fatto venir meno l'interesse alla decisione.
- La possibile improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse deve essere sottoposta al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. prima che il giudice la definisca.
- Ai fini della verifica dell'eventuale superamento di atti amministrativi per effetto di una sopravvenienza normativa, l'amministrazione può essere onerata di depositare una relazione aggiornata sugli effetti della nuova disciplina e sugli atti di adeguamento, modifica o revoca eventualmente adottati.
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