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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-174/18

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 14 marzo 2019. — Jean Jacob e Dominique Lennertz contro État belge. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Liège. — Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione dei lavoratori – Parità di trattamento – Imposta sul reddito – Legislazione contro la doppia imposizione – Pensione percepita in uno Stato membro diverso da quello di residenza – Modalità di calcolo dell’esenzione nello Stato membro di residenza – Perdita di una parte del beneficio di talune agevolazioni fiscali. — Causa C-174/18

Giurisprudenza europea62018CJ0174

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in un rinvio pregiudiziale del tribunale di primo grado di Liegi, ha esaminato il regime belga di calcolo dell’imposta quando un residente percepisce una pensione esente in Belgio ma imponibile in Lussemburgo in forza della convenzione bilaterale. Ha ritenuto che il metodo belga, poiché riduce solo in un secondo momento l’imposta e fa così perdere parte delle agevolazioni fiscali personali, costituisca una restrizione alla libera circolazione dei lavoratori. In mancanza di giustificazioni invocate, l’articolo 45 TFUE osta a tale disciplina.

Libera circolazione dei lavoratori e imposta sul reddito: incompatibilità dell’esenzione solo formale, se il metodo di calcolo belga fa perdere parte delle agevolazioni fiscali a una coppia residente con pensione estera esente in forza di convenzione

La questione giuridica

Se l’articolo 45 TFUE osti a una normativa fiscale belga che, pur esentando in Belgio la pensione percepita in Lussemburgo in forza della convenzione contro le doppie imposizioni, la include nel calcolo dell’imposta e nella base di calcolo di talune agevolazioni fiscali, con conseguente perdita parziale di tali agevolazioni rispetto alla situazione di contribuenti con soli redditi di fonte belga.

Principio di diritto

L’articolo 45 TFUE osta a una normativa fiscale dello Stato di residenza che, nell’applicare il metodo di esenzione previsto da una convenzione contro le doppie imposizioni, includa i redditi esteri esenti nella base di calcolo dell’imposta e delle agevolazioni fiscali in modo tale da far perdere al contribuente, o alla coppia residente, una parte del beneficio delle detrazioni/agevolazioni personali che sarebbe integralmente spettato se tutti i redditi fossero stati di fonte interna; l’inclusione dei redditi esteri è ammissibile solo se non produce un trattamento discriminatorio o uno svantaggio non compensato contrario alla libera circolazione.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 45 TFUE
  • Articolo 49 TFUE
  • Convenzione tra Belgio e Lussemburgo contro la doppia imposizione del 17 settembre 1970, articolo 18, paragrafo 3, e articolo 23, paragrafo 2, punto 1
  • Codice delle imposte sui redditi del 1992, articolo 131
  • Codice delle imposte sui redditi del 1992, articolo 155
  • Circolare n. CI.RH.331/575.420 del 12 marzo 2008

Pensione lussemburghese esente e perdita di agevolazioni fiscali in Belgio

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del tribunal de première instance de Liège in materia di fiscalità diretta e libera circolazione dei lavoratori. La Corte è stata chiamata a valutare se il regime belga di determinazione dell’imposta, applicato a una coppia residente in Belgio e titolare anche di una pensione lussemburghese esente in Belgio in forza della convenzione contro le doppie imposizioni, fosse compatibile con l’articolo 45 TFUE.

Fatti e procedimento principale

I ricorrenti nel procedimento principale, il sig. Jean Jacob e la sig.ra Dominique Lennertz, hanno dichiarato per l’esercizio fiscale 2013 redditi di fonte belga, una pensione belga e una pensione lussemburghese percepita dal sig. Jacob. La pensione lussemburghese era esente da imposizione in Belgio ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, della Convenzione del 1970 tra Belgio e Lussemburgo.

L’amministrazione tributaria belga ha tuttavia incluso tale pensione nel calcolo dell’imposta di base e nella base di calcolo di varie agevolazioni fiscali, applicando poi una riduzione proporzionale ai redditi esteri esenti ai sensi dell’articolo 155 del CIR del 1992. I contribuenti hanno contestato il calcolo, sostenendo che il meccanismo faceva perdere una parte del beneficio delle agevolazioni fiscali a cui avrebbero avuto diritto se tutti i redditi fossero stati di fonte belga.

