Ordinanza n. 17/2026 - Latina, Sezione 2
per la correzione della sentenza n. 851 del 18 ottobre 2025, pronunciata da questa Sezione sul ricorso 352 del 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Latina, Sez. II, n. 851 del 18 ottobre 2025, limitatamente all'omessa distrazione delle spese processuali in favore del difensore antistatario
Esito
Favorevole al ricorrente (società ricorrente)
Prevale il privato
La controversia
La società ha chiesto la correzione di un errore materiale contenuto nella sentenza n. 851 del 18 ottobre 2025, che aveva dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse il ricorso principale e condannato il Comune di Gaeta al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori. L'istanza ha evidenziato l'omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Nessuna delle altre parti ha proposto opposizione.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile il procedimento di correzione di errore materiale anche in caso di omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese processuali. Accertato che il dispositivo della sentenza aveva effettivamente omesso tale statuizione e preso atto della mancata opposizione delle altre parti, ha disposto l'integrazione del dispositivo mediante l'aggiunta della formula: ", spese tutte da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario". Ha ordinato alla Segreteria le annotazioni previste dall'art. 86, comma 3, c.p.a., disponendo la comunicazione alle parti. Le spese del procedimento di correzione sono state compensate in ragione della mancata opposizione della parte resistente.
Norme richiamate
art. 86, comma 2, c.p.a.
nessuna delle altre parti del presente giudizio ha formulato opposizione alla richiesta correzione di errore materiale
Disciplina il procedimento di correzione degli errori materiali nei provvedimenti del giudice amministrativo e consente di procedere in assenza di opposizione delle altre parti.
art. 86, comma 3, c.p.a.
Prevede gli adempimenti di annotazione a cura della Segreteria conseguenti alla correzione del provvedimento.
Massime di principio
- Il procedimento di correzione di errore materiale è esperibile anche quando una sentenza abbia omesso di pronunciarsi sulla richiesta di distrazione delle spese processuali in favore del difensore antistatario, purché l'omissione abbia natura meramente materiale e non richieda una nuova valutazione decisoria.
- In assenza di opposizione delle altre parti, il giudice amministrativo può correggere il dispositivo della sentenza integrandolo con la statuizione relativa alla distrazione delle spese in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
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