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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18870/2025 del 10/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (agente riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di un avviso di iscrizione ipotecaria emesso per il recupero di crediti risultanti da numerose cartelle di pagamento, da un avviso di addebito e da un avviso di accertamento, per un importo complessivo superiore a 400.000 euro. In appello la Commissione tributaria regionale aveva annullato solo alcune cartelle, ritenendo maturata la prescrizione quinquennale per i crediti non erariali e mantenendo ferma una cartella relativa a crediti erariali, oltre a quelle non incluse nell’appello. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, ha dedotto il difetto di giurisdizione del giudice tributario sui crediti di natura non tributaria, in particolare previdenziale, sostenendo che per tali cartelle dovesse conoscere il giudice ordinario; secondo, ha denunciato l’omesso esame di atti successivi alle cartelle, asseritamente interruttivi della prescrizione. La controparte ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale, lamentando: a) omessa pronuncia sull’appello in relazione ad alcune cartelle e conseguente formazione del giudicato interno; b) erronea applicazione delle regole sulla prescrizione, sostenendo che anche la cartella per crediti erariali fosse soggetta a prescrizione quinquennale.

La decisione

La Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per tutte le cartelle di importo residuo inferiore a 1.000 euro rientranti nello stralcio automatico previsto dalla normativa sopravvenuta. Ha poi accolto il primo motivo del ricorso principale, rilevando che per le due cartelle relative a crediti previdenziali la giurisdizione appartiene al giudice ordinario e non a quello tributario; il secondo motivo del ricorso principale è stato dichiarato assorbito. Il ricorso incidentale è stato respinto: il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la CTR aveva comunque statuito, sia pure implicitamente, sul punto del giudicato interno; il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché la CTR si era attenuta al principio secondo cui i crediti erariali, in mancanza di una diversa previsione, si prescrivono in dieci anni e non in cinque. La sentenza impugnata è stata quindi cassata senza rinvio limitatamente alle due cartelle previdenziali, con declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice tributario a favore del giudice ordinario, e confermata per il resto. Le spese di merito sono state compensate; le spese di legittimità sono state poste a carico della controricorrente/ricorrente incidentale.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 3, d.l. 22 ottobre 2016, n. 193

    Prevede la successione a titolo universale di Agenzia delle Entrate-Riscossione a Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A.

  • art. 4, comma 1, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro [...] sono automaticamente annullati

    Lo stralcio opera ipso iure, in presenza dei presupposti, e determina cessazione della materia del contendere per i crediti litigiosi.

  • art. 1, commi 222, 227 e 229, L. 29 dicembre 2022, n. 197

    Estende lo stralcio ai carichi affidati fino al 31 dicembre 2015 e distingue tra crediti di amministrazioni statali/enti previdenziali e crediti di enti diversi, con possibile opt-out degli enti.

  • art. 3, commi 9 e 10, L. 8 agosto 1995, n. 335

    I contributi INPS sono soggetti a prescrizione quinquennale.

  • art. 1, comma 161, L. 27 dicembre 2006, n. 296

    Per tributi locali e altre entrate indicate, richiama il termine prescrizionale quinquennale.

  • art. 77 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Disciplina l’iscrizione ipotecaria quale atto esecutivo/riscossivo impugnabile.

  • art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La giurisdizione sulle controversie relative all’iscrizione ipotecaria dipende dalla natura dei crediti posti a base dell’atto; il giudice tributario può conoscere incidentalmente solo delle questioni che restano nel suo ambito.

  • art. 2 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Delimita la giurisdizione tributaria alle controversie attribuite al giudice tributario.

  • art. 2946 c.c.

    Il diritto alla riscossione dei tributi erariali, in mancanza di diversa previsione, si prescrive nel termine ordinario decennale.

  • art. 2948 c.c.

    Il termine quinquennale non si applica ai crediti erariali indicati dalla Corte se questi non hanno natura di prestazioni periodiche.

  • art. 2953 c.c.

    La mancata impugnazione di un atto di riscossione non trasforma automaticamente la prescrizione breve in decennale, salvo titolo giudiziale definitivo.

  • art. 24, comma 5, d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46

    La decadenza dall’opposizione non produce conversione della prescrizione breve in quella ordinaria.

  • artt. 324 e 329 c.p.c.

    La mancata impugnazione di un capo autonomo può determinare giudicato interno o acquiescenza parziale.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato interno si forma sulle statuizioni non impugnate che abbiano autonoma individualità.

  • art. 112 c.p.c.

    Censurato per omessa pronuncia nel ricorso incidentale, ma la Corte ha escluso l’omissione.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Censurato per nullità della sentenza, ma la Corte ha ritenuto infondata/inammissibile la doglianza.

  • art. 382 c.p.c.

    Consente la cassazione senza rinvio quando la causa non poteva essere proposta o proseguita davanti al giudice che ha deciso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicato per l’ulteriore contributo unificato a carico della soccombente sul ricorso incidentale.

Massime di principio

  • Nelle controversie sull’iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. n. 602/1973, la giurisdizione si determina in base alla natura dei crediti sottostanti: tributari o extratributari/previdenziali; se l’atto riguarda crediti di diversa natura, il riparto può essere frazionato per singole posizioni.
  • Il giudice tributario non può conoscere, neppure incidentalmente, di crediti sottratti alla sua giurisdizione per ragioni di materia; quando l’iscrizione ipotecaria si fonda su crediti previdenziali, la cognizione appartiene al giudice ordinario.
  • Lo stralcio automatico dei debiti di importo residuo entro la soglia legale opera ex lege e, nei giudizi pendenti, determina la cessazione della materia del contendere senza bisogno di uno sgravio formale, che ha natura meramente dichiarativa.
  • La verifica della soglia per lo stralcio va compiuta sul singolo carico affidato all’agente della riscossione, non sull’importo complessivo dell’atto impugnato.
  • La mancata impugnazione di una statuizione autonoma determina giudicato interno solo se la decisione impugnata contiene un capo effettivamente distinto e autonomo; non basta la mancata riproposizione di mere argomentazioni o di profili non autonomi.
  • La scadenza del termine per opporsi alla cartella o all’atto di riscossione non produce, di per sé, la conversione della prescrizione breve in quella ordinaria decennale ex art. 2953 c.c., salvo la presenza di un titolo giudiziale definitivo.
  • Per i crediti erariali, in assenza di una specifica disciplina, la prescrizione resta decennale; il termine quinquennale non si applica automaticamente solo perché il tributo è riscosso mediante ruolo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioniGiurisdizioneEspropriazione forzataRiscossionePrescrizione
RamiTributiProcesso civileEsecuzioniObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazioneAppello
IstitutiGiudicatoOnere della provaPrescrizione

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