Sentenza del 21/11/2019 n. 30364 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato in Cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che aveva ritenuto legittimo l'accertamento per l'anno 2004 con cui l'Agenzia delle entrate aveva rideterminato i prezzi di vendita di immobili, contestando maggiori ricavi per 592.391 euro. La ricorrente ha sostenuto, tra l'altro, che i valori OMI non potevano essere utilizzati come presunzioni legali per operazioni del 2004, che gli ulteriori elementi indicati dall'Ufficio erano generici e privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, che vi era contrasto con la normativa unionale IVA e che l'avviso era carente di motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i motivi relativi all'utilizzo dei valori OMI, alla valutazione degli elementi presuntivi e al contrasto con la normativa unionale. Ha chiarito che, per operazioni anteriori al 4 luglio 2006, il valore normale non opera come presunzione legale relativa e che, anche dopo l'eliminazione retroattiva di tale presunzione, lo scostamento dai valori OMI può fondare l'accertamento solo insieme ad altri elementi concreti, gravi, precisi e concordanti. Il semplice richiamo a fatture, atti notarili, dati catastali e generiche banche dati non è sufficiente. Il terzo motivo, riguardante la carenza di motivazione dell'avviso, è stato dichiarato inammissibile perché non era stato tempestivamente riproposto in appello; il sesto motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d
anche sulla base di presunzioni semplici, purchè queste siano gravi, precise e concordanti
L'Amministrazione finanziaria può rettificare i ricavi sulla base di presunzioni semplici, ma deve dimostrare l'esistenza di elementi indiziari concretamente qualificati e convergenti.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54
per le cessioni aventi ad oggetto i beni immobili e relative pertinenze, la prova ... s'intende integrata anche se ... desunta sulla base del valore normale
La versione introdotta dal D.L. n. 223 del 2006 aveva previsto una presunzione legale relativa fondata sul valore normale degli immobili, ma tale meccanismo è stato successivamente eliminato con effetto retroattivo.
D.L. n. 223 del 2006, art. 35
Ha introdotto la presunzione di corrispondenza tra corrispettivo dichiarato e valore normale dell'immobile, ma non è applicabile alle compravendite del 2004 come presunzione legale.
Legge n. 244 del 2007, art. 1, commi 265 e 267
Ha limitato l'applicazione delle presunzioni legali relative agli atti formati dal 4 luglio 2006, qualificando per gli atti anteriori tali elementi soltanto come presunzioni semplici.
Legge n. 88 del 2009, art. 24, comma 5
Ha eliminato la presunzione legale relativa basata sul valore normale, ripristinando il regime delle presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, con effetto retroattivo per adeguamento al diritto dell'Unione europea.
Direttiva 2006/112/CE, artt. 73 e 273
La base imponibile IVA è normalmente costituita dal corrispettivo effettivamente versato, ma gli Stati membri possono utilizzare strumenti di accertamento presuntivo efficaci contro l'evasione, purché rispettino i criteri probatori previsti dall'ordinamento.
Codice civile, artt. 2697, 2727 e 2729
presunzioni semplici ... gravi, precise e concordanti
L'onere della prova dei maggiori ricavi grava sull'Amministrazione; gli indizi devono essere specifici, affidabili e convergenti, non potendo ridursi a formule generiche o al solo scostamento dai valori OMI.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56
L'avviso di accertamento deve essere adeguatamente motivato e, quando richiama documenti non conosciuti dal contribuente, questi devono essere messi a disposizione o allegati secondo le regole applicabili. Tuttavia, la relativa censura può essere preclusa se non viene ritualmente riproposta in appello.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56 e Codice di procedura civile, art. 346
Le domande e le eccezioni rimaste assorbite o non esaminate in primo grado devono essere riproposte nel primo atto difensivo del giudizio di appello; in mancanza, si presume la rinuncia e si verifica una preclusione processuale.
Massime di principio
- Per compravendite immobiliari anteriori al 4 luglio 2006, i valori OMI non costituiscono da soli una presunzione legale di maggiori ricavi o di occultamento del prezzo.
- Anche quando l'accertamento si fonda su presunzioni semplici, l'Ufficio deve indicare elementi specifici e verificabili, come comparabili effettivi, condizioni dell'immobile, modalità di pagamento, margini economici, documentazione contabile o altri dati individualizzanti.
- Il semplice richiamo a fatture, rogiti, dati catastali o generiche banche dati non è sufficiente se non viene spiegato quale contenuto concreto dimostri la sottofatturazione.
- La presenza di una contabilità formalmente regolare non impedisce l'accertamento, ma impone all'Amministrazione un quadro probatorio più articolato: le stime di mercato devono essere corroborate da ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti.
- Nel processo tributario, una questione non esaminata perché assorbita deve essere riproposta tempestivamente in appello; altrimenti la parte può perderne la possibilità di esame, anche se la questione era stata sollevata in primo grado.
- La Cassazione può cassare con rinvio una decisione tributaria quando il giudice di merito applica una presunzione normativa non utilizzabile ratione temporis o non espone adeguatamente il percorso logico degli elementi indiziari.
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