Ordinanza n. 379/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'annullamento previa idonea misura cautelare, della Deliberazione del Commissario Regionale per la Comunità Montana Montagna Sangro Vastese n. 19 del 23 ottobre 2024 avente a oggetto “Trasformazione regressiva in azienda speciale consortile di Civeta S.r.l. - Approvazione Statuto e Convenzione per la trasformazione”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione del Commissario Regionale per la Comunità Montana Montagna Sangro Vastese relativa alla trasformazione regressiva di Civeta S.r.l. in azienda speciale consortile e all'approvazione dello Statuto e della Convenzione
Esito
La controversia
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha proposto ricorso per l'annullamento, previa misura cautelare, della deliberazione commissariale n. 19 del 23 ottobre 2024 avente a oggetto la trasformazione regressiva di Civeta S.r.l. in azienda speciale consortile. Nel corso del giudizio, l'Azienda Speciale Consortile Ci.Ve.Ta. ha rappresentato che, nelle more, i Comuni consorziati hanno affidato a soggetti terzi il servizio integrato di gestione urbana, comprendente lo smaltimento dei rifiuti, e ha chiesto la dichiarazione di cessata materia del contendere. L'Autorità ricorrente si è opposta, insistendo per l'accoglimento del ricorso. Il testo dell'ordinanza non espone gli specifici motivi di illegittimità dedotti contro la deliberazione.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio né ha dichiarato la cessata materia del contendere. Ritenendo necessario verificare documentalmente l'effettivo affidamento del servizio integrato di gestione urbana a soggetti terzi, ha ordinato alla Comunità Montana Montagna Sangro Vastese e all'Azienda Speciale Consortile Ci.Ve.Ta. di depositare la documentazione pertinente. Ha inoltre ordinato all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di depositare una relazione di replica alle circostanze dedotte dall'Azienda, allo scopo di consentire la valutazione dei presupposti per un'eventuale pronuncia di cessata materia del contendere. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza o, se anteriore, dalla notificazione di parte. La trattazione del merito è stata rinviata all'udienza pubblica del 9 aprile 2027; ogni ulteriore determinazione in rito, nel merito e sulle spese è stata riservata alla decisione definitiva.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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