Cassazione Civile, Ordinanza n. 18926/2023 del 04/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La contribuente aveva chiesto all'Agenzia delle Entrate il rimborso delle ritenute IRPEF operate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sulle somme corrisposte in esecuzione di una sentenza del Tribunale di Viterbo, sezione lavoro. Quel giudice aveva accertato l'illegittimità della reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per coprire esigenze lavorative non transitorie e aveva liquidato, in favore della lavoratrice, un risarcimento del danno da precarietà pari a cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Formatosi il silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso, la contribuente aveva impugnato il diniego davanti alle commissioni tributarie, sostenendo poi in cassazione, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del d.P.R. n. 917/1986, perché la somma riconosciuta dal giudice del lavoro aveva natura risarcitoria e non avrebbe dovuto essere assoggettata a tassazione.
La decisione
La Corte non ha esaminato nel merito la censura sulla tassazione della somma, perché ha rilevato che l'Agenzia delle Entrate aveva annullato in autotutela il diniego di rimborso con provvedimento successivo alla proposizione del ricorso. Di conseguenza ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Quanto alle spese, le ha integralmente compensate tra le parti di tutti i gradi, valorizzando le pregresse incertezze interpretative sulla natura fiscale del risarcimento riconosciuto per l'illegittima reiterazione di contratti a termine.
Norme richiamate
art. 6 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
la ricorrente lo invocava per sostenere che la somma percepita avesse natura risarcitoria e, quindi, non fosse imponibile; la Corte non si è pronunciata nel merito della questione per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
artt. 375 c.p.c. e 380-bis.1 c.p.c.
richiamati per la fissazione della discussione in camera di consiglio.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione finanziaria annulla in autotutela il diniego di rimborso impugnato, viene meno l'oggetto della controversia e il giudizio deve essere definito con la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
- In presenza di sopravvenuto soddisfacimento della pretesa del contribuente da parte dell'amministrazione, la Corte non decide la questione sostanziale originaria, limitandosi a prendere atto dell'intervenuta eliminazione dell'atto contestato.
- Le spese possono essere compensate integralmente quando la controversia si inserisce in un contesto di obiettive incertezze interpretative pregresse sulla disciplina applicabile.
- La qualificazione fiscale delle somme corrisposte a titolo di risarcimento per illegittima reiterazione di contratti a termine era, al momento della proposizione del ricorso, oggetto di incertezza interpretativa, circostanza idonea a giustificare la compensazione delle spese.
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