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Sentenza

Sentenza n. 5692/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 7788/2024

Giustizia amministrativa202601659

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 7788/2024, che aveva riconosciuto il beneficio annuo di € 500 per la Carta del docente in relazione all’anno scolastico 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 7788/2024, notificata al Ministero il 20 novembre 2024 e divenuta definitiva, come attestato dalla certificazione di cancelleria del 16 settembre 2025. Il giudicato aveva condannato il Ministero a riconoscere, con le modalità previste per il personale di ruolo, il beneficio di € 500 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, per il servizio a tempo determinato prestato nell’anno scolastico 2023/2024. Dedotto il persistente inadempimento, la ricorrente ha domandato l’ordine di esecuzione entro trenta giorni, la nomina di un commissario ad acta, una penalità di mora per l’ulteriore ritardo e la rifusione delle spese.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, verificando la definitività del titolo e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di pagare integralmente le spettanze riconosciute dal giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l’ulteriore inottemperanza ha disposto, a favore della ricorrente, una penalità di mora pari agli interessi legali sulla somma dovuta, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine fino all’effettivo pagamento o, comunque, alla scadenza del termine assegnato; dopo tale scadenza, l’interessata dovrà attivarsi per l’insediamento del commissario. Ha nominato commissario ad acta, per il caso di persistente inadempimento, il dirigente della DGOSV o un funzionario delegato munito delle competenze tecniche adeguate. Il compenso del commissario sarà liquidato successivamente con decreto collegiale secondo la disciplina indicata in motivazione; è stato precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato o condizionato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza. Il Ministero è stato infine condannato a € 800, oltre accessori di legge e contributo unificato, se versato, con attribuzione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Rilevato che alla luce della documentazione versata in atti sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., avuto segnatamente riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997;

    L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo è definitivo e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per l’adempimento da parte dell’amministrazione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    di dover altresì disporre, a carico dell’Amministrazione resistente e a favore della ricorrente, come richiesto, il pagamento della penalità di mora di cui all’articolo 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella presente sentenza di ottemperanza e fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, sino alla data di scadenza del termine concesso all’Amministrazione per adempiere (dovendosi ritenere, a tal punto, onere della parte interessata attivarsi per l’insediamento del Commissario ad acta);

    La penalità di mora può essere liquidata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino al soddisfo oppure, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Rilevato che alla luce della documentazione versata in atti sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., avuto segnatamente riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997;

    Il termine previsto per l’adempimento dell’amministrazione deve essere inutilmente decorso perché sussistano i presupposti per l’ottemperanza.

  • art. 1 l. 107/2015

    il Ministero dell’istruzione e del merito veniva condannato a riconoscere, a favore di essa ricorrente, il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente” di cui all'art. 1 della l. 107/2015, con le medesime modalità vigenti per il personale di ruolo, in relazione al servizio a tempo determinato prestato nell’a.s. 2023/2024;

    Il titolo azionato riconosce alla docente a tempo determinato, per il servizio prestato nell’anno scolastico 2023/2024, il beneficio annuo di € 500 tramite la Carta del docente, alle modalità previste per il personale di ruolo.

Massime di principio

  • Ai fini dell’ottemperanza occorre che il titolo giudiziale sia definitivo e che sia inutilmente decorso il termine previsto per l’adempimento dell’amministrazione.
  • In caso di inadempimento a un ordine di pagamento pronunciato in ottemperanza, la penalità di mora può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine fino al pagamento o, al più tardi, alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
  • L’incarico di commissario ad acta, quale munus di ausiliario del giudice, è obbligatorio e non può essere rifiutato né condizionato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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