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Sentenza

Sentenza n. 292/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 913/2024, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202505014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: sentenza del TAR Liguria n. 913/2024, relativa al reclamo contro il decreto del Commissario ad acta che aveva dato esecuzione a un lodo arbitrale, limitatamente al calcolo degli interessi sulle somme liquidate

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente aggiudicatore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’A.T.I. appellante contestava il mancato riconoscimento, sulle somme relative alle riserve nn. 4, 6, 8, 9, 13, 18 e 19 e sulla penale, degli interessi moratori previsti dagli artt. 29 e 30 del d.m. n. 145/2000. Sosteneva che il riferimento agli “interessi legali” contenuto nella lettera e) del dispositivo del lodo dovesse essere interpretato alla luce della motivazione del lodo e comprendesse ogni interesse previsto dalla legge, inclusi gli interessi moratori da ritardata contabilizzazione previsti dalla disciplina degli appalti pubblici. Deduceva quindi che il TAR avesse erroneamente attribuito prevalenza al dispositivo, trascurando la motivazione, e avesse qualificato come convenzionali gli interessi ex d.m. n. 145/2000. L’appellata chiedeva il rigetto dell’appello, riproponendo anche le questioni assorbite o non esaminate in primo grado.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che il thema decidendum riguardasse esclusivamente l’interpretazione della lettera e) del dispositivo del lodo, non la correttezza dei calcoli del Commissario ad acta né la sorte capitale. In applicazione dell’art. 12 delle Preleggi, il riferimento generico agli “interessi legali” è stato interpretato come rinvio agli interessi calcolati ai sensi dell’art. 1284 c.c., e non agli interessi moratori speciali previsti dal d.m. n. 145/2000. Il giudice dell’ottemperanza può interpretare il titolo esecutivo e ricavare dal complesso di dispositivo e motivazione criteri di calcolo autosufficienti, ma non può integrare il dictum né introdurre una nuova statuizione su questioni sostanziali non inequivocabilmente decise dal giudice del lodo. Nel caso concreto, il lodo aveva qualificato come convenzionali gli interessi ex d.m. n. 145/2000, richiamando l’art. 2 del contratto di appalto, mentre il dispositivo aveva autonomamente previsto soltanto gli interessi legali sulle somme dovute dal momento della pronuncia al pagamento. Non è stato ravvisato alcun contrasto tra motivazione e dispositivo. È stata inoltre confermata la qualificazione del debito, dopo la liquidazione operata dal lodo, come debito di valuta, con spettanza dei soli interessi legali e non della rivalutazione monetaria. Le censure dirette a ottenere una diversa integrazione del lodo avrebbero dovuto essere proposte mediante impugnazione del lodo e non nel giudizio di ottemperanza. Le eccezioni di rito, inclusa la tardività dell’appello, sono state assorbite per infondatezza nel merito. Le spese del grado sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 12 Preleggi

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    L’interpretazione letterale del riferimento generico agli “interessi legali” contenuto nel dispositivo del lodo conduce a individuare gli interessi di cui all’art. 1284 c.c., salvo una specifica statuizione diversa.

  • art. 1284 c.c.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    In assenza di una specifica indicazione nel titolo esecutivo, il riferimento agli interessi legali è stato ricondotto al tasso previsto dal primo comma della disposizione.

  • artt. 29 e 30 d.m. n. 145/2000

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Gli interessi moratori previsti dalla disciplina del capitolato generale possono avere natura convenzionale quando la loro applicazione derivi dal richiamo contenuto nel contratto di appalto; nel caso esaminato non erano compresi nel generico riferimento agli interessi legali del dispositivo del lodo.

  • art. 133 d.lgs. n. 163/2006

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    È stato richiamato dall’appellante quale disciplina degli interessi spettanti all’impresa in caso di ritardo nei pagamenti nell’ambito dei lavori pubblici, ma non ha condotto all’accoglimento dell’appello.

  • art. 101, comma 2, c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Ha consentito alla parte appellata di riproporre le domande e le eccezioni assorbite o non esaminate dal giudice di primo grado; tali questioni non sono state esaminate perché l’appello è stato respinto nel merito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a un lodo arbitrale, il giudice amministrativo può interpretare il titolo esecutivo coordinando dispositivo e motivazione, ma non può integrare il comando né introdurre una nuova decisione su questioni sostanziali non inequivocabilmente definite dal giudice del lodo.
  • Il riferimento generico agli “interessi legali” contenuto nel dispositivo di un titolo esecutivo deve essere interpretato, in assenza di una specifica statuizione incompatibile, come riferito agli interessi di cui all’art. 1284 c.c., e non automaticamente agli interessi moratori previsti dalla disciplina speciale degli appalti pubblici.
  • Quando il titolo esecutivo qualifica gli interessi moratori previsti dal d.m. n. 145/2000 come applicabili in forza di un richiamo contrattuale, tali interessi hanno natura convenzionale e non possono essere ricompresi nel successivo generico riferimento agli interessi legali, salvo che il titolo disponga espressamente in tal senso.
  • Le contestazioni volte a modificare o integrare il contenuto precettivo di un lodo arbitrale devono essere proposte mediante gli strumenti di impugnazione del lodo e non possono essere introdotte per la prima volta nel giudizio di ottemperanza.
  • Una volta liquidata la somma dovuta dal titolo, il debito di valore si trasforma in debito di valuta; per il periodo successivo alla liquidazione spettano, in assenza di diversa statuizione, gli interessi legali sulla somma liquidata e non la rivalutazione monetaria.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEsecuzione del contratto pubblico
RamiProcesso amministrativoContratti pubblici
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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