Cassazione Penale, Ordinanza n. 33356/2026 del 11/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza con cui il Giudice dell'udienza preliminare di Forlì, all'esito del procedimento definito ai sensi degli artt. 444 e seguenti c.p.p., ha applicato la pena concordata dalle parti. Dal testo disponibile non risultano specificati né il fatto concreto né il reato contestato, né sono indicati i singoli motivi di ricorso. La Corte ha rilevato che, nel patteggiamento, il giudice deve verificare l'esattezza dell'inquadramento giuridico del fatto sotto tutti gli elementi di rilevanza penale e la sussistenza dei presupposti per una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; ha quindi ritenuto inammissibile una censura di carenza di motivazione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha affermato che, nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice è tenuto a controllare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto e la praticabilità di un proscioglimento ex art. 129 c.p.p., mentre è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sulla mera denuncia di carenza di motivazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, il cui importo non è determinabile dal testo trasmesso.
Norme richiamate
artt. 444 e ss. c.p.p.
Disciplinano il procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, nel cui ambito il giudice verifica la correttezza dell'accordo e i presupposti per la decisione.
art. 129 c.p.p.
Impone di verificare la ricorrenza di cause che impongano il proscioglimento; nel patteggiamento tale verifica rientra nei controlli demandati al giudice.
Massime di principio
- Nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice deve verificare la correttezza della cornice giuridica nella quale il fatto è stato inquadrato, con riguardo a tutti gli elementi di rilevanza penale.
- Nel patteggiamento, il giudice deve verificare anche se ricorrano i presupposti per una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, contro una sentenza di patteggiamento, denunci soltanto la carenza di motivazione, quando la censura non investa i controlli effettivamente dovuti dal giudice sulla qualificazione giuridica del fatto o sulla sussistenza di cause di proscioglimento.
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