Normativa nazionale e convenzionale rilevante

La Corte ha richiamato:

  • l’articolo 18, paragrafo 3, della Convenzione del 1970, che esenta in Belgio talune pensioni provenienti dal Lussemburgo;
  • l’articolo 23, paragrafo 2, punto 1, della stessa convenzione, che prevede l’esenzione in Belgio con riserva di progressività;
  • l’articolo 155 del CIR del 1992, che impone di prendere in considerazione i redditi esenti nella determinazione dell’imposta, riducendo poi l’imposta in proporzione alla quota di redditi esenti;
  • la circolare del 12 marzo 2008, adottata dopo la sentenza de Groot, che introduceva una riduzione supplementare in talune ipotesi, ma che non risultava applicabile al caso di specie.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se l’articolo 45 TFUE ostasse a un sistema fiscale nazionale che:

  • includa una pensione estera esente nella base imponibile rilevante per il calcolo dell’imposta;
  • utilizzi tale base anche per determinare l’importo di alcune agevolazioni fiscali personali;
  • determini così una perdita parziale del beneficio di tali agevolazioni rispetto ai contribuenti con soli redditi belgi.

Ragionamento della Corte

La Corte ha anzitutto chiarito che, a seconda della natura della pensione, potrebbe venire in rilievo anche la libertà di stabilimento dell’articolo 49 TFUE, ma ha esaminato la causa sotto il profilo della libera circolazione dei lavoratori, ritenendo la soluzione trasponibile anche all’altra libertà.

Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte ha ricordato che gli Stati membri restano liberi di ripartire la competenza fiscale mediante convenzioni contro la doppia imposizione, ma devono comunque rispettare il diritto dell’Unione e il principio di parità di trattamento. In linea di principio, lo Stato di residenza deve riconoscere tutte le agevolazioni fiscali legate alla situazione personale e familiare del contribuente, perché è lo Stato che meglio può valutare la sua capacità contributiva complessiva.

La Corte ha osservato che il meccanismo belga:

  • somma i redditi esteri esenti ai redditi belgi per calcolare l’aliquota e l’imposta di base;
  • applica su questa base le riduzioni d’imposta;
  • solo successivamente riduce l’imposta in proporzione ai redditi esteri esenti.

Questo sistema può far perdere ai contribuenti una parte del beneficio delle agevolazioni fiscali che avrebbero ottenuto se tutti i redditi fossero stati di fonte belga. La Corte ha ritenuto irrilevante che il Belgio consideri quelle agevolazioni come non strettamente legate alla “situazione personale e familiare”: il concetto va interpretato in senso ampio e comprende anche misure che incidono sulla capacità contributiva personale, come quelle oggetto della causa.

In particolare, la Corte ha qualificato come agevolazioni collegate alla situazione personale e familiare anche le riduzioni per risparmio a lungo termine, voucher per servizi, risparmio energetico, sicurezza abitativa e liberalità, poiché incentivano spese e investimenti che incidono sulla capacità contributiva.

Dispositivo e principio affermato

La Corte ha concluso che la normativa belga crea una differenza di trattamento tra coppie residenti in Belgio basata sull’origine dei redditi, suscettibile di dissuadere dall’esercizio della libera circolazione dei lavoratori. Poiché nessuna giustificazione è stata invocata, l’articolo 45 TFUE osta a tale disciplina.

La soluzione si traduce nel principio secondo cui uno Stato membro di residenza non può, applicando un metodo di esenzione con progressività in base a una convenzione contro le doppie imposizioni, privare il contribuente residente di una parte del beneficio delle agevolazioni fiscali personali per il solo fatto che una quota dei suoi redditi deriva da un altro Stato membro ed è esente nello Stato di residenza.

Come è indicizzato

Materielibera circolazione dei lavoratorifiscalità direttaconvenzioni contro la doppia imposizioneparità di trattamento fiscaleagevolazioni fiscali personali

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