Sentenza n. 5847/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento previa adozione di idonee misure cautelari -del bando dell'Agenzia delle Entrate, prot. n. 290773/2025 di "selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l'area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali", pubblicato in data 11 luglio 2025 (doc.1); -di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 12.9.2025: - del bando dell’Agenzia delle Entrate, prot. n. 290773/2025 di “selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali”, pubblicato in data 11 luglio 2025 (doc. 1); -di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: bando dell'Agenzia delle Entrate per l'assunzione a tempo indeterminato di 2.700 funzionari giuridico-tributari per attività di controlli fiscali e servizi fiscali
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, risultata idonea non vincitrice nella graduatoria di un precedente concorso bandito nel 2023 per l'assunzione di funzionari dell'Agenzia delle Entrate, ha impugnato il nuovo bando del 2025 sostenendo che l'Amministrazione avrebbe dovuto procedere allo scorrimento della graduatoria vigente anziché indire una nuova selezione. Ha dedotto la violazione dell'art. 35, comma 5-ter, del d.lgs. 165/2001, dell'art. 3 e dell'art. 1 della l. 241/1990, per omessa o insufficiente motivazione rafforzata della scelta di bandire un nuovo concorso, nonché eccesso di potere per erroneità dei presupposti, carenza di istruttoria e motivazione, contraddittorietà, violazione dei principi di buon andamento, imparzialità, economicità, efficienza, celerità, correttezza e buona fede. Con motivi aggiunti ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 4 del d.l. 25/2025, convertito dalla l. 69/2025, la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, la disparità di trattamento tra idonei e l'illegittimità costituzionale della disposizione, ove interpretata nel senso di imporre in modo generale e indiscriminato l'indizione di nuovi concorsi, per violazione degli artt. 3, 81 e 97 Cost. Ha inoltre contestato l'integrazione postuma della motivazione mediante gli scritti difensivi dell'Amministrazione.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e i motivi aggiunti. Ha rilevato che il concorso del 2025 non è sovrapponibile a quello del 2023: il nuovo bando riguarda una specifica famiglia professionale e attività più ampie e specialistiche, prevede requisiti di accesso più restrittivi e comprende materie d'esame ulteriori, tra cui il diritto dell'Unione europea e il diritto fallimentare e della crisi d'impresa. Pertanto, la precedente graduatoria non avrebbe comunque consentito di selezionare professionalità corrispondenti alle nuove esigenze, poiché i candidati non erano stati valutati sui nuovi requisiti e sulle nuove materie. Il Collegio ha inoltre ritenuto che l'art. 4, comma 1, del d.l. 25/2025, quale norma interpretativa, abbia chiarito che il concorso costituisce lo strumento ordinario e prioritario di reclutamento, superando la pretesa di una motivazione puntuale della scelta di non procedere allo scorrimento, salvo il caso di procedure sostanzialmente sovrapponibili. Ne consegue anche l'infondatezza della censura relativa alla motivazione postuma, poiché l'Amministrazione non era tenuta a esplicitare specifiche ragioni per preferire il nuovo concorso. La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta manifestamente infondata e irrilevante: anche prescindendo dalla norma censurata, la diversità delle professionalità richieste imponeva una nuova procedura concorsuale. Le spese sono state compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
art. 35, comma 5-ter, d.lgs. 165/2001
La ricorrente lo ha invocato a sostegno della necessità di utilizzare la graduatoria vigente; il TAR ha ritenuto infondate le relative censure alla luce della non sovrapponibilità delle professionalità e della disciplina sopravvenuta.
art. 3 l. 241/1990
Il TAR ha escluso che fosse necessaria una motivazione puntuale sulla scelta di indire il nuovo concorso, in ragione della priorità legislativa dello strumento concorsuale e della diversità delle procedure.
art. 1 l. 241/1990
I principi di economicità, efficienza, celerità, correttezza e buona fede invocati dalla ricorrente non imponevano lo scorrimento, poiché la graduatoria precedente non era idonea a coprire le nuove esigenze professionali.
art. 4, comma 3, d.l. 101/2013, convertito dalla l. 125/2013
Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica: a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate
La disposizione disciplina la verifica preliminare all'avvio di nuove procedure concorsuali, ma è stata letta alla luce della successiva norma interpretativa che attribuisce priorità al concorso.
art. 4, comma 1, d.l. 25/2025, convertito dalla l. 69/2025
L'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, si interpreta nel senso che il concorso è lo strumento ordinario e prioritario per il reclutamento di personale da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La presente disposizione si applica anche ai concorsi in corso di svolgimento o per i quali non si siano concluse le procedure assunzionali alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il concorso è lo strumento ordinario e prioritario di reclutamento; la scelta di non procedere allo scorrimento non richiede una puntuale motivazione quando la nuova procedura riguarda professionalità sostanzialmente diverse.
art. 97, comma 4, Costituzione
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
La regola costituzionale dell'accesso mediante concorso conferma la legittimità della scelta concorsuale ordinaria.
artt. 3, 81 e 97 Costituzione
La questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, del d.l. 25/2025 è stata ritenuta manifestamente infondata e irrilevante, poiché la nuova procedura era comunque necessaria in ragione della diversità delle professionalità richieste.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Disposizione richiamata per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Disposizioni richiamate, insieme all'art. 52 del d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando una nuova procedura concorsuale riguarda professionalità non sovrapponibili a quelle oggetto di una graduatoria ancora efficace, per differenze sostanziali nelle mansioni, nei requisiti di partecipazione o nelle materie d'esame, l'amministrazione può indire il nuovo concorso senza utilizzare la precedente graduatoria, poiché lo scorrimento non consentirebbe di selezionare le professionalità richieste.
- L'art. 4, comma 1, del d.l. 25/2025, quale norma interpretativa dell'art. 4, comma 3, lettera a), del d.l. 101/2013, individua il concorso come strumento ordinario e prioritario di reclutamento del personale pubblico; pertanto, non sussiste in via generale un obbligo di motivazione puntuale della scelta di indire un nuovo concorso anziché procedere allo scorrimento, soprattutto quando le procedure non siano sostanzialmente omogenee.
- La motivazione non può essere integrata postumamente mediante gli scritti difensivi quando essa sia necessaria; tuttavia, tale censura non è fondata se, secondo la disciplina applicabile, l'amministrazione non era tenuta a motivare specificamente la scelta di ricorrere al concorso.
- Una questione di legittimità costituzionale è irrilevante quando, anche prescindendo dalla disposizione censurata, l'esito della controversia resterebbe invariato perché la diversità sostanziale delle professionalità richieste rende comunque necessaria una nuova procedura concorsuale.
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