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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10623/2024 del 13/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente era stata condannata in contumacia dal Tribunale di Milano per reati di cui agli artt. 73 e 74 del d.P.R. n. 309/1990; in appello il giudizio, pur in contumacia, confermava la responsabilità con riduzione di pena. Nel 2022 la Machado ha chiesto la restituzione in termini per proporre impugnazione, sostenendo di non aver avuto conoscenza del procedimento a causa della sua latitanza e contumacia sin dall'ordine di custodia cautelare. La Corte di appello ha rimesso la deferita in termini ma ha orientato la restituzione verso l'impugnazione della sentenza di appello (anziché della sentenza di primo grado), mentre la difesa contestava tale individuazione e sosteneva che l'intento era di impugnare la sentenza di primo grado per poter fruire anche di eventuali riti alternativi e delle correlate riduzioni di pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che l'istanza di restituzione dovesse essere qualificata ex art. 175 cod. proc. pen. (nella formulazione vigente all'epoca dei fatti) e che, valutando la sostanza e la volontà processuale reale (ignoranza del procedimento fin dall'ordine di custodia cautelare), l'atto era diretto ad ottenere la possibilità di impugnare la sentenza di primo grado. Ne è conseguito che l'ordinanza impugnata, nella parte in cui aveva individuato come oggetto dell'impugnazione la sentenza di appello, risultava viziata: la Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza limitatamente alla individuazione della sentenza impugnabile, disponendo che la restituzione in termini si riferisca alla sentenza di primo grado. La valutazione della Corte territoriale sulla concessione della restituzione resta ferma e decorre dalla presente decisione.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74

    Norme penali che hanno disciplinato i reati per i quali la ricorrente è stata condannata (illeciti in materia di stupefacenti), costituendo il titolo sostanziale della responsabilità contestata.

  • art. 175 cod. proc. pen.

    Regola la restituzione in termini per proporre impugnazioni; la Corte ha fatto riferimento ai commi 2, 4 e 6: il comma 2 per la qualificazione dell'istanza come restituzione in termini, il comma 4 per la regola di competenza secondo cui la Corte territoriale, se l'istanza è diretta all'impugnazione di una sentenza di appello, avrebbe dovuto trasmettere gli atti al giudice di legittimità (Cassazione) e non provvedere autonomamente, e il comma 6 in quanto un provvedimento che accoglie la restituzione ma la dirige verso un diverso oggetto sostanziale è impugnabile come se avesse rigettato l'istanza.

  • art. 172, comma 2 cod. proc. pen. (richiamato)

    La norma, nella formulazione allora vigente, era stata dichiarata incostituzionale in parte dalla Corte Costituzionale; la Cassazione richiama la pronuncia costituzionale per giustificare la possibilità di restituzione quando l'imputato non ha avuto effettiva conoscenza del procedimento e un precedente impugnazione è stata proposta dal difensore.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 317 del 2009

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune limitazioni che impedivano la restituzione in termini dell'imputato che non aveva avuto conoscenza effettiva del procedimento contumaciale, rendendo applicabile la restituzione anche quando il difensore aveva già impugnato.

  • d.l. n. 17/2005 convertito con modifiche nella legge n. 60/2005; legge n. 67/2014

    Riferimenti alle modifiche normative temporali dell'art. 175 richiamate dalla Corte per ricostruire la disciplina applicabile al momento dei fatti.

Massime di principio

  • Quando l'imputato chiede la restituzione in termini per mancata conoscenza del procedimento dovuta a contumacia o latitanza, il giudice deve interpretare l'istanza valutando la sostanza e la reale volontà processuale piuttosto che formalismi testuali delle conclusioni difensive.
  • Se l'istanza è diretta (nella sostanza) ad impugnare la sentenza di primo grado contumaciale, la Corte d'appello è legittimata a decidere sulla restituzione e ad ammettere l'impugnazione contro la sentenza di primo grado; viceversa, se l'istanza riguarda la sentenza di appello, il comma 4 dell'art. 175 impone di trasmettere gli atti alla Corte di cassazione.
  • Un provvedimento che accolga la restituzione ma la diriga verso un diverso oggetto rispetto a quello effettivamente richiesto può essere considerato, nella sostanza, equiparabile a un rigetto e quindi è impugnabile ai sensi dell'art. 175 (comma 6).
  • La giurisprudenza e la Consulta hanno affermato la priorità della tutela della difesa effettiva: se il difensore d'ufficio ha già impugnato, l'imputato che non ha avuto conoscenza effettiva del processo può ottenere restituzione in termini per proporre la propria impugnazione.
  • Nelle valutazioni procedurali successive alla concessione della restituzione è opportuno fissare chiaramente quale provvedimento sia l'oggetto dell'impugnazione per evitare errori di competenza o vizi che possano rendere necessario l'annullamento parziale dell'ordinanza.

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