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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31271/2024 del 06/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

Una società agricola proprietaria di alcune particelle di un fondo rustico, insieme alla società titolare del restante compendio agricolo per il tramite della propria procuratrice speciale, aveva chiesto la risoluzione di un contratto di affitto agrario per asserito grave inadempimento dell'affittuario, consistito nella realizzazione di opere abusive sul fondo. Il tribunale aveva accolto la domanda, dichiarando la risoluzione del contratto, ordinando il rilascio del fondo e rigettando la riconvenzionale dell'affittuario per il pagamento dei miglioramenti apportati. La corte d'appello aveva confermato la decisione, valorizzando un accertamento definitivo dell'abusività delle costruzioni e ritenendo integrato il grave inadempimento rilevante ai sensi dell'art. 5 della L. n. 203/1982. In cassazione il conduttore ha proposto un solo motivo, formalmente denunciando violazione dell'art. 360, n. 5 c.p.c. e carenze motivazionali, oltre a contestare l'attendibilità della consulenza tecnica d'ufficio di primo grado, sostenere che il contratto sarebbe scaduto solo nel 2026 e lamentare la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del figlio, indicato come effettivo coltivatore e parte necessaria.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente prospettate come vizio motivazionale, mirassero in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione. Ha inoltre osservato che il vizio ex art. 360, n. 5 c.p.c. presuppone l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, profilo che non riguarda la CTU come tale; ha richiamato anche la regola della doppia conforme, che esclude tale censura quando la sentenza d'appello conferma integralmente quella di primo grado, salvo specifica indicazione delle diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni, onere non assolto dal ricorrente. La Corte ha infine rilevato, ad abundantiam, che il motivo era comunque inconferente rispetto alla ratio decidendi, poiché censurava una CTU che in realtà non era stata espletata nei giudizi di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., con distrazione in favore dei difensori antistatari, e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    il vizio è deducibile solo per omesso esame di un fatto storico principale o secondario, decisivo e discusso; non consente di rimettere in discussione l'apprezzamento delle prove o la valutazione della CTU.

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    in caso di doppia conforme in fatto è preclusa la deduzione del vizio motivazionale di cui all'art. 360, n. 5, salvo specifica indicazione delle diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per definire il fatto storico rilevante ai fini del vizio di omesso esame, come fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    la motivazione è censurabile solo quando manchi del tutto o sia apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile, entro il minimo costituzionale.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    la violazione si configura solo in presenza di motivazione mancante, apparente, irriducibilmente contraddittoria o incomprensibile.

  • art. 5 della legge 3 maggio 1982, n. 203

    richiamato dalla Corte d'appello quale base normativa per ritenere che il grave inadempimento del conduttore giustificasse la risoluzione del contratto di affitto agrario.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    ha fondato la condanna del ricorrente al pagamento di una somma ulteriore in favore della controparte per abuso del processo o lite temeraria.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    ha giustificato la condanna del ricorrente al pagamento di un'ulteriore somma in favore della cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    ha comportato l'obbligo, per il ricorrente soccombente, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la definizione anticipata del giudizio mediante proposta del consigliere relatore.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione collegiale a seguito di opposizione alla proposta di definizione anticipata.

Massime di principio

  • Il giudizio di legittimità non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito o delle risultanze istruttorie, perché l'accertamento dei fatti e la scelta delle prove ritenute più convincenti spettano al giudice di merito.
  • La censura ex art. 360, n. 5 c.p.c. è ammissibile solo se individua un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti, il cui omesso esame abbia inciso sull'esito della controversia; non è invece sufficiente contestare in modo generico l'attendibilità di una consulenza tecnica o la sufficienza della motivazione.
  • In presenza di doppia conforme in fatto, il vizio motivazionale è precluso se il ricorrente non indica specificamente le diverse rationes fattuali poste a base della sentenza di primo grado e di quella d'appello.
  • La critica alla motivazione è esperibile in cassazione solo entro il perimetro del "minimo costituzionale": la motivazione è censurabile come nullità processuale soltanto se manca, è meramente apparente, affetta da contrasto irriducibile o risulta incomprensibile.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che non si confronti con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata e si appunti su elementi di fatto o istruttori estranei alla decisione adottata.

Come è indicizzato

MaterieAffitto agrarioImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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