Cassazione Penale, Sentenza n. 41146/2024 del 07/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di Sassari che aveva dichiarato il non luogo a procedere per particolare tenuità del fatto ex art. 650 c.p., chiedendo l'annullamento perché, secondo la difesa, il Tribunale non aveva adeguatamente valutato il compendio probatorio e aveva errato nell'affermare che l'imputato non avesse ottemperato alle disposizioni del Sindaco relative alla messa in sicurezza dell'immobile in Via Alberto Lamarmora n. 52. La difesa ha prodotto documentazione (nota dell'ing. Mauro Pietri e foto) per dimostrare l'avvenuto adempimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo che le censure proposte miravano a una rivalutazione di fatto del compendio probatorio (operazione non consentita in sede di legittimità) e che l'accertamento della particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. richiede una valutazione fattuale complessa riservata al giudice di merito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, non essendo prevista ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, fissata in tremila euro ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 554-ter cod. proc. pen.
Consente, in sede predibattimentale, di dichiarare il non luogo a procedere per particolare tenuità del fatto; la sua applicabilità può essere valutata anche d'ufficio ma la valutazione non può comportare riesame dei fatti in sede di legittimità.
art. 131-bis cod. pen.
Stabilisce la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto richiedendo la valutazione congiunta delle modalità della condotta, dell'esiguità del danno o del pericolo e della non abitualità del comportamento; tale valutazione implica accertamenti fattuali che spettano al giudice di merito.
art. 133 cod. pen.
Richiama, ai fini della valutazione della tenuità, l'esame delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo; elemento che rende la materia soggetta a valutazioni di fatto.
art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
Attribuisce alla Corte di cassazione la possibilità, in astratto, di valutare d'ufficio le condizioni di applicabilità dell'art. 554-ter c.p.p., ma dentro i limiti del sindacato di legittimità, cioè senza riesame probatorio.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per fissare l'ammontare della somma dovuta alla Cassa delle ammende in caso di condanna alle spese in sede di cassazione.
Sez. U, n. 13682 del 25/02/2016 (Tushaj)
Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo
Le Sezioni Unite hanno chiarito che la valutazione della particolare tenuità è composita e richiede accertamenti fattuali; questo principio limita la possibilità della Corte di cassazione di intervenire se le censure mirano a rivalutare fatti e prove.
Massime di principio
- Contestare in Cassazione una declaratoria di non luogo a procedere per particolare tenuità solitamente è inammissibile se le censure implicano una rivalutazione dei fatti o delle prove: il sindacato in Cassazione è di legittimità, non di merito.
- La causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p. richiede una valutazione complessa e congiunta (modalità della condotta, entità del danno/pericolo, grado di colpevolezza): tali accertamenti competono preferibilmente al giudice di merito.
- Se la difesa produce documentazione mirata a dimostrare fatti contrari alla motivazione del giudice di merito (es. foto o note tecniche), questa produzione non garantisce l'accoglimento in sede di legittimità perché il vaglio probatorio spetta al giudice di merito.
- La Corte di cassazione può, comunque, valutare d'ufficio l'astratta applicabilità dell'art. 554-ter c.p.p. ma entro i limiti di un controllo giuridico astratto; non può sostituirsi al merito nella verifica dei presupposti di fatto richiesti dall'art. 131-bis c.p.
- Per impugnare efficacemente una declaratoria di particolare tenuità conviene rivolgersi al giudice di appello per un riesame di merito; in cassazione è più efficace censurare la violazione di norme o vizi di motivazione che siano di diritto e non richiedano nuovo esame probatorio.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile la parte può essere condannata alle spese processuali e a versamenti alla Cassa delle ammende; occorre valutare il rischio economico dell'impugnazione.
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