Cassazione Penale, Sentenza n. 24380/2023 del 07/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore della Repubblica di Locri ha impugnato in cassazione l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che, in sede di riesame, aveva respinto l'appello cautelare avverso il provvedimento del GIP di Locri che aveva rifiutato il sequestro preventivo del denaro e, in subordine, di beni mobili o immobili riconducibili alle società e ai rispettivi amministratori. Il PM lamentava violazione di norme penali e carenza o apparente motivazione, sostenendo che le società fossero meramente interposte (assenza di sedi operative, dipendenti e mezzi) e che non fossero state adeguatamente valutate le contestazioni relative agli artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 74/2000.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione del pubblico ministero ricorrente. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 325 c.p.p. e della disciplina richiamata, la legittimazione a ricorrere in cassazione contro le ordinanze emesse in sede di riesame spetti all'ufficio requirente presso l'organo che ha pronunciato la decisione impugnata; conseguentemente il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri non era legittimato a proporre il ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria. Perciò il ricorso è stato respinto senza esame del merito delle censure sostanziali.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Contesto procedurale di trattazione del ricorso; richiamato come norma procedurale collegata alla trattazione dell'atto.
art. 3 d.lgs. n. 74/2000
Norma sostanziale richiamata tra le contestazioni penali (reati tributari) oggetto delle indagini; la decisione di cassazione non entra nel merito della configurabilità del reato.
art. 4 d.lgs. n. 74/2000
Ulteriore norma sostanziale contestata agli indagati; come sopra, non valutata nel merito per inammissibilità procedurale del ricorso.
art. 325 cod. proc. pen.
Norma decisiva per la decisione: disciplina il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti relativi al sequestro preventivo e limita la legittimazione a proporre ricorso agli uffici indicati dalla norma, escludendo la previsione del comma 1 dell'art. 311 quando applicata a questa materia.
art. 311 cod. proc. pen.
Richiamata per evidenziare la diversa disciplina prevista per le misure cautelari personali (dove il comma 1 concede legittimazione anche al PM che ha chiesto la misura), differenziandola dalla disciplina del sequestro preventivo richiamata dall'art. 325.
art. 309, comma 8-bis cod. proc. pen.
Citato nel ragionamento per spiegare limiti e possibilità di partecipazione del PM che ha chiesto la misura in sede di riesame; usato a supporto della distinzione tra legittimazioni previste per misure personali e reali.
Massime di principio
- Per i ricorsi in Cassazione avverso provvedimenti su sequestro preventivo (misure reali) la legittimazione spetta all'ufficio requirente presso l'organo che ha pronunciato il provvedimento: un diverso pubblico ministero (anche se ha richiesto la misura in primo grado) può essere privo di legittimazione e far dichiarare il ricorso inammissibile.
- Prima di proporre appelli o ricorsi, verificare sempre l'esatta titolarità dell'ufficio della pubblica accusa rispetto all'organo giudiziario che ha emesso il provvedimento; in mancanza di legittimazione il giudizio viene censurato sul piano procedurale senza esame del merito.
- Le censure rivolte in Cassazione che attaccano principalmente la logica e la valutazione fattuale dell'ordinanza di merito (es. ricostruzione probatoria sull'interposizione di società) possono risultare inammissibili se non sono evidenziati profili di violazione di norme di diritto suscettibili di sindacato in sede di legittimità.
- Se si ritiene che l'ufficio che ha emanato il provvedimento non abbia valutato correttamente elementi fattuali o probatori, l'azione corretta è promuovere i rimedi consentiti davanti allo stesso organo o adottare gli strumenti processuali idonei (es. impugnazioni previste dalla disciplina del riesame), curando il rispetto delle regole di legittimazione.
- In materie complesse come il sequestro per reati tributari, è prudente coordinare l'azione tra uffici della pubblica accusa coinvolti e, se necessario, adottare atti trasferibili o interventi formali che garantiscano la legittimazione nei gradi successivi di giudizio.
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