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Sentenza

Sentenza n. 3761/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento o la revoca A) del decreto n. 51 del 6/10/2022, notificato il 7/10/2022, titolato “dichiarazione di acquisizione di opera abusiva e relativi diritti accessori”, proveniente dal Comune di Volla – IV SETTORE, a firma il Responsabile del Settore, geom. Simonelli, con il quale viene comunicato alla ricorrente l’accertamento dell’inottemperanza dell’ordine di demolizione, disposta l’acquisizione delle opere, eseguite alla via De Carolis n. 94, consistenti nella realizzazione di un ampliamento di un immobile preesistente di mt. 11,90 x 5,58 e 3,27 x 2,67 ed un’altezza max di 2,95 mt., irrogata la sanzione amministrativa di euro 10.000,00; B) d’ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ed in particolare dell’ordinanza di demolizione n. 14/2012, relativa alle opere su descritte;

Giustizia amministrativa202205794

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto comunale di acquisizione gratuita al patrimonio comunale di un'opera abusiva, con contestuale sanzione pecuniaria di 10.000 euro, nonché ordinanza di demolizione presupposta

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto di acquisizione adottato dopo l'accertamento dell'inottemperanza all'ordinanza di demolizione del 2012, deducendo, anzitutto, la nullità dell'ordinanza presupposta per violazione degli artt. 3 e 31 d.P.R. 380/2001 e dell'art. 7, comma 2, lett. a), d.l. 9/1982. Secondo la ricorrente, l'intervento, consistente nell'ampliamento di un appartamento destinato a cucina, sarebbe stato un'opera pertinenziale o di manutenzione straordinaria, non soggetta a permesso di costruire e compatibile con il PRG. Il motivo è stato inoltre ritenuto coperto dalla perenzione dei precedenti giudizi, nei quali erano state impugnate l'ordinanza del 2010, il diniego di accertamento di conformità del 2011 e l'ordinanza del 2012. Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto l'erroneità dei presupposti, il difetto di istruttoria e di motivazione e la violazione dell'art. 31, commi 1, 2, 3, 4 e 4-bis, d.P.R. 380/2001. In particolare, ha contestato che il procedimento fosse stato attivato da una segnalazione privata, che il decreto avesse acquisito l'intero fabbricato anziché la sola porzione abusiva, che non avesse considerato la pendenza dei precedenti ricorsi, che mancasse una motivazione sull'interesse pubblico alla demolizione e che fosse stato leso l'affidamento maturato per il decorso di oltre dieci anni. Ha infine contestato l'applicazione della sanzione pecuniaria di 10.000 euro, sostenendo che l'inottemperanza all'ordine di demolizione era stata accertata nel 2012, prima dell'entrata in vigore della legge n. 164/2014, che aveva introdotto il comma 4-bis dell'art. 31 d.P.R. 380/2001.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso soltanto quanto alla sanzione pecuniaria e lo ha rigettato nel resto. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto contro l'ordinanza di demolizione del 2012, già impugnata con motivi aggiunti in un giudizio dichiarato perento nel 2018; il TAR ha comunque rilevato che il motivo sarebbe stato infondato, poiché l'ampliamento aveva determinato incremento di superficie e volumetria ed era quindi qualificabile come nuova costruzione ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. 380/2001, non come pertinenza o manutenzione straordinaria. Sono state respinte le censure relative alla segnalazione del vicino, ritenuta irrilevante rispetto alla doverosa repressione dell'abuso edilizio; al difetto di motivazione e all'affidamento derivante dal tempo trascorso, poiché l'acquisizione consegue automaticamente all'inottemperanza all'ordine di demolizione e non richiede una specifica ponderazione dell'interesse pubblico né può essere impedita dal decorso del tempo. È stata respinta anche la contestazione sull'oggetto dell'acquisizione: il decreto è stato interpretato come riferito alla specifica unità immobiliare abusiva e non all'intero fabbricato; il diritto di passaggio e l'occupazione temporanea di aree pertinenziali sono stati qualificati come misure accessorie funzionali alla demolizione. Il TAR ha invece annullato il decreto nella parte relativa alla sanzione pecuniaria di 10.000 euro. Applicando il principio enunciato dall'Adunanza plenaria n. 16/2023, ha ritenuto che la sanzione prevista dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 non possa essere applicata quando il termine di novanta giorni dall'ordine di demolizione sia decorso inutilmente e l'inottemperanza sia stata accertata prima dell'entrata in vigore della l. 164/2014. Nel caso concreto, l'ordine era del 2012 e l'inottemperanza era stata accertata il 27 agosto 2012. Le spese sono state compensate per soccombenza reciproca.

Norme richiamate

  • art. 3 d.P.R. 380/2001

    L'ampliamento che comporta incremento di superficie e volumetria è stato qualificato come nuova costruzione, non come opera pertinenziale o manutenzione straordinaria.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    L'inottemperanza all'ordine di demolizione determina l'acquisizione gratuita del manufatto abusivo e dell'area di sedime; l'acquisizione è stata ritenuta automatica, mentre la sanzione pecuniaria del comma 4-bis è soggetta ai limiti temporali derivanti dalla sua introduzione normativa.

  • art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001

    La sanzione pecuniaria non è applicabile quando il termine di novanta giorni sia decorso inutilmente e l'inottemperanza sia stata accertata prima dell'entrata in vigore della l. 164/2014.

  • l. 164/2014

    La legge ha introdotto la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001; la sanzione non può incidere su inottemperanze già perfezionate e accertate prima della sua entrata in vigore.

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    È richiamato quale base dell'istanza di accertamento di conformità presentata dalla ricorrente, il cui diniego aveva preceduto l'ordinanza di demolizione del 2012.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    È richiamato in epigrafe in relazione alla trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • L'impugnazione dell'ordinanza di demolizione non può essere utilmente riproposta nel giudizio contro il successivo atto di acquisizione quando il precedente giudizio, nel quale l'ordinanza era stata contestata, sia stato definito con perenzione; in ogni caso, un ampliamento edilizio che incrementa superficie e volumetria non è qualificabile come mera pertinenza o manutenzione straordinaria, ma come nuova costruzione soggetta a permesso di costruire.
  • La segnalazione di un privato può costituire la fonte della notizia dell'abuso senza rendere illegittimo il procedimento repressivo, poiché la repressione degli abusi edilizi costituisce attività doverosa dell'amministrazione.
  • L'acquisizione gratuita al patrimonio comunale consegue automaticamente all'inottemperanza all'ordine di demolizione entro il termine previsto e non richiede una specifica motivazione su un interesse pubblico ulteriore rispetto al ripristino della legalità urbanistica; il decorso del tempo non determina, di per sé, un affidamento tutelabile del responsabile dell'abuso.
  • L'acquisizione deve essere riferita al manufatto abusivo e alla relativa area di sedime; non equivale automaticamente all'acquisizione dell'intero fabbricato legittimo. I diritti di passaggio e l'occupazione temporanea di aree pertinenziali possono essere previsti quali misure accessorie funzionali alla demolizione.
  • La sanzione pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 non può essere irrogata quando, prima dell'entrata in vigore della l. 164/2014, sia già decorso inutilmente il termine di novanta giorni dall'ordine di demolizione e l'inottemperanza sia stata accertata, anche se il provvedimento sanzionatorio è adottato successivamente.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniQualificazione degli interventiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieAcquisizione gratuita al patrimonio comunaleDecorso del tempo e affidamento del responsabileOrdinanza di demolizione
IstitutiLegittimo affidamentoEfficacia ed esecutorietàDecadenza e tardivitàSopravvenuta carenza di interesse

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