Cassazione Civile, Ordinanza n. 08075/2023 del 21/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente riscossione)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un'intimazione di pagamento emessa a seguito del mancato pagamento di alcune cartelle, deducendo tra l'altro che due cartelle riferite a IVA e IRPEF 2002 fossero state portate in riscossione quando il credito era ormai prescritto. La CTP aveva accolto il ricorso ritenendo non provata la notifica delle cartelle prodromiche; la CTR aveva rigettato gli appelli dell'agente della riscossione e della Camera di Commercio, affermando che i crediti erariali si prescrivono in cinque anni, sul rilievo che due cartelle erano state poste in riscossione oltre tale termine. L'agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 2946 c.c., sostenendo che per i tributi erariali (nella specie IVA e IRPEF) opera il termine ordinario decennale e non quello quinquennale, in assenza di espressa previsione di legge.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui il diritto alla riscossione dei tributi erariali, in mancanza di una specifica disposizione, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni e non in quello quinquennale, poiché tali crediti non hanno natura di prestazioni periodiche. Ha quindi cassato la sentenza della CTR che aveva applicato il termine di cinque anni ai crediti IVA e IRPEF e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2946 c.c.
in assenza di espressa disposizione di legge, il diritto alla riscossione dei tributi erariali soggiace al termine ordinario di prescrizione decennale
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
il motivo è stato veicolato come denuncia di violazione e falsa applicazione di legge
art. 382 c.p.c.
Massime di principio
- Il diritto alla riscossione dei tributi erariali non è soggetto al termine quinquennale salvo una specifica previsione normativa, ma al termine ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c.
- La qualificazione del credito tributario deve essere compiuta in relazione alla sua natura: i tributi erariali non costituiscono prestazioni periodiche e non ricadono, per ciò solo, nella prescrizione breve.
- La mera decorrenza di cinque anni dalla notifica della cartella non è sufficiente a fondare la prescrizione quando la pretesa riguardi imposte erariali per le quali opera la prescrizione decennale.
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