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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44/2022 del 05/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila del 16/01/2020 che aveva confermato la responsabilità dell'imputato per estorsione continuata e atti persecutori (art. 628 e art. 612-bis c.p.), con rideterminazione della pena. Il ricorso per cassazione deduceva: 1) motivo preliminare di ricusazione per violazione dell'art. 34, comma 2, c.p.p., per essere stato componente del collegio il presidente del tribunale del riesame che si era già pronunciato sulla misura cautelare; 2) vizio di motivazione e travisamento della prova per avere la condanna fondato sulle sole dichiarazioni della persona offesa, ritenute inattendibili e prive di riscontri; 3) vizio di qualificazione giuridica della condotta contestata come estorsione, sostenendo la natura dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.) in quanto l'azione sarebbe stata finalizzata al recupero di un credito tutelabile giudizialmente e concluso anche con provvedimento civile; 4) omessa o insufficiente motivazione in relazione al reato di atti persecutori (art. 612-bis c.p.). Il ricorrente contestava inoltre la quantificazione e la corrispondenza tra credito vantato e somme ottenute con modalità minacciose.

La decisione

La Corte di Cassazione, con decisione del 18/10/2021, ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo infondato perché la presunta inosservanza dell'art. 34 c.p.p. non costituisce motivo di nullità in sede di gravame ma questione di ricusazione disciplinata dall'art. 37 c.p.p.; il secondo motivo è stato respinto per essersi la valutazione della credibilità della persona offesa sottratta al sindacato di legittimità, essendo i giudici di merito intervenuti con valutazione coerente e riscontri testimoniali; il terzo motivo è stato considerato aspecifico e non convincente alla luce dei criteri forniti dalle Sezioni Unite (sent. n.29541/2020) sulla distinzione fra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni: la corte ha rilevato sproporzione fra credito effettivo e somme ottenute e l'assenza di elementi probatori idonei a qualificare la condotta come esercizio di un diritto; l'ultimo motivo è stato dichiarato generico e privo della necessaria specificità. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 34 c.p.p.

    La violazione dell'art. 34 (presenza nel collegio di giudice che ha già partecipato a precedente fase) non costituisce motivo di nullità in sede di gravame, ma è rilevabile tramite il rimedio della ricusazione ai sensi dell'art. 37 c.p.p.; non consente perciò, di per sé, l'annullamento del giudizio in Cassazione.

  • art. 37 comma 1 lett. a) c.p.p.

    Indica il rimedio della ricusazione del giudice; la Corte rammenta che la questione di incompatibilità va trattata con il procedimento incidentale e non come vizio di nullità del giudizio di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso per cassazione; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.

  • art. 612-bis c.p.

    Reato di atti persecutori: la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza di merito sufficientemente specifica e non viziata in modo da poter essere sindacata in Cassazione, respingendo la censura sulla carenza di motivazione.

  • art. 628 c.p. (estorsione)

    La Corte ha confermato la qualificazione come estorsione della condotta contestata, richiamando la necessità della consapevolezza dell'ingiustizia della pretesa e valutando che, nel caso concreto, gli elementi probatori e l'entità delle somme maggiori rispetto al credito effettivo non erano compatibili con l'esercizio legittimo di un diritto.

  • art. 393 c.p.

    Norma sull'esercizio arbitrario delle proprie ragioni: la Corte richiama i criteri della giurisprudenza di legittimità per distinguere questa fattispecie dall'estorsione, sottolineando che per qualificare la condotta come esercizio di un diritto la pretesa deve corrispondere esattamente all'oggetto della tutela giuridica e l'agente deve avere la coscienza che l'oggetto della pretesa gli possa competere.

  • Sezioni Unite, sent. n. 29541 del 16/07/2020

    Fornisce i criteri ermeneutici fondamentali per distinguere l'estorsione dall'esercizio arbitrario delle proprie ragioni: la differenza centrale è l'elemento psicologico (consapevolezza dell'ingiustizia della pretesa). La Corte di Cassazione richiama tale principio per verificare la corretta qualificazione della condotta nel caso concreto.

  • Cass. sez. 1, sent. n. 35216 del 19/04/2018

    Giurisprudenza citata in riferimento al rimedio della ricusazione e alla non convertibilità di talune violazioni procedurali in nullità valutabili in sede di gravame.

  • Cass. sez. 5, sent. n. 48050 del 02/07/2019

    Giurisprudenza richiamata sul limite del sindacato in Cassazione circa il travisamento della prova e la necessità che l'errore probatorio sia tale da disarticolare l'intero ragionamento probatorio.

  • Cass. sez. 2, sent. n. 9029 del 05/11/2013

    Giurisprudenza sulla specificità richiesta dai motivi di impugnazione in Cassazione: i motivi devono indicare in modo preciso i punti di fatto e di diritto posti a base del gravame e non possono limitarsi a richiamare per relationem i motivi di grado.

Massime di principio

  • La presenza di un giudice che ha già partecipato a una fase del procedimento non configura automaticamente una nullità impugnabile in Cassazione: la questione va sollevata tramite ricusazione e seguendo il relativo procedimento incidentale.
  • Il sindacato della Corte di Cassazione sulla valutazione della prova e sulla credibilità delle dichiarazioni della persona offesa è limitato: la Cassazione interviene solo se dal testo della motivazione emerge un travisamento della prova idoneo a disarticolare l'intero impianto probatorio.
  • Per distinguere estorsione da esercizio arbitrario delle proprie ragioni è centrale l'elemento psicologico: se l'agente è convinto, anche erroneamente, di esercitare un proprio diritto si configurano i presupposti dell'art. 393 c.p.; se è consapevole dell'ingiustizia della pretesa può sussistere l'estorsione.
  • In sede di cassazione i motivi devono essere specifici e dettagliati: censure generiche o il semplice rinvio ai motivi di appello non soddisfano i requisiti di ammissibilità e di valutazione del giudice di legittimità.
  • La congruità dell'ammontare richiesto rispetto al credito effettivamente vantato è elemento rilevante nella qualificazione della condotta: forte sproporzione a sfavore dell'imputato può avvalorare la sussistenza dell'elemento soggettivo dell'estorsione.

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