Cassazione Penale, Sentenza n. 3850/2022 del 03/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del GIP di Bergamo che aveva dichiarato la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per non essere stata preceduta dall'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis cod. proc. pen.; il Procuratore ha sostenuto che la richiesta di rinvio a giudizio era stata formulata in esecuzione dell'ordinanza del GIP dell'8 luglio 2019 che, a seguito di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, aveva ordinato al Pubblico Ministero di formulare l'imputazione ai sensi dell'art. 409, comma 5, cod. proc. pen., e che quindi l'avviso ex art. 415-bis non era applicabile e l'ordinanza di nullità costituiva un atto abnorme che determinava una regressione procedurale ingiustificata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che l'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. non si applica quando il giudice impone al pubblico ministero, ai sensi dell'art. 409, comma 5, cod. proc. pen., di formulare l'imputazione, perché il contraddittorio funzionale a verificare l'eventuale incompletezza delle indagini si svolge già nell'udienza camerale fissata dopo l'opposizione alla richiesta di archiviazione. Inoltre, ha rilevato l'inconciliabilità tra il termine di dieci giorni imposto per la formulazione dell'imputazione coatta e il termine di venti giorni concesso dall'art. 415-bis comma 3 per l'esercizio delle facoltà difensive, che renderebbe impossibile il rispetto contemporaneo di entrambi i termini. Poiché nel caso di specie il PM aveva esercitato l'azione penale per lo stesso fatto per il quale era stata disposta l'imputazione coatta, la mancata notificazione dell'avviso non ha effetto invalidante; l'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Bergamo per il proseguimento del procedimento.
Norme richiamate
art. 415-bis cod. proc. pen.
La Corte interpreta l'art. 415-bis come non applicabile quando il giudice abbia già ordinato al PM di formulare l'imputazione ai sensi dell'art. 409, comma 5, perché il contraddittorio previsto è già svolto nell'udienza camerale; inoltre sottolinea il conflitto temporale tra il termine di 20 giorni dell'art. 415-bis e i 10 giorni per l'imputazione coatta.
art. 409, comma 5, cod. proc. pen.
Disposizione che consente al GIP, in caso di opposizione alla richiesta di archiviazione della persona offesa, di ordinare al PM di formulare l'imputazione; la Corte ne deduce che tale ordine sostituisce la funzione dell'avviso ex art. 415-bis, attivando l'esercizio obbligatorio dell'azione penale.
art. 416 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla possibilità di dichiarare la nullità della richiesta di rinvio a giudizio; la Corte segnala che la dichiarazione di nullità, quando concerne una imputazione coatta disposta ex art. 409, comma 5, può costituire atto abnorme se confligge con l'ordine del GIP.
art. 552, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato nel testo giurisprudenziale come norma richiamata in passato in tema di nullità del decreto di citazione a giudizio; la Corte distingue i casi in cui la dichiarazione di nullità è mero errore dell'organo giudicante e quelli in cui essa determina un'incompatibilità insuperabile con l'ordine del GIP.
art. 13 legge n. 47/1948
Richiamata nella richiesta di rinvio a giudizio come norma che può disciplinare l'aggravante nel reato di diffamazione commessa in trasmissione televisiva; la Corte ritiene che la menzione non vari la sostanza del fatto contestato rispetto all'imputazione coatta.
art. 30, comma 4, legge n. 223/1990
Analogamente all'art. 13 legge 47/1948, citato per motivare l'aggravante in caso di diffamazione in trasmissione televisiva; la Corte considera che l'aggiunta normativa non implica nuova fattispecie che richieda l'avviso ex art. 415-bis.
Massime di principio
- Quando il GIP, a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione, ordina al Pubblico Ministero di formulare l'imputazione ai sensi dell'art. 409, comma 5, non è necessario notificare l'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis prima di richiedere il rinvio a giudizio per lo stesso fatto.
- Sussiste una inconciliabilità tra il termine di 10 giorni imposto per la formulazione dell'imputazione coatta e il termine di 20 giorni previsto dall'art. 415-bis per l'esercizio delle facoltà difensive: ciò giustifica l'esclusione dell'applicazione dell'art. 415-bis nell'ipotesi di imputazione coatta.
- Se il PM esercita l'azione penale esclusivamente per il fatto per cui il giudice ha ordinato la formulazione dell'imputazione, la mancata precedente notificazione dell'avviso ex art. 415-bis non determina necessariamente la nullità degli atti.
- Se invece il PM introduce nuove imputazioni, aggravanti diverse o compie ulteriori indagini non soggette al contraddittorio camerale, è necessario notificare l'avviso ex art. 415-bis e garantire il relativo termine difensivo.
- Per la difesa: verificare sempre se la formulazione dell'imputazione è stata imposta dal GIP ai sensi dell'art. 409, comma 5; se sì, contestare solo eventuali nuove imputazioni o elementi aggiuntivi non oggetto dell'udienza camerale per richiedere l'avviso ex art. 415-bis.
- Per l'accusa: quando il GIP impone l'imputazione coatta, limitare la richiesta di rinvio a giudizio ai medesimi fatti per cui è stata disposta l'imputazione, evitando di introdurre nuovi reati o circostanze non già discusse in udienza camerale, salvo preventiva notifica dell'avviso ex art. 415-bis.
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