Ordinanza n. 439/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell'Ordinanza Sindacale n. -OMISSIS- del 02.01.2026 del Comune di Rocca Susella, con cui viene disposta la chiusura della struttura «-OMISSIS-» e il trasferimento degli ospiti anziani ivi residenti, e di ogni atto presupposto, connesso, consequenziale, anteriore e successivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale di chiusura della Comunità Alloggio Sociale Anziani e trasferimento degli ospiti anziani
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, l'ordinanza sindacale con cui il Comune ha disposto la chiusura della struttura e il trasferimento degli ospiti. Dal testo emergono contestazioni riferite alla legittimità della chiusura, adottata ai sensi dell'art. 15, comma 3, della legge regionale Lombardia n. 3/2008. Il procedimento di verifica dei requisiti era stato avviato nel 2024 e aveva comportato diversi sopralluoghi dell'autorità sanitaria, con notificazione di verbali e prescrizioni per l'adeguamento della struttura. Anche il sopralluogo del 20 settembre 2025 aveva accertato carenze riguardanti, tra l'altro, gli strumenti per il superamento delle barriere architettoniche, la manutenzione dei dispositivi antincendio, le certificazioni mediche di idoneità degli ospiti e il registro delle presenze degli operatori. La ricorrente non ha provato di avere posto in essere interventi idonei a superare tali carenze. In sede cautelare sono state inoltre esaminate la partecipazione procedimentale, la natura dell'ordinanza e il bilanciamento tra la prosecuzione dell'attività della struttura e la sicurezza degli ambienti, del servizio e degli ospiti.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per assenza del fumus boni iuris. Ha ritenuto che la partecipazione procedimentale fosse stata garantita nel corso del lungo iter istruttorio e che le carenze riscontrate, ancora presenti al momento dell'adozione dell'ordinanza, non fossero meramente formali, trattandosi di requisiti funzionali alla sicurezza degli ambienti, del servizio e degli ospiti. Nel bilanciamento degli interessi, la tutela degli ospiti ha priorità assoluta. Il Collegio ha qualificato il provvedimento come ordinanza ordinaria, adottata dal Sindaco quale autorità sanitaria a conclusione del procedimento di controllo previsto dall'art. 15 della legge regionale n. 3/2008, precisando che tale ordinanza può astrattamente contemplare anche presupposti di urgenza. Ha tuttavia evidenziato che, nell'esecuzione del provvedimento, il Comune resta responsabile dell'adozione di ogni iniziativa opportuna per assicurare agli ospiti la piena e migliore assistenza, comprese eventuali proroghe dei termini di sgombero per consentirne il trasferimento in altra struttura idonea o presso le famiglie. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 15, comma 3, l.r. Lombardia n. 3/2008
la chiusura della struttura è necessitata in assenza dei requisiti minimi previsti dalla vigente normativa
La disposizione costituisce la base normativa per la chiusura della struttura priva dei requisiti minimi richiesti.
D.G.R. Lombardia n. X/7776 del 17 gennaio 2018
Individua i requisiti richiesti per le strutture della tipologia C.A.S.A.; la loro persistente carenza giustifica, secondo il giudice cautelare, la chiusura.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare sulla quale il TAR ha pronunciato, respingendola per assenza di fumus boni iuris.
Massime di principio
- La chiusura di una struttura assistenziale prevista dalla normativa regionale per l'assenza dei requisiti minimi può essere disposta quando, all'esito di un procedimento di verifica corredato da sopralluoghi e prescrizioni, le carenze risultino ancora presenti al momento dell'adozione del provvedimento.
- Le carenze relative alla sicurezza degli ambienti, del servizio e degli ospiti non sono qualificabili come mere irregolarità formali e, nel bilanciamento con l'interesse alla prosecuzione dell'attività della struttura, prevale la tutela della sicurezza e dell'assistenza degli ospiti.
- Quando la chiusura della struttura è adottata dal sindaco quale autorità sanitaria a conclusione del procedimento di controllo previsto dalla legge regionale, il provvedimento ha natura di ordinanza ordinaria e non richiede necessariamente la riconduzione a un autonomo potere extra ordinem, pur potendo contemplare in astratto presupposti di urgenza.
- L'esecuzione della chiusura di una struttura assistenziale deve essere organizzata dall'amministrazione in modo da garantire la continuità e la migliore assistenza agli ospiti, anche mediante la modulazione dei termini di sgombero e il trasferimento presso strutture idonee o presso le famiglie.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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