Sentenza del 17/02/2020 n. 467 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Non è automatica - la consapevolezza della partecipazione - del contribuente - alla condotta fraudolenta della A.S.D - in carenza di prove. Antieconomicità - costi pubblicitari - valutata prospetticamente. Corrispettivo - a favore di A.S.D - è spesa di pubblicità - di cui natura e inerenza - prova contraria - non è ammessa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
disputa fiscale relativa alla deducibilità/rieducibilità e alla inerenza di corrispettivi versati a favore di un'A.S.D. che aveva posto in essere un meccanismo fraudolento per fruire delle agevolazioni previste dalla legge 389/91; valutazione della consapevolezza/partecipazione del contribuente alla frode e della eventuale antieconomicità dei costi pubblicitari sostenuti
La decisione
la Corte ha ritenuto che l'utilizzo, da parte del contribuente, di fatture emesse dall'A.S.D. non comporta automaticamente la presunzione di consapevolezza o partecipazione alla condotta fraudolenta dell'associazione in assenza di prove specifiche; l'antieconomicità dei costi pubblicitari va valutata prospetticamente, dato che il contratto di sponsorizzazione è finalizzato alla promozione futura dell'immagine/attività dello sponsor; inoltre il corrispettivo erogato all'A.S.D. è qualificato, per il soggetto erogante, come spesa di pubblicità e, se risulta che il beneficiario svolge una specifica attività volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti dell'erogante, non è ammessa prova contraria sulla natura e sull'inerenza della spesa
Norme richiamate
legge 389/1991
la norma disciplina agevolazioni per le A.S.D.; la sentenza osserva che il fatto che un'A.S.D. abbia posto in essere frodi ai fini di tali agevolazioni non comporta automaticamente la colpevolezza del soggetto esterno che ha pagato corrispettivi, senza prove concrete della sua consapevolezza
principi fiscali di inerenza e pubblicità delle spese
le somme corrisposte a titolo di sponsorizzazione/sostegno all'attività di un'A.S.D. sono considerate, per il soggetto erogante, spese di pubblicità; la valutazione della loro antieconomicità va fatta prospetticamente e, se il beneficiario svolge attività promozionale riconducibile allo sponsor, non è ammessa prova contraria sulla natura/inerenza della spesa
Massime di principio
- Il mero utilizzo di fatture emesse da terzi (anche se tali terzi risultano coinvolti in frodi) non basta a dimostrare automaticamente la consapevolezza o la partecipazione del contribuente alla frode: è necessaria prova specifica della consapevolezza.
- La rilevanza economica/antieconomicità di una sponsorizzazione va valutata prospetticamente: il beneficio atteso è la promozione dell'immagine o dei prodotti nel tempo, non necessariamente un ritorno immediato.
- I corrispettivi versati a favore di A.S.D. possono essere qualificati come spese di pubblicità per il soggetto erogante quando il beneficiario svolge attività mirata alla promozione dell'erogante; in tale ipotesi l'amministrazione fiscale può fondarsi su tale qualificazione e la prova contraria risulta difficilmente ammessa.
- In caso di sospetti su comportamenti fraudolenti del beneficiario (es. A.S.D.), l'Amministrazione deve dimostrare la consapevolezza del contribuente per contestargli partecipazione o per negarli benefici: senza prove concrete la contestazione può essere rigettata.
- Per difendersi efficacemente, il contribuente dovrebbe documentare preventivamente il rapporto di sponsorizzazione (contratti chiari, pianificazione promozionale, evidenze di attività svolte dal beneficiario a favore dello sponsor, mezzi e risultati di comunicazione) per poter provare la genuinità e l'inerenza della spesa.
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