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Ordinanza

Ordinanza n. 8470/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento - del decreto n. 101 adottato il 22.04.2025 dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 106 del 09.05.2025, recante perimetrazione provvisoria del Parco Nazionale del Matese ed adozione delle relative misure di salvaguardia, in una alle allegate cartografie e zoninazzione provvisorie; - del regolamento del Parco Nazionale del Matese, allo stato sconosciuto; - del provvedimento di nomina ed istituzione del Comitato di gestione provvisoria, allo stato sconosciuto; - di ogni ulteriore provvedimento preordinato, connesso e/o conseguenziale richiamato nel D.M. 101/25, ivi incluse le note, non conosciute, provenienti da TBM prot. n. 219795 del 29.11.24, prot. n. 28104 del 14.02.2025, prot. 42996 del 06.03.2025, prot. n. 56273 del 25.03.2025; nonché di ISPRA prot. n. 20197 del 10.04.24, prot. n. 64716 del 26.11.24, prot. n. 10755 del 25.02.2025, prot. 21501 del 15.04.2025 recante, quest'ultima, “ la Relazione di accompagnamento sulla perimetrazione/zonazione provvisoria ed il relativo elaborato planimetrico - shape file - dell'istituendo Parco Nazionale del Matese a seguito degli incontri tenutosi presso il MASE in data 5 febbraio 2025 e 2 aprile 2025 nonché degli incontri in modalità remota indetti dall'Istituto stesso al fine di effettuare un confronto diretto e puntuale sulle richieste e sulle necessità dei sindaci dei Comuni della provincia di Campobasso, della provincia di Caserta, della provincia di Isernia e della provincia di Benevento convocati nelle giornate del 9 e 10 aprile 2025 ”; - nota ISPRA del 17.04.25, senza protocollo, recante la ridefinizione “della superficie totale dell'area inclusa nel perimetro, che risulta pari a 87.897 ha, di cui per la Regione Campania 50.679 ha e per la Regione Molise di 37.218 ha” , nella parte in cui sono state disattese le “ richieste di rettifiche sulle proposte di perimetrazioni provvisoria” provenienti dagli Enti Locali; - ogni ulteriore ed eventuale atto connesso, prodromico, collegato e successivo, di cui sconoscono dati ed estremi che, per quanto di competenza, abbiano potuto determinare l'adozione dei provvedimenti gravati.

Giustizia amministrativa202508370

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto ministeriale n. 101 del 22 aprile 2025, recante la perimetrazione provvisoria del Parco Nazionale del Matese e l'adozione delle relative misure di salvaguardia, nonché gli atti connessi e presupposti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'ente ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di perimetrazione provvisoria del Parco Nazionale del Matese e di adozione delle misure di salvaguardia, contestando anche la zonizzazione e le cartografie allegate, gli atti relativi al regolamento del parco e alla nomina del Comitato di gestione provvisoria, nonché le note e relazioni di ISPRA e degli altri enti coinvolti. In particolare, il ricorso investe la parte in cui sarebbero state disattese le richieste di rettifica formulate dagli enti locali rispetto alle proposte di perimetrazione provvisoria. Il testo dell'ordinanza non espone i singoli motivi di legittimità dedotti né anticipa la valutazione del Collegio sulla fondatezza delle censure.

La decisione

Il TAR non ha deciso il merito del ricorso. Ha ritenuto necessario integrare il contraddittorio nei confronti dei membri del Comitato di gestione provvisoria del Parco Nazionale del Matese, nominati con decreto ministeriale dell'11 agosto 2025, qualificandoli come controinteressati sopravvenuti. Considerato che i soggetti sono facilmente reperibili e non numerosi, ha prescritto alla parte ricorrente di procedere mediante notificazione individuale entro venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza e di depositare le relative risultanze nei dieci giorni successivi. L'udienza pubblica di trattazione del merito è stata differita al 17 dicembre 2026.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, emergono controinteressati sopravvenuti individuabili e non numerosi, il giudice amministrativo può disporre l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione individuale, assegnando termini perentori per la notificazione e per il deposito delle relative prove.
  • La mancata definizione del contraddittorio con soggetti la cui posizione può essere incisa dalla decisione impone il differimento della trattazione del merito sino al perfezionamento dell'integrazione disposta dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo

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