Ordinanza n. 12745/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'esecuzione dell’ordinanza ex art. 700 c.p.c. resa dal Tribunale Ordinario di Roma – Sezione Diritti della Persona e Immigrazione, nel procedimento R.G. n.-OMISSIS-, cronol. n. -OMISSIS-, notificata in data 24.01.2026, con cui il Tribunale ha ordinato al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e all’Ambasciata d’Italia ad Islamabad, in Pakistan, “l’urgente definizione del procedimento di sua competenza con emissione di provvedimento espresso ovvero il rilascio di visti di ingresso in favore della coniuge e della figlia del ricorrente, ove nulla osti”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza ex art. 700 c.p.c. del Tribunale Ordinario di Roma che ha ordinato la definizione urgente del procedimento e, ove nulla osti, il rilascio dei visti di ingresso in favore della coniuge e della figlia del ricorrente
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto un'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di un'ordinanza cautelare resa dal Tribunale Ordinario di Roma ai sensi dell'art. 700 c.p.c., notificata al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e all'Ambasciata d'Italia ad Islamabad. Il provvedimento del giudice ordinario imponeva la conclusione urgente del procedimento amministrativo mediante l'adozione di un provvedimento espresso oppure il rilascio dei visti di ingresso, ove nulla ostasse. Il TAR ha rilevato d'ufficio un possibile profilo di inammissibilità dell'azione, poiché l'ordinanza ex art. 700 c.p.c. potrebbe non rientrare tra i provvedimenti suscettibili di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., trattandosi di un provvedimento non definitivo e comunque strumentale.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio nel merito. Ha sottoposto alle parti il possibile profilo di inammissibilità dell'azione di ottemperanza, ritenendo dubbio che un'ordinanza ex art. 700 c.p.c., in quanto provvedimento non definitivo e strumentale, sia riconducibile all'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Il Collegio ha assegnato alle parti un termine di sessanta giorni per depositare deduzioni sul punto e ha rinviato la trattazione alla camera di consiglio del 6 ottobre 2026. La decisione richiama Cons. Stato, Sez. VI, 17 febbraio 2021, n. 1463.
Norme richiamate
art. 700 c.p.c.
urgente definizione del procedimento con emissione di provvedimento espresso ovvero il rilascio di visti di ingresso ... ove nulla osti
L'ordinanza cautelare atipica del giudice ordinario costituisce il titolo del quale il ricorrente chiede l'esecuzione in sede amministrativa.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il TAR dubita che la disposizione ricomprenda un'ordinanza ex art. 700 c.p.c., qualificata come provvedimento non definitivo e strumentale, ai fini dell'azione di ottemperanza.
Massime di principio
- L'ammissibilità dell'azione di ottemperanza proposta davanti al giudice amministrativo per l'esecuzione di un provvedimento del giudice ordinario deve essere verificata anche con riguardo alla natura del provvedimento azionato e alla sua riconducibilità all'art. 112, comma 2, c.p.a.
- Un'ordinanza cautelare ex art. 700 c.p.c., in quanto provvedimento non definitivo e strumentale, può presentare un possibile profilo di inammissibilità quale titolo dell'azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo; tale questione deve essere sottoposta al contraddittorio delle parti prima della decisione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 13 lug 2026Ordinanza n. 413/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 13 lug 2026Ordinanza n. 414/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 13 lug 2026Ordinanza n. 415/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 13 lug 2026Ordinanza n. 416/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 13 lug 2026Ordinanza n. 417/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 13 lug 2026Ordinanza n. 418/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →