Cassazione Civile, Sentenza n. 2074/2024 del 19/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR Sicilia n. 3039/2015 che aveva confermato il rigetto dell'impugnazione del contribuente sulla cartella di pagamento n. 2912200900219318 (ruolo 2009/3139) per € 489,00 relativa a TARSU anni 2005 e 2009. Il ricorrente aveva proposto sette motivi di cassazione; nel corso del giudizio è intervenuta la norma di stralcio dei debiti (art. 4 d.l. 119/2018 conv. in l. 136/2018) e il ricorrente ha richiesto che fosse dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha rilevato che la cartella impugnata rientra nello stralcio previsto dall'art. 4 d.l. 119/2018 (debiti fino a € 1.000, affidati alla riscossione nel periodo 10/01/2000-31/12/2010) e ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Ha disposto la compensazione integrale delle spese di giudizio. Ha altresì precisato che l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica in caso di estinzione del giudizio per stralcio.
Norme richiamate
art. 4 d.l. 119/2018 (convertito in legge n. 136/2018)
«i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 10 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili.»
La norma è stata ritenuta applicabile alla cartella impugnata per natura, ammontare e periodo temporale, determinando l'annullamento automatico del debito e la conseguente estinzione del giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228/2012)
Tale disposizione, che impone al soccombente il versamento di un ulteriore contributo unificato, non si applica in caso di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; si applica solo nei casi tipici di soccombenza (rigetto, inammissibilità, improcedibilità).
Cass. n. 12959/2019 e precedenti (richiamate in motivazione)
Giurisprudenza di riferimento che conferma il principio secondo cui lo stralcio legale dei carichi determina l'estinzione del giudizio e la compensazione delle spese, nonché la limitata applicabilità delle misure sanzionatorie come il contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Se l'atto di riscossione riguarda un carico affidato agli agenti della riscossione tra il 10/01/2000 e il 31/12/2010 e l'importo residuo alla data di entrata in vigore del decreto è fino a € 1.000 (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni), il debito è automaticamente annullato e il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere.
- L'estinzione del giudizio per applicazione dello stralcio comporta normalmente la compensazione delle spese di giudizio, salvo diversa determinazione del giudice.
- L'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica in caso di estinzione del giudizio per stralcio: quella misura è riservata ai casi di soccombenza tipica (rigetto, inammissibilità, improcedibilità).
- Il verificarsi dello stralcio può essere rilevato d'ufficio dal giudice o può essere invocato dalle parti con istanza processuale; è importante verificare lo stato del ruolo, l'ammontare residuo alla data di entrata in vigore della norma e la natura delle somme iscritte.
- Se il debito residuo è superiore a € 1.000 o il carico è stato affidato dopo il 31/12/2010, lo stralcio non opera e il ricorso va valutato sui suoi meri profili di diritto e di fatto; in tali casi rimangono possibili impugnazioni ordinarie e questioni relative alla corretta quantificazione del credito.
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