Sentenza del 06/04/2017 n. 1942 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Ricorso appello - Sentenza impugnata - Ratio decidendi - Ragioni dissenso - Mancata enunciazione - Nullità insanabile - Rilevabilità d'ufficio - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’appello dell’Ufficio è stato dichiarato inammissibile per mancata esposizione delle specifiche ragioni di dissenso rispetto alla motivazione della sentenza impugnata. Il vizio è stato qualificato come nullità insanabile, rilevabile anche d’ufficio, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. L’Ufficio è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 1.000,00 complessivi.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Ufficio ha impugnato la sentenza di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente contro l’avviso di rettifica e liquidazione relativo al valore di un terreno edificabile, sostenendo la correttezza della maggiore valutazione fiscale effettuata dall’Agenzia del Territorio e richiamando anche una precedente decisione riguardante un coobbligato solidale. La contribuente ha eccepito l’inammissibilità dell’appello per genericità. La Commissione ha rilevato che la decisione di primo grado si fondava sull’errore nella cubatura indicata nel preliminare rispetto a quella risultante dal contratto definitivo, mentre l’Ufficio non aveva contestato specificamente tale ratio decidendi, limitandosi a richiamare genericamente la stima dell’Agenzia.
Norme richiamate
Art. 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
L’atto di appello tributario deve contenere specifiche ragioni di impugnazione e deve confrontarsi con le motivazioni poste a fondamento della sentenza impugnata. Un appello generico, che non individui le ragioni del dissenso rispetto alla ratio decidendi, è inammissibile.
Cass. civ., sez. V, n. 1054/2008
"L'atto di appello davanti alla Commissione tributaria regionale che non contenga l'esposizione delle ragioni di dissenso rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata è affetto da nullità insanabile rilevabile anche d'ufficio in sede di legittimità"
La mancata critica specifica alla motivazione della sentenza di primo grado determina l’inammissibilità dell’impugnazione e il passaggio in giudicato della decisione impugnata.
Cass. civ., sez. V, n. 12589/2004
Conferma l’obbligo dell’appellante di formulare censure specifiche contro le ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata.
Cass. civ., sez. V, n. 11273/2001
Ribadisce che l’appello privo di una concreta esposizione delle ragioni di dissenso rispetto alla ratio decidendi è affetto da nullità insanabile e deve essere dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- Nel processo tributario l’appello non può limitarsi a riproporre le argomentazioni già svolte o a richiamare genericamente la correttezza dell’atto impositivo: deve indicare con precisione perché ciascuna ragione decisiva della sentenza di primo grado sarebbe erronea.
- L’appellante deve confrontarsi direttamente con la ratio decidendi, ossia con il nucleo logico e giuridico che ha determinato la decisione; la mancata contestazione di tale nucleo comporta l’inammissibilità dell’appello.
- Il vizio derivante dalla genericità dell’appello è insanabile e può essere rilevato d’ufficio anche in sede di legittimità, senza necessità di una specifica eccezione della controparte.
- Quando l’appello è dichiarato inammissibile, la sentenza di primo grado resta ferma e passa in giudicato, salvo ulteriori rimedi eccezionali previsti dall’ordinamento.
- Per evitare l’inammissibilità, ogni motivo di appello dovrebbe individuare la specifica statuizione contestata, spiegare l’errore commesso dal primo giudice e indicare le ragioni giuridiche o fattuali per cui la decisione dovrebbe essere riformata.
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