Cassazione Penale, Sentenza n. 14048/2024 del 05/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano il decreto di confisca disposto nei loro confronti come eredi/congiunti del defunto Marchese Mario, contestando: 1) la perimetrazione temporale e la qualificazione della pericolosità del Marchese (si contestava che l'attività delittuosa non fosse continuativa nel periodo 1998-2014 e che quindi non potessero esserci fondi illeciti utilizzati per gli acquisti); 2) la sproporzione patrimoniale accertata sulla base di indici ISTAT e conteggi elaborati dalla polizia giudiziaria, sostenendo che erano state prodotte prove di fonti lecite (vendita preliminare di terreni con incasso di 85.000 euro, redditi agricoli e pensionistici, prestiti e compensazioni, documentazione contabile e perizia tecnica) che giustificavano gli investimenti; 3) vizi di motivazione e omissione dell'esame di documenti e consulenze (perizia contabile, consulenza tecnica del geometra Cancelliere); 4) la illegittimità della valorizzazione della fideiussione e della ricostruzione dell'acquisto del distributore carburanti come finanziato con provviste illecite. I difensori chiedevano annullamento e rinvio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e li ha esaminati congiuntamente come meramente oppositivi, confermando la ricostruzione dei giudici di merito. Ha ritenuto legittima la perimetrazione della pericolosità del Marchese (dal 1980 fino almeno al dicembre 2014, con consolidamento di ruolo apicale emerso dalle intercettazioni) e fondata la valutazione di sproporzione patrimoniale per i beni acquistati tra il 1998 e il 2006/2007. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito circa l'irrazionalità e l'incompletezza di taluni documenti prodotti dai ricorrenti (es. mancanza di atto definitivo per il preliminare con versamenti non coerenti) e ha ammesso l'uso degli indici ISTAT come parametro indiziario per valutare le spese di mantenimento e la capacità di investimento, riservando comunque l'onere probatorio alla parte. Ha confermato inoltre che, nei confronti di coniuge e figli, opera la presunzione di disponibilità dei beni riferibili al prevenuto senza la necessità di specifici accertamenti aggiuntivi. Conseguentemente i ricorsi sono stati respinti e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia)
art. 4, lett. a) e b); art. 10, comma 3; art. 19; art. 24; art. 26; art. 27, comma 2
La Corte ha utilizzato il d.lgs. 159/2011 per qualificare la pericolosità del proposto (art.4) e per giustificare la confisca dei beni riconducibili al prevenuto tramite presunzione di disponibilità per coniuge/figli (art.26). Art.10 e 27 richiamati in relazione ai profili procedurali e di impugnazione; art.19-24 relativi agli strumenti di prevenzione patrimoniale.
art. 416 bis c.p.
citato come reato per il quale Marchese era stato condannato
La condanna e la comprovata appartenenza mafiosa ex art.416-bis hanno concorso a dimostrare la pericolosità qualificata e la fonte illecita di risorse.
cod. proc. pen.
art. 125, comma 3; art. 192, commi 1 e 2; art. 546, comma 1, lett. e)
Art.125(3) invocato con riferimento all'obbligo di motivazione del provvedimento: la Cassazione ha ritenuto che il decreto impugnato possedesse motivazione adeguata. Le norme procedurali richiamate erano utilizzate dai ricorrenti per lamentare vizi procedurali e di valutazione della prova, ma la Corte le ha ritenute infondate.
Costituzione
Richiamata dai ricorrenti per presunte violazioni del giusto processo; la Cassazione ha ritenuto comunque rispettati i canoni di motivazione e diritto di difesa nel procedimento.
giurisprudenza di legittimità
Sez. 2, n. 36833 del 28/09/2021 (Caroppo) e altre sentenze richiamate nel testo
La Corte ha richiamato orientamenti precedenti per confermare che gli indici ISTAT possono fornire un dato indiziario utile a ricostruire la capacità di spesa del nucleo familiare e che, in materia di prevenzione, la Cassazione sindaca principalmente la mancanza assoluta di motivazione.
Massime di principio
- In materia di misure di prevenzione patrimoniale la Cassazione sindaca limitatamente a vizi di legge o a mancanza assoluta della motivazione; non sono ammissibili ricorsi che rieleggano semplicemente una diversa valutazione delle prove.
- La perimetrazione temporale della pericolosità può essere estesa anche a periodi anteriori o posteriori alla detenzione se emergono elementi probatori (es. intercettazioni, collaboratori) che dimostrino continuità o ripresa di ruolo criminale.
- Per coniuge e figli del prevenuto opera una presunzione di disponibilità patrimoniale riconducibile al proposto: pertanto il loro onere probatorio per dimostrare la lecita provenienza dei beni è più gravoso e richiede documentazione certa.
- Gli indici ISTAT possono essere utilizzati come elemento indiziario per ricostruire le spese di mantenimento e, quindi, la capacità di investimento del nucleo familiare; restano comunque a carico della difesa prove specifiche per confutare la presunzione.
- Documenti contrattuali incompleti, preliminari non trascritti o versamenti non coerenti non valgono automaticamente a giustificare provviste lecite: serve prova certa e conforme alle previsioni contrattuali per essere computata come fonte lecita.
- La produzione di perizie o consulenze di parte non annulla automaticamente la ricostruzione patrimoniale della polizia giudiziaria; occorre che le consulenze siano complete, specifiche e tempestive e che il giudice le valuti concretamente nel merito.
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