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Sentenza

Sentenza del 27/02/2015 n. 706 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

CONTENZIOSO - Processo - Avviso di accertamento - Motivazione - Mutamento - Inammissibilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha contestato la legittimità della ripresa fiscale fondata su un avviso di accertamento. L'Amministrazione finanziaria aveva originariamente motivato il recupero di un costo sostenendo il difetto di inerenza, cioè la mancata connessione del costo con l'attività d'impresa. Nel corso del giudizio, tuttavia, l'Agenzia ha prospettato motivazioni diverse, riferite al difetto di prova dell'effettività del costo e alla sua errata imputazione per competenza.

La decisione

La diversa motivazione introdotta in giudizio è stata ritenuta inammissibile. L'Amministrazione non può sostituire o modificare in corso di causa la motivazione posta a fondamento dell'avviso di accertamento, poiché il contribuente deve poter conoscere sin dall'origine le ragioni della pretesa e predisporre adeguatamente la propria difesa. La controversia si è quindi risolta a favore del contribuente rispetto alla motivazione nuova e diversa dedotta dall'Agenzia.

Norme richiamate

  • Principio di motivazione dell'avviso di accertamento

    L'avviso deve indicare in modo chiaro e completo i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa tributaria. La motivazione delimita l'oggetto della controversia e non può essere sostituita con una causa diversa durante il giudizio.

  • Principio di corrispondenza tra motivazione dell'atto e difese in giudizio

    L'Amministrazione può sviluppare e precisare in giudizio gli argomenti già contenuti nell'atto, ma non può introdurre un diverso fondamento della ripresa, come passare dal difetto di inerenza al difetto di prova o di competenza.

Massime di principio

  • In materia tributaria, il giudice deve esaminare la legittimità della pretesa sulla base dei motivi esposti nell'avviso di accertamento.
  • L'Amministrazione finanziaria non può correggere o sostituire in giudizio la motivazione originaria con una contestazione nuova, perché ciò comprometterebbe il diritto di difesa del contribuente.
  • È necessario distinguere tra una semplice precisazione di una motivazione già indicata e l'introduzione di un nuovo presupposto dell'accertamento: solo la prima è normalmente ammissibile.
  • Il contribuente dovrebbe verificare se le ragioni sostenute dall'ente in giudizio coincidono con quelle formalmente indicate nell'atto impositivo; in caso contrario, può eccepire l'inammissibilità della motivazione sopravvenuta.

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