Sentenza n. 10002/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento del decreto emesso dalla Prefettura di Roma di reiezione della richiesta di misure di accoglienza n. prot. 0416304 dell’8 ottobre 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di reiezione della richiesta di misure di accoglienza, motivato dalla situazione emergenziale, dalla limitata disponibilità di posti e dall'assenza di condizioni di vulnerabilità
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dedotto, con un unico motivo, violazione di legge ed eccesso di potere avverso il provvedimento con cui la Prefettura di Roma, pur inserendolo nella lista dei richiedenti asilo in attesa di accoglienza, ha comunicato l'impossibilità di procedere al suo inserimento in una struttura per ragioni emergenziali, carenza di posti e ritenuta assenza di vulnerabilità. Secondo la prospettazione accolta dal giudice, tale determinazione integrava un sostanziale diniego, ancorché temporaneo, dell'accoglienza spettante al richiedente protezione internazionale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato. Richiamando l'orientamento consolidato del Consiglio di Stato, ha affermato che l'obbligo di assicurare le misure di accoglienza ai richiedenti protezione internazionale, previsto dalla direttiva 2013/33/UE e dal d.lgs. n. 142 del 2015, ha carattere immediato e non può essere compresso per ragioni meramente organizzative o per la carenza di posti nelle strutture ordinarie. Una volta verificata la sussistenza dei requisiti di legge, l'amministrazione deve disporre l'accoglienza in una struttura tra quelle previste dagli artt. 9 e 11 del d.lgs. n. 142 del 2015. L'indisponibilità temporanea di posti non può trasformarsi in un diniego; l'inserimento in lista d'attesa è un atto interlocutorio e non adempie l'obbligo di accoglienza; le esigenze organizzative possono incidere soltanto sulle modalità dell'accoglienza. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda e la natura degli interessi coinvolti. È stata inoltre confermata l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, con liquidazione del compenso al difensore rimessa a separato provvedimento.
Norme richiamate
direttiva 2013/33/UE
L'obbligo di assicurare le misure di accoglienza ai richiedenti protezione internazionale ha carattere immediato e non può essere compresso per ragioni meramente organizzative o per carenza di posti.
d.lgs. n. 142 del 2015
Una volta verificata la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, l'amministrazione è tenuta a disporre l'accoglienza in una delle strutture previste dagli artt. 9 e 11; la carenza di posti può incidere sulle modalità, ma non giustificare la mancata attivazione dell'accoglienza.
artt. 9 e 11 d.lgs. n. 142 del 2015
Individuano le strutture nelle quali deve essere disposta l'accoglienza del richiedente protezione internazionale in possesso dei requisiti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- L'obbligo dell'amministrazione di assicurare le misure di accoglienza al richiedente protezione internazionale, una volta verificata la sussistenza dei requisiti di legge, ha carattere immediato e non può essere escluso o compresso per mere ragioni organizzative, emergenziali o per la carenza di posti nelle strutture ordinarie.
- La temporanea indisponibilità di posti non può tradursi nel diniego, anche temporaneo, dell'accoglienza; l'amministrazione deve individuare una soluzione nell'ambito delle strutture previste dalla legge, potendo incidere soltanto sulle modalità concrete di accoglienza.
- L'inserimento del richiedente protezione internazionale in una lista d'attesa costituisce un atto meramente interlocutorio e non è idoneo a soddisfare l'obbligo legale di attivare l'accoglienza.
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