Sentenza n. 9449/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento del provvedimento di diniego del visto per lavoro subordinato n. D/5054 /2025 emesso il 10/09/2025 dall’Ambasciata d’Italia a New Delhi e notificato in pari data al ricorrente nonché, ove occorra, di ogni atto, presupposto, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto d'ingresso per lavoro subordinato emesso dall'Ambasciata d'Italia a New Delhi il 10 settembre 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto d'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, chiedendo l'annullamento dell'atto e degli eventuali atti presupposti, connessi e consequenziali. Dal testo non risultano specifici vizi di legittimità dedotti. L'Amministrazione si è costituita resistendo al ricorso. Nel corso del giudizio, dopo la fase cautelare e prima della decisione, il visto è stato rilasciato.
La decisione
Il TAR, decidendo con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., ha dichiarato la cessazione della materia del contendere perché, a seguito del rilascio del visto, è venuto meno l'interesse alla decisione sull'impugnazione del diniego. Le spese sono state poste a carico del MAECI in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, con liquidazione di € 1.500,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
ex art. 60 cod. proc. amm.
Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata, previa audizione delle parti, quando la causa è matura per la decisione.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La cessazione della materia del contendere consegue al rilascio del visto, che ha eliminato l'utilità concreta della pronuncia richiesta sul diniego impugnato.
Massime di principio
- Il rilascio del visto richiesto nel corso del giudizio contro il diniego determina la cessazione della materia del contendere, poiché viene meno l'interesse concreto e attuale alla decisione di annullamento dell'atto originariamente impugnato.
- Quando la sopravvenuta soddisfazione della pretesa determina la cessazione della materia del contendere, il giudice può regolare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell'amministrazione la cui determinazione era stata impugnata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 21 mag 2026Sentenza n. 1144/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 21 mag 2026Sentenza n. 1145/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 21 mag 2026Sentenza n. 1146/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 21 mag 2026Sentenza n. 1147/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 21 mag 2026Sentenza n. 1148/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 21 mag 2026Sentenza n. 1149/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →