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Sentenza

Sentenza n. 1051/2026 - Bologna, Sezione 2

Giustizia amministrativa202200466

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione di sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa per 81 giorni, con perdita della retribuzione e decurtazione dell’anzianità di servizio, nonché circolari ministeriali applicative

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui, a seguito dell’accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale, è stato sospeso dal diritto di svolgere l’attività lavorativa dal 3 gennaio 2022 al 24 marzo 2022, senza retribuzione né altri compensi. Ha dedotto eccesso di potere per incongruità, illogicità, irragionevolezza, manifesta ingiustizia, errore o carenza dei presupposti di fatto, erronea valutazione o travisamento, difetto e insufficienza di istruttoria ed errore sul metodo di accertamento; ha inoltre dedotto violazione del Codice dell’ordinamento militare, degli artt. 3, 4, 32, 33, 34 e 97 Cost. e sviamento di potere. Ha chiesto anche la disapplicazione o la rimessione alla Corte costituzionale dell’art. 2 del d.l. n. 172/2021, nonché il risarcimento del danno. Nel corso del giudizio ha rinunciato alla domanda relativa alla corresponsione degli stipendi per il periodo di sospensione, insistendo invece sul riconoscimento dell’anzianità di servizio e di grado, anche ai fini della progressione di carriera e pensionistici, e delle ferie maturate. La censura centrale riguardava l’illegittimità della decurtazione dell’anzianità e dei giorni di licenza ordinaria, in quanto conseguenze ulteriori rispetto a quelle espressamente previste dalla normativa emergenziale.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato improcedibile limitatamente alla domanda relativa alla corresponsione degli stipendi, per sopravvenuta carenza di interesse conseguente alla rinuncia del ricorrente. Nel merito, il TAR ha parzialmente accolto la domanda, annullando il provvedimento individuale e le circolari impugnate nella parte in cui disponevano la decurtazione dell’anzianità di servizio per il periodo di sospensione e negavano la maturazione delle ferie. Il Collegio ha ritenuto che l’art. 4-ter del d.l. n. 44/2021, richiamato dalla disciplina emergenziale, prevedesse come conseguenze della sospensione esclusivamente la non spettanza della retribuzione e degli altri compensi o emolumenti, senza autorizzare ulteriori effetti sanzionatori o pregiudizievoli. La disposizione, avente carattere speciale, doveva essere interpretata restrittivamente. La decurtazione dell’anzianità non trovava inoltre adeguato fondamento nell’art. 858 del Codice dell’ordinamento militare, che contempla specifiche cause di detrazione, prevalentemente riconducibili a ragioni disciplinari. Il giudice ha riconosciuto la maturazione delle ferie durante la sospensione, pur senza diritto alla relativa retribuzione o agli accessori economici, e l’anzianità di servizio sul piano giuridico, ai fini della progressione di carriera e degli altri effetti giuridici, escludendone invece gli effetti economici e contributivi. Sono state respinte le restanti censure, comprese quelle relative alla legittimità costituzionale della disciplina. Le spese sono state compensate per soccombenza reciproca.

Norme richiamate

  • art. 4-ter d.l. 44/2021

    L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

    La norma ha carattere speciale e individua in modo tassativo le conseguenze dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale: sospensione dal lavoro senza retribuzione o altri compensi, ma senza ulteriori effetti sanzionatori quali la decurtazione dell’anzianità o delle ferie.

  • art. 2, comma 3, d.l. 172/2021

    Durante il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

    La previsione limita gli effetti economici della sospensione alla perdita della retribuzione e degli altri compensi, senza consentire la decurtazione dell’anzianità giuridica o dei giorni di ferie.

  • art. 858, comma 1, d.lgs. 66/2010

    La detrazione dell’anzianità è ammessa solo per le cause specificamente previste dalla disposizione; la sospensione per inosservanza dell’obbligo vaccinale non costituisce, secondo il giudice, un autonomo titolo per la detrazione.

  • art. 36 Cost.

    Il diritto al trattamento retributivo nel periodo feriale.

    Il diritto alla retribuzione durante le ferie è collegato allo svolgimento della prestazione lavorativa; durante la sospensione non spetta quindi la retribuzione delle ferie maturate.

  • art. 30 c.p.a.

    Il riferimento alla domanda risarcitoria non ha condotto al riconoscimento di alcun risarcimento, anche perché la relativa pretesa non è stata accolta.

Massime di principio

  • La sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa disposta per inosservanza dell’obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2, secondo la disciplina emergenziale applicabile, produce la perdita della retribuzione e degli altri compensi o emolumenti, ma non può determinare ulteriori conseguenze pregiudizievoli non espressamente previste dalla legge.
  • La normativa emergenziale che disciplina la sospensione per mancato adempimento dell’obbligo vaccinale ha natura speciale e deve essere interpretata restrittivamente: l’amministrazione non può introdurre mediante circolari o provvedimenti applicativi la decurtazione dell’anzianità di servizio o di grado.
  • Durante il periodo di sospensione per inosservanza dell’obbligo vaccinale maturano le ferie, ma senza diritto alla relativa retribuzione o agli accessori economici, poiché manca lo svolgimento della prestazione lavorativa.
  • L’anzianità maturata durante la sospensione deve essere riconosciuta sul piano giuridico, ai fini della progressione di carriera, della partecipazione a procedure che richiedano una determinata anzianità o del conferimento di incarichi, ma non produce effetti economici e contributivi per il periodo non retribuito.
  • La detrazione dell’anzianità prevista dal Codice dell’ordinamento militare richiede la riconducibilità della fattispecie a una delle cause specificamente individuate dalla legge; essa non può essere desunta automaticamente dalla sospensione speciale per mancato adempimento dell’obbligo vaccinale.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoProcedimento disciplinareInvalidità del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaEccesso di potere

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