Regolamento (UE) 2026/56
Regolamento delegato (UE) 2026/56 della Commissione, del 23 ottobre 2025, che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda i certificati di aeronavigabilità e i certificati ristretti di aeronavigabilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato interviene sul regolamento (UE) n. 748/2012 per rendere più chiari e proporzionati i requisiti relativi ai certificati di aeronavigabilità e ai certificati ristretti di aeronavigabilità. La modifica è orientata a favorire la libera circolazione degli aeromobili nell’Unione, soprattutto nei trasferimenti tra Stati membri e nelle ipotesi di importazione o di aeromobili usati privi di una dichiarazione di aeronavigabilità disponibile. Viene inoltre introdotta una procedura alternativa, basata su indagini e valutazioni, utilizzabile in casi eccezionali previo accordo dell’autorità competente. Le stesse logiche sono replicate nella parte 21 Light, con adeguamento dei requisiti documentali e della trasferibilità dei certificati.
Modifica le norme UE sulla certificazione di aeronavigabilità e sui certificati ristretti di aeronavigabilità per semplificare il rilascio, disciplinare i trasferimenti tra Stati membri e introdurre una procedura alternativa di valutazione in assenza di dichiarazione di aeronavigabilità.
Ambito di applicazione
Si applica agli aeromobili rientranti nel sistema di certificazione iniziale previsto dal regolamento (UE) n. 748/2012, sia nella versione ordinaria (parte 21) sia nella versione light (parte 21 Light), con riguardo al rilascio dei certificati di aeronavigabilità e dei certificati ristretti di aeronavigabilità, inclusi i casi di aeromobili usati, trasferiti tra Stati membri o importati da paesi terzi. Rilevano anche i collegamenti con il regolamento (UE) n. 1321/2014 per i certificati di revisione dell’aeronavigabilità e, per alcune ipotesi, con il regolamento delegato (UE) 2024/1107. Il regolamento si applica dal 7 agosto 2026; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Certificati di aeronavigabilità e certificati ristretti di aeronavigabilità
Il regolamento delegato (UE) 2026/56 modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per semplificare e armonizzare la disciplina del rilascio dei certificati di aeronavigabilità e dei certificati ristretti di aeronavigabilità. La finalità dichiarata nei considerando è ridurre la complessità delle regole di attuazione, allinearle ai rischi e migliorare il coordinamento con il regolamento (UE) n. 1321/2014 sul mantenimento dell’aeronavigabilità, soprattutto nei casi di trasferimento tra Stati membri e di importazione da paesi terzi.
Ambito e finalità della riforma
La modifica interessa la parte 21 e la parte 21 Light del regolamento (UE) n. 748/2012, cioè la disciplina UE della certificazione iniziale dell’aeromobile e dei relativi requisiti documentali. Il regolamento interviene in particolare sui requisiti di domanda, sulla documentazione da produrre per aeromobili usati, sulla possibilità di utilizzare una procedura alternativa in assenza della dichiarazione di aeronavigabilità e sulla trasferibilità dei certificati quando l’aeromobile rimane nello stesso registro.
Modifiche alla parte 21: documentazione richiesta nella domanda
Per la parte ordinaria (allegato I del regolamento n. 748/2012), il punto 21.A.174 è riscritto per precisare la documentazione necessaria nelle domande relative ad aeromobili usati. Tra gli elementi richiesti figurano, a seconda dei casi, la dichiarazione di massa e bilanciamento corrispondente alla configurazione attuale dell’aeromobile, il manuale di volo se prescritto dalle premesse di omologazione applicabili, e la documentazione storica utile a ricostruire produzione, configurazione e manutenzione.
Per gli aeromobili usati che, al momento della domanda, dispongano già di un certificato di aeronavigabilità rilasciato conformemente alla parte 21, il richiedente deve allegare una copia del certificato e uno dei seguenti documenti:
- un certificato di revisione dell’aeronavigabilità (ARC) valido rilasciato secondo la parte M o la parte ML del regolamento (UE) n. 1321/2014, oppure la parte ML.UAS del regolamento delegato (UE) 2024/1107, secondo i casi;
- una raccomandazione per il rilascio dell’ARC a seguito di revisione dell’aeronavigabilità, quando non ricorrono le condizioni per il rilascio dell’ARC ai sensi della parte M.
