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Ordinanza

Ordinanza n. 1597/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202400745

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: determina del Commissario ad acta che approva l’elenco degli impianti pubblicitari ritenuti volturabili e non volturabili, subordinando la concreta volturazione al pagamento dei canoni

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa concessionaria)

Prevale il privato

La controversia

La società ha proposto reclamo ai sensi dell’art. 114, comma 6, c.p.a. contro la determina del Commissario ad acta adottata nell’esecuzione delle sentenze che avevano annullato il diniego comunale alla volturazione degli impianti pubblicitari e imposto la riedizione del potere mediante riavvio e conclusione espressa del procedimento. Il Commissario aveva svolto un’articolata istruttoria, accertando 422 impianti esistenti e non decaduti, ma si era limitato ad approvare l’elenco degli impianti volturabili e di quelli non volturabili, precisando che la volturazione sarebbe stata emessa solo dopo il pagamento dei canoni dovuti. La reclamante ha sostenuto che tale attività fosse meramente ricognitiva e non costituisse conclusione del procedimento, poiché il giudicato imponeva l’adozione del provvedimento conclusivo di volturazione. Ha dedotto, inoltre, l’erroneità della subordinazione generalizzata della volturazione al previo pagamento dei canoni, in contrasto con i chiarimenti già impartiti dal TAR, nonché la necessità di applicare la disciplina regolamentare vigente tenendo conto dell’annullamento di successive versioni del Regolamento CUP e della perdurante applicabilità del Regolamento comunale sulla pubblicità del 2020. Ha chiesto l’annullamento della determina nella parte omissiva, l’ordine di completare la volturazione anche indipendentemente dalla definizione dei carichi tributari arretrati e il risarcimento dei danni, in via principale ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.p.a., e in subordine per impossibilità di esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il reclamo nei limiti indicati in motivazione, rilevando che l’attività del Commissario ad acta non aveva dato integrale attuazione al giudicato. La ricognizione dei 422 impianti e la distinzione astratta tra impianti volturabili e non volturabili non erano sufficienti, poiché occorreva concludere il procedimento con un provvedimento espresso e puntuale riferito ai singoli impianti o a categorie omogenee. Il Commissario avrebbe dovuto individuare la disciplina regolamentare vigente e verificare, per ciascuna situazione, se la mancata definizione dei canoni, la pendenza di contestazioni tributarie o il mancato pagamento costituissero effettive cause ostative alla volturazione oppure consentissero comunque la conclusione del procedimento. Il Collegio ha precisato che il Commissario non deve determinare i tributi né definire le controversie tributarie, ma deve valutarne la rilevanza ai fini della volturazione. È stato quindi ordinato il completamento dell’attività sostitutiva entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, mediante integrazione della determina, adozione di un nuovo atto o ritiro e riformulazione degli atti già adottati, con successivo deposito di una relazione finale. Sono state respinte allo stato le ulteriori domande, compresa quella risarcitoria, perché l’esecuzione del giudicato risultava ancora possibile in forma specifica; ogni valutazione risarcitoria è stata riservata all’esito della verifica definitiva dell’adempimento.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 6, c.p.a.

    reclamo proposto da parte ricorrente ai sensi dell’art. 114, comma 6, cod. proc. amm.

    La disposizione consente di contestare l’attività del Commissario ad acta; il reclamo è stato accolto perché l’attività sostitutiva non aveva integralmente eseguito il giudicato.

  • art. 112, comma 3, c.p.a.

    chiede altresì la condanna del Comune di Palermo – e, in caso di ulteriore ritardo, anche del Commissario ad acta – al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.p.a.

    La domanda risarcitoria non è stata accolta allo stato, poiché il giudicato può ancora essere eseguito in forma specifica mediante il completamento dell’attività commissariale.

Massime di principio

  • Nell’ottemperanza a un giudicato che impone la conclusione espressa di un procedimento, la mera ricognizione dei presupposti fattuali e l’approvazione di elenchi non sostituiscono l’adozione del provvedimento conclusivo richiesto dal giudicato.
  • Il Commissario ad acta deve esercitare il potere sostitutivo entro i limiti conformativi stabiliti dal giudicato, individuando la disciplina vigente e applicandola alle singole posizioni concrete, con esito favorevole o sfavorevole adeguatamente motivato.
  • Quando la definizione del procedimento dipende anche da posizioni tributarie, il Commissario ad acta non può né determinare i tributi né definire le relative controversie, ma deve verificare se, secondo la disciplina applicabile, la mancata definizione, la contestazione o il mancato pagamento costituiscano effettive cause ostative alla conclusione del procedimento.
  • Non è legittima la subordinazione generalizzata dell’esecuzione del giudicato a una condizione economica senza una verifica differenziata delle singole posizioni e senza l’indicazione della specifica base normativa che rende tale condizione ostativa.
  • In sede di ottemperanza, il giudice non sostituisce il Commissario ad acta nelle valutazioni istruttorie e applicative che devono essere compiute in prima battuta nell’esercizio del munus sostitutivo; può invece ordinare il completamento dell’attività e precisarne i criteri conformativi.
  • La domanda risarcitoria per mancata esecuzione del giudicato può essere respinta o riservata quando l’adempimento sia ancora possibile in forma specifica, mediante la riedizione o il completamento dell’attività amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEfficacia ed esecuzione del provvedimentoMotivazione del provvedimento
RamiProcesso amministrativoProcedimento amministrativoServizi pubblici
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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