Cassazione Penale, Sentenza n. 9830/2024 del 07/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 28/06/2023 del Tribunale di Monza che aveva rigettato l'appello avverso l'ordinanza del 30/05/2023, con cui era stata respinta l'istanza di perdita d'efficacia del sequestro preventivo disposto dal G.i.p. del Tribunale di Asti il 27/01/2022 relativo a presunti profitti da riciclaggio e truffa aggravata. Il ricorrente deduce violazione dell'art. 27 c.p.p.: dopo che il Tribunale del Riesame aveva dichiarato l'incompetenza territoriale del G.i.p. di Asti (in favore del Tribunale di Monza) e il Pubblico Ministero aveva trasmesso gli atti a Monza ai sensi dell'art. 54 c.p.p., la misura reale non sarebbe stata rinnovata entro 20 giorni dal giudice competente; perciò, secondo il ricorrente, il sequestro avrebbe perso efficacia.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto applicabile il principio delle Sezioni Unite (sent. n. 29343/2009, Graziano): la mera trasmissione degli atti da un ufficio del P.M. a un altro per ragioni organizzative (art. 54 c.p.p.) non equivale a una formale dichiarazione di incompetenza da parte del giudice che ha emesso la misura e dunque non comporta, ai sensi dell'art. 27 c.p.p., la perdita automatica di efficacia della misura cautelare reale per mancato rinnovo. La Corte ha escluso l'operatività della sentenza c.d. Fazio (Sez. U. n. 1/1996) nel caso concreto, ritenendo che non vi fosse stata una pronuncia formale di incompetenza tale da far scattare il termine dei 20 giorni per il rinnovo. Conseguentemente l'ordinanza impugnata è stata confermata e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 27 cod. proc. pen.
Prevede che le misure cautelari disposte da giudice che si dichiari incompetente cessano se non rinnovate entro 20 giorni dal giudice dichiarato competente; la sentenza ha interpretato che per l'operatività dell'art. 27 è necessaria una formale dichiarazione di incompetenza resa dal giudice che ha emesso la misura
art. 54 cod. proc. pen.
Consente la trasmissione degli atti per ragioni organizzative tra uffici del P.M.; la Corte ha ritenuto che tale trasmissione non costituisce formale dichiarazione di incompetenza ai sensi dell'art. 27 e quindi non determina la cessazione automatica delle misure cautelari
art. 322-bis cod. proc. pen.
Norma sulla procedura di impugnazione in materia cautelare; richiamata nel procedimento di impugnazione dell'ordinanza
Sez. U., Sentenza n. 29343 del 28/04/2009 (Graziano)
Principio applicato dal Tribunale: la trasmissione degli atti per ragioni organizzative non incide sull'efficacia delle misure cautelari in corso, perché l'art. 27 opera solo quando vi sia formale dichiarazione di incompetenza del giudice che ha disposto la misura
Sez. U., Sentenza n. 1 del 24/01/1996 (Fazio)
Precedente richiamato dal ricorrente che sostiene l'applicabilità dell'art. 27 anche per pronunce di incompetenza rese da qualsiasi giudice; la Corte nel caso concreto ha ritenuto che i presupposti per applicare Fazio non sussistessero perché non era intervenuta una pronuncia formale di incompetenza suscettibile di determinare gli effetti previsti dall'art. 27
Massime di principio
- L'art. 27 c.p.p. produce effetti (cessazione della misura se non rinnovata entro 20 giorni) solo se è intervenuta una formale pronuncia di incompetenza del giudice che ha disposto la misura; atti organizzativi o trasmissioni d'ufficio non sono sufficienti
- La trasmissione degli atti ex art. 54 c.p.p. per ragioni organizzative non equivale a una declaratoria di incompetenza e quindi non interrompe automaticamente l'efficacia di misure cautelari reali
- Se si vuole far valere la cessazione dell'efficacia di una misura ai sensi dell'art. 27, è necessario dimostrare che la declaratoria di incompetenza sia stata resa con atto giudiziale idoneo (ordinanza, pronuncia) e che non sia seguito, nei 20 giorni, un provvedimento di rinnovo da parte del giudice competente
- In sede di impugnazione conviene verificare con attenzione la natura dell'atto che ha determinato il trasferimento del procedimento (pronuncia del giudice vs semplice trasmissione amministrativa) e produrre le prove della formale declaratoria di incompetenza se si intende far valere la perdita di efficacia della misura
- La giurisprudenza di legittimità distingue casi (Graziano vs Fazio): bisogna costruire l'argomentazione processuale mostrando quale dei due orientamenti sia applicabile in base alla sussistenza o meno di una pronuncia formale di incompetenza
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