Per gli aeromobili usati che non abbiano un certificato di aeronavigabilità rilasciato conformemente alla parte 21, la domanda deve includere:
- una dichiarazione dell’autorità competente che aveva la sorveglianza dell’aeromobile, attestante lo stato di aeronavigabilità al momento in cui sono cessate le sue responsabilità;
- la dichiarazione di massa e bilanciamento;
- il manuale di volo, se richiesto;
- la documentazione storica necessaria per ricostruire i parametri di produzione, configurazione e manutenzione, incluse eventuali limitazioni connesse a un certificato ristretto di aeronavigabilità;
- una raccomandazione per il rilascio di un ARC o un ARC, salvo che l’autorità competente concordi che la revisione dell’aeronavigabilità debba essere svolta direttamente da essa;
- la data di rilascio del primo certificato di aeronavigabilità e, se applicabile, i dati relativi ai valori metrici di CO2 previsti dall’annesso 16, volume III, della Convenzione di Chicago.
Se il precedente certificato era stato rilasciato in conformità della parte 21 ma è poi stato revocato o ceduto, il richiedente può sostituire la dichiarazione dell’autorità competente con una documentazione specifica sui motivi della revoca o cessione, sulle modalità di conservazione e mantenimento dell’aeromobile e su ogni altra informazione rilevante, unitamente a un programma di valutazione elaborato e svolto secondo le regole richiamate dal punto 21.A.174.
Procedura eccezionale senza dichiarazione di aeronavigabilità
La nuova lettera d) del punto 21.A.174 introduce una deroga importante: in casi eccezionali e previo accordo dell’autorità competente, la domanda può essere presentata senza la dichiarazione comprovante lo stato di aeronavigabilità. La deroga è ammessa solo se ricorrono tutte le condizioni previste dal regolamento, in particolare:
- l’autorità competente dello Stato membro di registrazione verifica che la dichiarazione non sia stata negata dalla precedente autorità aeronautica per criticità di aeronavigabilità, salvo che tali criticità siano state corrette;
- l’autorità dispone di prove sul progetto approvato originario;
- viene elaborato un programma di valutazione per compensare la mancanza della dichiarazione;
- le indagini sono eseguite e sintetizzate in una relazione di valutazione;
- il richiedente consente l’accesso a tutte le informazioni usate per il programma e la relazione.
Il programma di valutazione deve assicurare che aeromobile e documentazione siano in condizioni tali da rendere il velivolo idoneo al rilascio del certificato. Deve identificare discrepanze o carenze e, dopo le azioni correttive necessarie, consentire la conformità alle norme di aeronavigabilità applicabili. Il programma non sostituisce le attività di mantenimento o revisione dell’aeronavigabilità, ma le integra.
La valutazione può essere svolta da:
- un’impresa approvata ai sensi della parte CAMO o della parte CAO del regolamento (UE) n. 1321/2014, oppure della parte CAO.UAS del regolamento delegato (UE) 2024/1107, a seconda dei casi;
- l’autorità competente dello Stato membro di registrazione soltanto per aeromobili con MTOM pari o inferiore a 2 730 kg, e solo previa accettazione di tale autorità.
Trasferibilità dei certificati
Il punto 21.A.179 è sostituito con la regola secondo cui il certificato di aeronavigabilità e il certificato di revisione dell’aeronavigabilità devono essere trasferiti insieme all’aeromobile, purché l’aeromobile resti sullo stesso registro. Il regolamento interviene anche sull’indice della parte 21 e sopprime l’appendice II, dopo averne modificato il titolo in "Appendice II — riservato".
Modifiche corrispondenti nella parte 21 Light
L’allegato Ib (parte 21 Light) è allineato in modo sostanzialmente analogo. Il punto 21L.A.143 viene aggiornato per richiedere la dichiarazione di massa e bilanciamento in relazione alla configurazione attuale dell’aeromobile, e per riformulare la documentazione necessaria per gli aeromobili usati.
