Cassazione Penale, Sentenza n. 11962/2026 del 30/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per detenzione illegale di armi (artt. 2 e 7 legge 2/10/1967, n.895) contestando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione nella valutazione delle prove, atteso che la sentenza si sarebbe fondata principalmente sulle dichiarazioni delle persone offese senza riscontri adeguati; 2) omissione di rinnovazione della citazione della teste Pavone (art. 507 c.p.p.) ritenuta decisiva; 3) rigetto ingiustificato della perizia balistica richiesta per verificare la coincidenza dei bossoli; 4) errata applicazione degli artt. 2 e 7 legge 895/1967 per difetto del requisito della "detenzione" delle armi, dato che le armi non furono trovate nella perquisizione; 5) violazioni sul piano del trattamento sanzionatorio, tra cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione dell'aumento per continuazione interna.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per genericità e manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse adeguatamente motivato la valutazione della credibilità delle persone offese, valorizzando la coerenza, la specificità dei racconti e i riscontri della Polizia Scientifica; che il rigetto della perizia balistica e la mancata rinnovazione della testimonianza siano decisioni di merito non censurabili se logicamente motivate o prive di rilevanza decisiva; che il mancato rinvenimento delle armi non esclude la detenzione qualora emergano elementi che mostrino una disponibilità temporanea e stabile (es. la sera del 31/12 e la mattina successiva); e che sul piano sanzionatorio la motivazione sulla gravità e la prognosi di recidiva legittima il diniego delle attenuanti generiche. Conseguentemente i ricorsi sono stati respinti, i ricorrenti condannati alle spese e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
legge 2 ottobre 1967, n. 895
Le norme sull'illegale detenzione di armi sono state applicate ritenendo sufficiente la prova della disponibilità e della detenzione anche se le armi non furono materialmente rinvenute, quando sussistano elementi concreti che dimostrino una disponibilità temporanea e stabile.
codice penale
Il reato contravvenzionale di cui all'art. 703 è stato dichiarato estinto per prescrizione dalla Corte d'appello; la Cassazione osserva che l'estinzione per prescrizione incide sulla quantificazione della pena (eliminazione della quota parte derivante dalla continuazione).
codice penale
Norme richiamate dai ricorrenti (riferite alla responsabilità e al concorso), ma la Corte non ha ritenuto che fosse stata violata la loro applicazione alla luce della valutazione complessiva delle prove.
codice di procedura penale
Le regole che richiedono riscontri esterni alle dichiarazioni non sono sempre necessarie: la Corte ricorda che il giudice può fondare il convincimento anche sulle sole dichiarazioni della persona offesa, purché esse superino il vaglio di attendibilità.
codice di procedura penale
Riguarda l'ammissione di testimoni nei confronti della persona offesa; la Cassazione rileva che la richiesta di rinnovazione della teste non risulta adeguatamente prospettata in appello e che l'ordinanza ammissiva di primo grado era stata revocata.
codice di procedura penale
La riassunzione o l'assunzione di prove in appello è subordinata alla decisività dell'incombente e all'incertezza dei dati probatori precedenti; il rigetto può essere implicito se la richiesta appare esplorativa.
codice di procedura penale
art. 591, comma 1, lett. c)
Prevede l'inammissibilità del ricorso per genericità; la Corte ha applicato questa norma per dichiarare inammissibili i ricorsi che non contestano puntualmente le argomentazioni della sentenza impugnata.
codice di procedura penale
Stabilisce le conseguenze della declaratoria di inammissibilità in ordine alle spese e alla somma da versare alla Cassa delle ammende; la Corte ha ordinato il pagamento di €3.000,00.
Massime di principio
- La condanna può essere fondata anche sulle sole dichiarazioni della persona offesa se queste risultano coerenti, specifiche e sottoposte a positivo vaglio di attendibilità; non sempre sono necessari riscontri esterni.
- La richiesta di espletamento di una nuova prova in appello (es. perizia balistica) può essere rigettata se il giudice ritiene di poter decidere allo stato degli atti; il rigetto motivato è sindacabile limitatamente e difficilmente in Cassazione.
- La mancata scoperta materiale dell'arma non esclude automaticamente il reato di detenzione illegale se emergono elementi che dimostrino la disponibilità dell'arma in un arco temporale congruo.
- Le istanze di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello devono essere specifiche e dimostrare la decisività della prova richiesta; richieste generiche o esplorative possono essere legittimamente respinte senza obbligo di risposta puntuale.
- In Cassazione i ricorsi generici che non affrontano punto per punto le argomentazioni del giudice di merito sono dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 591 c.p.p.; la critica deve essere puntuale e specifica.
- Sulla dimensione sanzionatoria, il giudice non è obbligato a motivare su ogni elemento favorevole dedotto dalla difesa, ma deve riferirsi agli elementi ritenuti decisivi; la presenza di circostanze aggravanti o di una prognosi negativa può giustificare il diniego delle attenuanti generiche.
- Quando una delle fattispecie in continuazione viene estinta per prescrizione, ciò incide sul calcolo complessivo della pena, eliminando la relativa quota parte aggiunta per continuazione.
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