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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34985/2026 del 30/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il Tribunale di Roma, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 22 aprile 2026 ha rigettato l’istanza di riconoscimento della continuazione tra due condanne per reati in materia di stupefacenti. La prima, pronunciata dal Tribunale di Roma il 21 ottobre 2024 e irrevocabile dal 27 febbraio 2026, aveva inflitto un anno e quattro mesi di reclusione e 6.000 euro di multa per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, commesso il 18 giugno 2024. La seconda, pronunciata l’11 luglio 2024 e irrevocabile dal 16 gennaio 2026, aveva inflitto quattro anni e tre mesi di reclusione e 20.000 euro di multa per il reato previsto dall’art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, commesso il 27 giugno 2024. Il giudice dell’esecuzione aveva riconosciuto che le condotte erano riconducibili all’attività di spaccio quale fonte integrativa di reddito, ma aveva ritenuto che ciò descrivesse uno stile di vita delinquenziale e non dimostrasse un disegno criminoso unitario, anche in ragione dell’abitualità a delinquere. La difesa ha proposto un unico motivo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., denunciando mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: ha contestato che non fosse spiegato il rigetto nonostante il parere favorevole del Procuratore della Repubblica, ha valorizzato il riconoscimento di un unico filo conduttore e la distanza di soli nove giorni tra i fatti, sostenendo che essa deponeva per una deliberazione unitaria. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616, comma 1, c.p.p. Ha ritenuto che l’ordinanza impugnata, pur sintetica, individuasse chiaramente elementi contrari alla preordinazione unitaria: le condotte erano ricondotte dalla sentenza della Corte d’appello del 5 maggio 2025 allo stile di vita dell’imputato e tra i due episodi si era verificata una cesura dovuta all’arresto e alla detenzione. Non era quindi possibile presumere che il proposito attuato dopo la rimessione in libertà fosse stato concepito prima dell’evento detentivo. La ravvicinata collocazione temporale e l’analogia dei reati non bastano, da sole, a dimostrare il medesimo disegno criminoso; il parere favorevole del pubblico ministero non ha determinato un diverso esito.

Norme richiamate

  • art. 81, comma 2, c.p.

    L'ipotesi di cui all’art. 81, secondo comma, cod. pen. ricorre quando i fatti sono riferibili a un medesimo, originario, disegno criminoso.

    La continuazione richiede che i diversi reati siano riconducibili a un programma criminoso originario e unitario, non alla sola propensione a delinquere o alla scelta di ricavare reddito da attività illecite.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    La censura di vizio motivazionale è respinta: il giudice dell’esecuzione ha esposto, seppure sinteticamente, elementi fattuali idonei a sostenere la conclusione circa l’assenza di una precisa preordinazione delle condotte.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

    Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    sentenza del Tribunale di Roma in data 21/10/2024 (irrevocabile dal 27/02/2026), che gli ha inflitto la pena della reclusione per anni uno e mesi quattro e la multa di euro 6.000 per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R 309/1990, commesso in data 18/06/2024

    La disposizione identifica uno dei reati oggetto delle condanne per le quali era stata chiesta l’applicazione della continuazione; la sentenza non interpreta autonomamente la fattispecie incriminatrice.

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990

    sentenza del Tribunale di Roma in data 11/07/2024 (irrevocabile dal 16/01/2026), che gli ha inflitto la pena della reclusione per anni quattro e mesi tre e la multa di euro 20.000 per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, commesso in data 27/06/2024.

    La disposizione identifica l’altro reato oggetto delle condanne considerate nell’istanza esecutiva; la decisione non affronta l’interpretazione della fattispecie di spaccio.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione presuppone la prova che, al momento della commissione del primo reato, una pluralità di reati fosse già stata programmata nelle sue linee essenziali in funzione di un fine unitario sufficientemente specifico; non è necessario che ogni dettaglio fosse definito ab origine.
  • La mera omogeneità dei reati, l’identità del contesto, la comune spinta economica o la generale abitudine a delinquere non dimostrano da sole un disegno criminoso unitario: tali elementi possono descrivere una stabile propensione al crimine, con decisioni estemporanee legate alle occasioni.
  • La vicinanza temporale tra i reati è un elemento valutabile, ma non costituisce di per sé prova necessaria della continuazione.
  • Nella valutazione della continuazione, una cesura significativa quale l’arresto e la detenzione intervenuti tra le condotte può essere considerata un elemento contrario alla preesistenza di un progetto unitario, se non vi sono risultanze positive di segno opposto.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiEsecuzione penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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