Cassazione Penale, Ordinanza n. 32497/2026 del 31/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato per ricettazione in relazione alla disponibilità materiale di un'autovettura di provenienza delittuosa. La Corte d'appello aveva ravvisato il dolo nella condotta dell'imputato, il quale, alla vista degli operanti, aveva accelerato la marcia per sottrarsi al controllo, non aveva saputo indicare le generalità del dante causa e non aveva fornito documentazione giustificativa della detenzione del veicolo. Il ricorso per cassazione articolava due motivi. Con il primo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125 e 546, lett. e), cod. proc. pen., all'art. 192 cod. proc. pen. e all'art. 648 cod. pen., veniva dedotto vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo della ricettazione, lamentando anche l'omessa considerazione della giustificazione secondo cui l'imputato avrebbe temuto un intralcio derivante dal controllo a causa dei propri precedenti penali. Con il secondo motivo, in relazione agli artt. 125 e 546, lett. e), cod. proc. pen. e all'art. 99 cod. pen., veniva dedotto vizio di motivazione quanto all'applicazione della recidiva. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi non consentiti perché meramente reiterativi delle doglianze già proposte in appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale; inoltre, ha rilevato che le censure miravano a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e delle valutazioni discrezionali del giudice di merito, attività non consentita in sede di legittimità quando la motivazione sia non arbitraria e non illogica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al dolo della ricettazione, ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte d'appello, fondata sulla fuga alla vista degli operanti, sull'incapacità di indicare il dante causa e sulla mancata giustificazione della detenzione dell'autovettura, elementi considerati sintomatici della consapevolezza della provenienza delittuosa del bene. Quanto alla recidiva, ha ritenuto adeguata la motivazione basata sul numero e sulla specificità dei precedenti, nonché sul più recente precedente per riciclaggio e ricettazione, divenuto irrevocabile mentre l'imputato commetteva il reato oggetto del procedimento, elementi ritenuti indicativi di accentuata pericolosità sociale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
Sono stati invocati per dedurre violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte ha escluso che le censure, reiterative e dirette a una rivalutazione del merito, fossero ammissibili in sede di legittimità.
art. 125 c.p.p.
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione del provvedimento.
art. 546, lett. e), c.p.p.
Richiamato in relazione ai requisiti motivazionali della sentenza.
art. 192 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla valutazione della prova; la Corte ha ritenuto adeguata e non illogica la valutazione compiuta dai giudici di merito.
art. 648 c.p.
La disponibilità di un bene di provenienza delittuosa, accompagnata dalla fuga al controllo, dalla mancata indicazione del dante causa e dall'assenza di giustificazione documentale, è stata valorizzata dai giudici di merito quale elemento sintomatico della consapevolezza della provenienza delittuosa.
art. 99 c.p.
La recidiva è stata ritenuta applicabile sulla base del numero e della specificità dei precedenti e della loro capacità sintomatica di una spiccata e accentuata pericolosità sociale.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il ricorso che si limiti a reiterare doglianze già dedotte in appello e puntualmente esaminate e disattese dal giudice territoriale.
- La censura di vizio di motivazione non può trasformarsi in una richiesta di alternativa valutazione del compendio probatorio o degli elementi di fatto, quando la motivazione della sentenza impugnata sia non arbitraria, non illogica e dia conto degli elementi decisivi.
- Ai fini della prova dell'elemento soggettivo della ricettazione, la consapevolezza della provenienza delittuosa del bene può essere desunta, secondo una valutazione complessiva degli indici fattuali, dalla disponibilità del bene accompagnata dalla fuga al controllo, dall'incapacità di indicare il dante causa e dalla mancata giustificazione della detenzione.
- La valutazione sull'applicazione della recidiva costituisce apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione quando sia sorretta da motivazione non arbitraria e non illogica, fondata sulla consistenza, specificità e attualità dei precedenti penali in rapporto alla pericolosità sociale dell'imputato.
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