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Sentenza

Sentenza n. 721/2026 - Firenze, Sezione 3

per l’annullamento: - dell’ordinanza urbanistica registro generale n. 2 del 04.06.2022, notificata in data 04.06.2022, avente per oggetto “Ordinanza per l’applicazione di sanzione pecuniaria per opere realizzate senza titolo in zona soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgv n. 42/2004, art. 136 lett. c) e d) foglio 74 particella 169 di proprietà comunale e foglio 74 parte della particella 165 di proprietà Sig.ra Maurizi Manuela” con la quale si ingiunge a Maurizi Manuela, residente in Anghiari - Corso Matteotti, n. 102 nella sua qualità di destinataria dell’ingiunzione non ottemperata, il pagamento della sanzione amministrativa di € 20.000,00 in favore del Comune di Anghiari entro e non oltre 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento; - di tutti gli atti presupposti e conseguenti e conseguentemente, ove occorrer debba, anche dell’ordinanza urbanistica Registro Generale n. 1 del 18.03.2022 notificata il 19.03.2022.

Giustizia amministrativa202300045

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale che ingiungeva il pagamento di una sanzione amministrativa di 20.000 euro per opere realizzate senza titolo in area sottoposta a vincolo paesaggistico, nonché l’ordinanza presupposta

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

La controversia

La proprietaria ha impugnato un’ordinanza urbanistica del Comune di Anghiari con cui le era stato ingiunto il pagamento di 20.000 euro per la mancata ottemperanza a una precedente ordinanza relativa a opere realizzate senza titolo in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 136, lettere c) e d), del d.lgs. 42/2004. Il ricorso era diretto all’annullamento dell’ordinanza sanzionatoria, degli atti presupposti e conseguenti e, ove occorrente, della precedente ordinanza urbanistica. Prima della decisione di merito, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, riferendo che tra le parti era intervenuto un accordo transattivo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. La dichiarazione della ricorrente, intervenuta prima della decisione sul merito, ha privato la domanda di annullamento dell’interesse concreto e attuale necessario per la prosecuzione del giudizio. Il giudice ha richiamato il principio della domanda, secondo cui il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha promosso e il giudice non può decidere nel merito quando la parte dichiari di non voler più ottenere la pronuncia di annullamento. Le spese di lite sono state compensate, tenuto conto delle circostanze del giudizio e dell’adesione del Comune a tale richiesta.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice insieme all’art. 35 c.p.a. nel quadro processuale della decisione.

  • art. 136, lettere c) e d), d.lgs. 42/2004

    Individua il vincolo paesaggistico richiamato nell’ordinanza comunale impugnata; la sentenza non ne esamina nel merito l’applicazione.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, la sopravvenuta dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, se resa prima della decisione di merito.
  • In applicazione del principio della domanda, il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha instaurato; il giudice non può pronunciarsi sul merito quando il ricorrente abbia dichiarato di rinunciare alla decisione o di non avere più interesse alla pronuncia richiesta.
  • L’intervenuto accordo transattivo tra le parti può determinare, ove il ricorrente dichiari conseguentemente il venir meno dell’interesse alla decisione, l’improcedibilità della domanda di annullamento per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàAbusi edilizi e sanzioniVincoli e piani paesaggistici
RamiProcesso amministrativoEdiliziaBeni culturali e paesaggio
SottomaterieFiscalizzazione dell'abuso
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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