Cassazione Penale, Sentenza n. 35145/2025 del 28/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e condannato il ricorrente per la coltivazione di 29 piante di cannabis. Il ricorso denunzia violazione dell'art. 192 c.p.p. e plurimi vizi di motivazione per travisamento dei dati probatori: incongruenze e irregolarità nelle annotazioni di servizio dei militari (sottoscrizioni mancanti o non riconosciute, firme di presenti/assenti), divergenze nelle deposizioni sugli scatti fotografici e sulla presenza del ricorrente nei diversi momenti, e argomentazione per cui la struttura contestata sarebbe inidonea alla coltivazione di 29 piante, così come attestato da consulenza tecnica che avrebbe rilevato spazi e assenza di impianti adeguati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso per infondatezza, ai limiti dell'inammissibilità, confermando la valutazione dei giudici di merito. Ha ritenuto che le presunte incongruenze formali nelle annotazioni e nelle sottoscrizioni siano state adeguatamente spiegate dai giudici di merito (avvicendamento di personale, più servizi di osservazione in giorni consecutivi, tempi di redazione degli atti) e non incidano sull'attendibilità complessiva delle dichiarazioni degli operanti. La Corte ha posto rilievo sulla uniformità e sulla convergenza delle dichiarazioni, sui riscontri fotografici e sul rinvenimento materiale (tra cui un barattolo contenente marijuana) che collegano le piante al terreno di pertinenza del ricorrente e all'opera di coltivazione. Ha inoltre ritenuto non decisiva l'obiezione circa l'inidoneità della struttura, valutandola comunque idonea in concreto alla coltivazione. Conseguentemente il rigetto del ricorso ha comportato la conferma della condanna rideterminata in appello (pena: un anno di reclusione e 2.000 euro di multa) e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 comma 5
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
La Corte di merito ha riqualificato il fatto ai sensi di questa norma (disciplina della coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti) e la Cassazione ha confermato l'applicazione dell'articolo sulla base della valutazione complessiva degli elementi di prova (piante, fotografie, riscontri materiali) che collegano la coltivazione al ricorrente.
codice di procedura penale, art. 192
Il ricorrente ha dedotto violazione di tale norma (attinente al travisamento della prova/motivazione), ma la Cassazione ha ritenuto la censura infondata: le supposte discrepanze non costituiscono travisamento dei fatti perché spiegate dai giudici di merito e la valutazione di attendibilità degli operanti è sostenuta da elementi oggettivi e dalla convergenza delle dichiarazioni.
Massime di principio
- Discrepanze formali nelle annotazioni o nelle sottoscrizioni della polizia giudiziaria non determinano automaticamente l'invalidità della prova: il giudice valuta la coerenza complessiva delle deposizioni e i riscontri oggettivi.
- Errori di dettaglio nella memoria degli operanti o nella indicazione dei presenti possono essere spiegati da avvicendamento del personale, tempi di redazione e pluralità di servizi; tali spiegazioni, se razionali, sono sufficienti a preservare l'attendibilità delle dichiarazioni.
- La presenza di riscontri materiali (fotografie, ritrovamenti, oggetti sequestrati) rafforza la prova dichiarativa e può colmare incongruenze formali nei verbali.
- Per far valere un travisamento della prova occorre dimostrare che il giudice abbia omesso o falsamente apprezzato elementi decisivi: mere divergenze o inesattezze accessorie non sono generalmente sufficienti.
- La valutazione sull'idoneità di una struttura a fini di coltivazione è questione di fatto che il giudice apprezza in concreto tenendo conto dello stato dei luoghi e dei riscontri materiali, anche in presenza di consulenze tecniche contrarie.
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