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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15615/2022 del 21/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha revocato la sospensione condizionale della pena disposta con sentenza del 29/11/2016, sostenendo: 1) omissione di verifica sull'avvenuta irrevocabilità della sentenza e sull'adempimento dell'obbligo di risarcimento (anche da parte di eventuali coobbligati); 2) mancata sostituzione della condizione (risarcimento) con lavori di pubblica utilità in ragione della sopravvenuta impossibilità di adempiere, dovuta al trasferimento all'estero della parte offesa e al peggioramento delle proprie condizioni economiche.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Sul primo punto, la Corte ritiene non contestabile che la sentenza del 29/11/2016 sia divenuta irrevocabile e rileva che il ricorrente ammette di non aver adempiuto all'obbligo risarcitorio, escludendo la necessità di ulteriori accertamenti. Sul secondo punto, la Corte conferma che il giudice dell'esecuzione è competente a valutare l'impossibilità sopravvenuta di adempiere e che grava sul condannato l'onere di provarla; nel caso di specie il ricorrente non ha dimostrato di avere cercato di contattare la parte offesa trasferitasi in Spagna e la documentazione sulla difficoltà economica riguarda un periodo successivo a quello rilevante. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 165 cod. pen.

    La sospensione dell'esecuzione della pena può essere condizionata all'adempimento di obblighi (es. risarcimento); il mancato adempimento della condizione legittima la revoca della sospensione da parte del giudice dell'esecuzione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze per i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati, tra cui l'onere delle spese e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende; applicato per condannare il ricorrente al pagamento di €3.000,00

  • Corte costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per escludere che il ricorso sia stato proposto in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ma ciò non impedisce l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 616 c.p.p.

  • Sez. 4, n. 4626 del 08/11/2019 (Sgrò) e Sez. 4, n. 50028 del 04/10/2017 (Pastorelli)

    Giurisprudenza di legittimità che attribuisce al giudice dell'esecuzione la competenza a verificare l'eventuale impossibilità di adempiere del condannato

  • Sez. 3, n. 3197 del 13/11/2008 (Calandra) e Sez. 6, n. 2390 del 31/01/2000 (Alberti)

    Principio secondo cui grava sul condannato l'onere di allegare e comprovare la sussistenza di un sopravvenuto ed assoluto impedimento all'adempimento

Massime di principio

  • Se la sospensione condizionale è stata subordinata al risarcimento, la mancata corresponsione giustifica la revoca della sospensione; l'ammissione di non avere adempiuto rende superflui ulteriori accertamenti
  • La mera circostanza che la parte offesa si sia trasferita all'estero non esclude automaticamente l'obbligo di adempiere: il condannato deve dimostrare di aver tentato di contattarla o di aver attivato mezzi idonei per adempiere
  • La richiesta di sostituzione della condizione prevista in sentenza (es. con lavori di pubblica utilità) è eccezionale e non trova agevole accoglimento: è deviata rispetto al sistema salvo che il giudice dell'esecuzione, valutati elementi probatori concreti, disponga diversamente
  • Il giudice dell'esecuzione è competente a valutare l'eventuale impossibilità sopravvenuta di adempiere; tuttavia il condannato ha l'onere della prova e la documentazione deve riguardare il periodo rilevante (non fatti intervenuti molto dopo)
  • Ricorsi per cassazione basati su deduzioni non supportate da prova o su questioni già chiaramente valutate dal giudice dell'esecuzione rischiano di essere dichiarati inammissibili e comportare condanna alle spese e sanzioni ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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