Sentenza n. 14483/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari 1. del provvedimento di esclusione comunicato con nota prot. M_D A8BA50C REG 202 002053 del 21.7.2026 avente ad oggetto “NG6254389. Procedura ristretta sopra soglia comunitaria con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa per la fornitura di combinazioni anti-esplosione complete di elmetto e accessori – CIG B9FBFCC91E – esito della valutazione dell’offerta tecnica” assunto dal Ministero della Difesa, Direzione Nazionale degli Armamenti, Direzione degli Armamenti Terrestri, I Reparto – 2 Divisione; 2. dell’Allegato 1 al provvedimento di esclusione comunicato con nota prot. M_D A8BA50C REG 202 002053 del 21.7.2026 recante le motivazioni assunte dalla Commissione giudicatrice; 3. per quanto occorrer possa, delle FAQ pubblicate in fase 1 nella misura in cui le stesse possano essere intese nel senso di prevedere che la mancata allegazione, anche parziale, degli allegati tecnici a comprova del rispetto degli standard richiesti nel documento ivi specificato possa comportare l’esclusione dalla gara in contrasto con la previsione espressa dell’art. 15.2. del disciplinare; 4. e per quanto occorrer possa, la mancata risposta all’istanza di riammissione presentata dalla società ricorrente in data 29.7.2026;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla gara per omessa produzione, anche parziale, della documentazione tecnica ritenuta necessaria dalla Commissione giudicatrice
Esito
La controversia
L’impresa ha impugnato il provvedimento di esclusione adottato nell’ambito di una procedura ristretta sopra soglia comunitaria, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nonché le motivazioni della Commissione giudicatrice, le FAQ pubblicate nella fase iniziale della procedura e la mancata risposta all’istanza di riammissione. Ha dedotto la violazione della disposizione del disciplinare di gara relativa alla documentazione tecnica e della normativa primaria correlata, sostenendo che l’esclusione fosse illegittima perché fondata sull’omessa produzione di documentazione in contrasto con la lex specialis.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Nel corso del giudizio, il Ministero della Difesa ha riesaminato la vicenda e, con provvedimento dell’11 agosto 2026, ha annullato in autotutela l’esclusione ai sensi dell’art. 21-nonies della l. 241/1990, ritenendo il provvedimento non conforme alla lex specialis e ai criteri tecnici del disciplinare. L’Amministrazione ha quindi disposto la riammissione dell’impresa al prosieguo della procedura, con ripristino della posizione procedimentale e prosecuzione della valutazione dell’offerta tecnica secondo i criteri della lex specialis. Poiché tale riammissione ha integralmente soddisfatto l’interesse azionato, il giudice ha applicato l’art. 34, comma 5, c.p.a. e dichiarato cessata la materia del contendere. Le spese sono state integralmente compensate, anche in considerazione della concorde dichiarazione delle parti circa il disinteresse alla loro refusione.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata all’esito dell’udienza cautelare, previa informazione alle parti; il TAR ne ha ravvisato i presupposti nel caso concreto.
art. 21-nonies l. 241/1990
Ha costituito la base normativa dell’annullamento d’ufficio con cui l’Amministrazione ha rimosso il provvedimento di esclusione, ritenuto non conforme alla lex specialis e ai criteri tecnici della gara.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Impone la declaratoria di cessazione della materia del contendere quando l’Amministrazione, anche in corso di giudizio, soddisfa integralmente la pretesa azionata; il TAR lo ha applicato alla riammissione dell’impresa alla procedura.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di annullamento, l’amministrazione annulla in autotutela l’atto impugnato e adotta le conseguenti misure che soddisfano integralmente l’interesse sostanziale del ricorrente, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., anziché pronunciarsi nel merito della legittimità dell’atto originario.
- Nelle procedure di gara, l’annullamento in autotutela dell’esclusione e la riammissione del concorrente al prosieguo della procedura, con ripristino della posizione procedimentale e riedizione delle valutazioni secondo la lex specialis, integrano il pieno soddisfacimento della pretesa azionata contro l’esclusione.
- La definizione del ricorso con sentenza semplificata all’esito della fase cautelare è possibile quando ricorrono i presupposti dell’art. 60 c.p.a. e le parti siano state previamente informate della possibile decisione in tale forma.
Come è indicizzato
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