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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19770/2024 del 17/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia nasce dall’iscrizione d’ufficio alla Gestione separata INPS di un’avvocata, in relazione al reddito da lavoro autonomo percepito nel 2010. La Corte d’appello aveva accertato il debito contributivo, ritenendo dovuta l’iscrizione per mancato pagamento del contributo soggettivo; aveva inoltre escluso la prescrizione, valorizzando il dolo desunto dalla mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi e assimilando tale omissione alla mancata presentazione della dichiarazione o alla presentazione di una dichiarazione nulla. Aveva poi rideterminato le sanzioni civili entro il limite del 40% previsto dall’art. 116, comma 8, lett. a), l. n. 388/2000. La ricorrente ha proposto quattro motivi: (1) violazione degli artt. 2935, 2941 e 2967 c.c. e omesso esame di fatto decisivo, censurando la ritenuta prova del dolo fondata solo sulla mancata compilazione del quadro RR; (2) violazione dell’art. 1 d.P.R. n. 322/1998, per l’assimilazione della mancata compilazione del quadro RR a omessa dichiarazione o dichiarazione nulla; (3) omesso esame dei presupposti per l’iscrizione alla Gestione separata, in particolare il carattere abituale dell’attività professionale; (4) violazione dell’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011, convertito in l. n. 111/2011, perché, trattandosi di redditi del 2010, le sanzioni civili non sarebbero dovute alla luce della successiva declaratoria di illegittimità costituzionale pronunciata dalla Corte costituzionale n. 104/2022.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi, chiarendo che il termine di prescrizione quinquennale risultava rispettato, poiché l’atto interruttivo era del 4/6 luglio 2016 e il dies a quo era il 6 luglio 2011, fissato dal d.P.C.m. 12 maggio 2011 per il pagamento del debito relativo al 2010. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di interesse, poiché la stessa ricorrente aveva dedotto che il reddito 2010 superava € 5.000; in tal caso l’iscrizione alla Gestione separata è dovuta anche se l’attività è occasionale e non abituale. Ha accolto invece il quarto motivo: poiché i contributi omessi si riferivano all’anno 2010, la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 comporta l’esonero dal pagamento delle sanzioni civili per il periodo anteriore alla sua entrata in vigore. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente alle sanzioni civili e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito con declaratoria che la ricorrente non è tenuta a pagare le sanzioni civili relative all’iscrizione alla Gestione separata per l’anno 2010.

Norme richiamate

  • art. 2935 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso sulla prescrizione; la Corte ha ritenuto comunque tempestivo l’atto interruttivo alla luce del dies a quo individuato nel termine di pagamento fissato dal d.P.C.m. 12 maggio 2011.

  • art. 2941 n. 8 c.c.

    La Corte d’appello lo aveva applicato per sospendere la prescrizione in presenza di dolo; la Cassazione ha però verificato d’ufficio che, in ogni caso, la prescrizione non era maturata prima dell’atto interruttivo.

  • art. 2967 c.c.

    Censurato dalla ricorrente per la pretesa mancanza di prova del dolo; la Cassazione non ha accolto la doglianza sulla prescrizione, perché il termine risultava comunque rispettato.

  • art. 1 d.P.R. n. 322/1998

    La Corte ha ritenuto infondata la censura sull’equiparazione della mancata compilazione del quadro RR all’omessa dichiarazione o dichiarazione nulla, poiché la questione non incideva sull’esito della prescrizione accertata.

  • art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011

    È stata ritenuta inapplicabile, quanto alle sanzioni civili, ai contributi omessi relativi al 2010, in forza della declaratoria di illegittimità costituzionale intervenuta con riferimento al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.

  • art. 116, comma 8, lett. a), l. n. 388/2000

    Norma utilizzata dalla Corte d’appello per contenere le sanzioni civili entro il 40%; la Cassazione ha cassato la statuizione sulle sanzioni per il periodo 2010.

  • art. 136 Cost.

    La sentenza costituzionale di illegittimità è stata considerata applicabile al caso di specie con effetti caducatori sulla disciplina delle sanzioni civili.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, quando la questione della prescrizione è comunque dedotta nei motivi, la Corte può rilevare d’ufficio il dies a quo del termine, se desumibile dagli atti e dalla disciplina applicabile.
  • L’omessa compilazione del quadro RR non è, di per sé, sufficiente a fondare automaticamente la prova del dolo ai fini della sospensione della prescrizione; occorre una verifica concreta del comportamento del contribuente.
  • Per l’iscrizione alla Gestione separata, il superamento del reddito annuo di € 5.000 rende irrilevante la natura occasionale o non abituale dell’attività professionale ai fini dell’obbligo contributivo.
  • La declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma che prevede sanzioni civili per omessa contribuzione opera, nei limiti della pronuncia, anche nei giudizi pendenti per i periodi anteriori all’entrata in vigore della norma, imponendo l’esonero dalle sanzioni per quel segmento temporale.
  • Se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito dopo la cassazione parziale, limitatamente al capo colpito dall’illegittimità della disciplina applicata.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicatoNullità

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