Anche qui, se l’aeromobile usato ha già un certificato di aeronavigabilità rilasciato in conformità della parte Light, il richiedente deve presentare copia del certificato e un ARC valido oppure una raccomandazione per il suo rilascio. Se invece manca il certificato, devono essere prodotti la dichiarazione dell’autorità precedente, la documentazione storica, la dichiarazione di massa e bilanciamento, il manuale di volo se richiesto, e una raccomandazione o un ARC, salvo diverso accordo con l’autorità competente.
Per i casi in cui il precedente certificato sia stato revocato o ceduto, la domanda può essere accompagnata da una dichiarazione sui motivi della revoca o cessione, sulle modalità di conservazione e manutenzione e sulle ulteriori informazioni rilevanti, oltre al programma di valutazione previsto dalla norma.
Procedura alternativa e trasferibilità nella parte 21 Light
Anche nella parte 21 Light viene introdotta una deroga eccezionale per la domanda senza dichiarazione di aeronavigabilità, con condizioni sostanzialmente equivalenti a quelle previste per la parte 21. Il programma di valutazione deve essere elaborato da un’impresa approvata ai sensi della parte CAMO o CAO del regolamento (UE) n. 1321/2014; per gli aeromobili con MTOM pari o inferiore a 2 730 kg può intervenire l’autorità competente, previo accordo.
Il punto 21L.A.145 stabilisce infine che anche nella parte Light il certificato di aeronavigabilità e il certificato di revisione dell’aeronavigabilità devono essere trasferiti insieme all’aeromobile se questo rimane sullo stesso registro.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento è stato adottato il 23 ottobre 2025, entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 7 agosto 2026. Come tipico dei regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica del regolamento (UE) n. 748/2012
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I (parte 21) e dell’allegato Ib (parte 21 Light) del regolamento (UE) n. 748/2012 secondo gli allegati I e II del regolamento delegato.
Nuova disciplina documentale per le domande di certificato
Per gli aeromobili usati, le domande devono includere documentazione rafforzata: dichiarazione di massa e bilanciamento, manuale di volo se richiesto, documentazione storica, e, a seconda dei casi, un ARC valido o una raccomandazione per il suo rilascio. Per gli aeromobili usati privi di certificato di aeronavigabilità UE o, nella parte light, privi del certificato rilasciato in conformità dell’allegato, sono richieste ulteriori dichiarazioni dell’autorità competente precedente e una raccomandazione/ARC secondo il regime applicabile.
Procedura alternativa in assenza di dichiarazione di aeronavigabilità
Nella parte 21 e nella parte 21 Light è introdotta una deroga eccezionale che consente di presentare domanda senza dichiarazione comprovante lo stato di aeronavigabilità, previo accordo dell’autorità competente, se sono soddisfatte condizioni stringenti: assenza di diniego dovuto a criticità non corrette, disponibilità di prove sul progetto approvato originario, programma di valutazione, svolgimento delle indagini e relazione finale, nonché accesso a tutta la documentazione utilizzata.
Contenuto e soggetti della valutazione alternativa
Il programma di valutazione deve accertare conformità al progetto omologato, modifiche, riparazioni, manutenzione e stato di mantenimento dell’aeronavigabilità. Esso è elaborato e svolto da un’impresa approvata ai sensi della parte CAMO o parte CAO del regolamento (UE) n. 1321/2014, oppure dall’autorità competente solo per aeromobili con MTOM pari o inferiore a 2 730 kg e previa accettazione. Il programma deve essere accettato dall’autorità competente dello Stato membro di registrazione prima della valutazione, se predisposto dall’impresa approvata.
Allineamento con il regolamento (UE) n. 1321/2014 e trasferibilità
La riforma mira ad allineare i regimi dei certificati di aeronavigabilità con quelli di revisione dell’aeronavigabilità del regolamento (UE) n. 1321/2014. È inoltre previsto che il certificato di aeronavigabilità e il certificato di revisione dell’aeronavigabilità siano trasferiti insieme all’aeromobile, purché l’aeromobile resti sullo stesso registro, sia nella parte 21 sia nella parte 21 Light.
Soppressione e riservatezza di appendici
Nella parte 21 il titolo dell’appendice II viene sostituito con "Appendice II — riservato" e l’appendice II è soppressa. Viene inoltre aggiornato il relativo indice e la denominazione del punto 21.A.179 in "Trasferibilità".
Entrata in vigore e applicazione differita
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 7 agosto 2026. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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