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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30786/2021 del 29/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società, di una cartella di pagamento relativa alla TARSU per l'annualità 2012. In primo e secondo grado la pretesa tributaria è stata confermata: la CTR ha ritenuto infondate le doglianze sulla pretesa inadeguatezza del servizio comunale di raccolta e smaltimento dei rifiuti. In cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 2697 c.c., 7 d.lgs. n. 546/1992, 115, 116 e 132 c.p.c., lamentando motivazione apparente o insufficiente e sostenendo che la CTR avesse attribuito valore decisivo a una nota del dirigente tecnico comunale senza considerare la perizia di parte e senza verificare l'effettiva possibilità di fruire del servizio; ha inoltre denunciato l'omessa pronuncia sulla domanda subordinata di riduzione della tassa ai sensi dell'art. 59, comma 4, d.lgs. n. 507/1993. Con il secondo motivo ha dedotto omesso esame della questione di giudicato esterno, invocando due sentenze della CTP di Avellino tra le medesime parti e sul medesimo tributo, relative ad annualità diverse ma a profili ritenuti permanenti.

La decisione

La Corte ha dichiarato entrambi i motivi inammissibili. Quanto al primo, ha ritenuto che la ricorrente avesse riproposto censure di merito sui fatti già esaminate e risolte dalla CTR con motivazione sufficiente e non sindacabile in cassazione; la valutazione sull'adeguatezza del servizio di raccolta e smaltimento, compiuta dal giudice di merito anche sulla base dell'attestazione del dirigente tecnico comunale, è stata considerata insindacabile in sede di legittimità. Quanto al secondo, la Corte ha ritenuto inammissibile la censura sul giudicato esterno perché l'eccezione non era stata ritualmente proposta in appello, essendo stata dedotta tardivamente solo con memoria, e comunque il giudicato invocato non risultava dagli atti del giudizio di merito in modo tale da poter essere rilevato d'ufficio. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della società ricorrente alle spese e con ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato come norma sulla ripartizione dell'onere della prova, invocata dalla ricorrente per sostenere che il Comune dovesse provare l'adeguatezza del servizio

  • art. 7 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato nel motivo sulla prova nel processo tributario

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per censurare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito

  • art. 116 c.p.c.

    invocato per contestare l'apprezzamento del materiale probatorio

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato in relazione alla motivazione della sentenza come dedotta apparente o insufficiente

  • art. 360 c.p.c.

    invocato per il vizio di motivazione apparente o insufficiente

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato per la doglianza sull'omesso esame del giudicato esterno

  • art. 59, comma 4, d.lgs. n. 507/1993

    richiamato per la domanda subordinata di riduzione della tassa in ragione dell'asserita inefficienza del servizio

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-bis

    richiamato come parametro del contributo unificato dovuto

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del merito dei fatti e delle prove quando il giudice di appello abbia reso una motivazione, anche sintetica, ma logicamente sufficiente sulla questione controversa.
  • La censura di motivazione apparente o insufficiente non può essere usata per sollecitare un riesame del compendio probatorio; la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito è insindacabile se non presenta vizi riconducibili al paradigma del vizio denunciato.
  • L'eccezione di giudicato esterno deve risultare ritualmente introdotta nel processo; tuttavia il giudicato, interno o esterno, è rilevabile d'ufficio in cassazione solo se emerge dagli atti di merito in modo certo e tempestivo.
  • La parte che invoca il giudicato esterno deve porre la Corte in condizione di verificarne l'esistenza e la rilevanza dagli atti del giudizio di merito; in mancanza, la doglianza è inammissibile.
  • Nel contenzioso sulla TARSU, la contestazione dell'adeguatezza del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti implica accertamenti di fatto rimessi al giudice di merito, non sindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivati.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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