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Sentenza

Sentenza del 18/02/2016 n. 882 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

IVA - Fatture false - Reverse charge.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'applicabilità dell'articolo 21, comma 7, del d.P.R. n. 633/1972 alle fatture relative a operazioni inesistenti soggette al meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge). La tesi esaminata è che tale disposizione, che assoggetta comunque a IVA le fatture emesse per operazioni inesistenti, riguardi le fatture attive e non sia direttamente applicabile agli acquisti in reverse charge. In questo regime il cessionario integra e registra la fattura sia a debito sia a credito, con un effetto normalmente neutrale; l'eventuale IVA dovuta può quindi emergere, secondo la ricostruzione riportata, soltanto in relazione alle operazioni successive.

La decisione

Il principio riportato esclude l'applicazione diretta dell'articolo 21, comma 7, del d.P.R. n. 633/1972 alle operazioni inesistenti soggette a reverse charge, poiché la registrazione contabile dell'operazione da parte del cessionario determina, in condizioni ordinarie, la compensazione tra IVA a debito e IVA a credito. L'eventuale pregiudizio fiscale deve essere valutato con riferimento alle operazioni successive o ad altri effetti concretamente prodotti. Non sono forniti elementi sufficienti per ricostruire le parti del giudizio o il dispositivo specifico.

Norme richiamate

  • Articolo 21, comma 7, d.P.R. n. 633/1972

    La disposizione impone l'assolvimento dell'IVA sulle fatture emesse per operazioni inesistenti, ma, secondo il principio riportato, si riferisce alle fatture attive e non si applica automaticamente alle operazioni inesistenti gestite in reverse charge.

  • Meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge)

    Il cessionario o committente registra l'operazione sia tra gli acquisti sia tra le vendite, con esposizione simultanea dell'IVA a debito e a credito. In assenza di limitazioni alla detrazione o di successive operazioni imponibili irregolari, l'effetto può essere fiscalmente neutrale.

Massime di principio

  • Per stabilire se l'IVA sia dovuta su una fattura relativa a un'operazione inesistente occorre distinguere tra fattura attiva ordinaria e operazione soggetta a reverse charge.
  • Nel reverse charge non è sufficiente rilevare l'inesistenza dell'acquisto per applicare automaticamente la disciplina delle fatture false prevista per le fatture attive: bisogna verificare gli effetti contabili e fiscali concretamente prodotti.
  • La neutralità del reverse charge può escludere un debito IVA immediato quando l'IVA a debito e quella a credito si compensano integralmente, ma non elimina eventuali conseguenze fiscali derivanti da indetraibilità, frode, operazioni successive o altri vantaggi indebiti.
  • La conclusione dipende dalla struttura effettiva dell'operazione e dalla prova dell'inesistenza: il principio non autorizza in generale a considerare irrilevanti tutte le fatture false in reverse charge.

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