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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29582/2024 del 19/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto del Tribunale di Siracusa del 15/02/2024 che aveva dichiarato inammissibile l'istanza, ai sensi dell'art.670 c.p.p., con cui il ricorrente chiedeva la sospensione dell'esecutività della sentenza di condanna emessa dal medesimo Tribunale il 13/02/2023. Il ricorrente ha dedotto due motivi: (i) violazione dell'art.666, comma 2 c.p.p. per mancata acquisizione del parere del pubblico ministero prima della declaratoria di inammissibilità; (ii) inosservanza ed erronea applicazione della circolare D.A.P. del 2 aprile 2009 e vizio di motivazione, sostenendo che la mancata partecipazione del difensore di fiducia all'udienza fosse dovuta a causa di forza maggiore determinata dalla mancata comunicazione della nomina del difensore da parte dell'amministrazione carceraria.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che la mancata acquisizione del parere del pubblico ministero integri una nullità di regime intermedio (ex art.78, comma 1, lett. b), c.p.p.) sottratta alla deduzione della parte privata e reclamabile solo dal pubblico ministero. Sul secondo motivo ha ritenuto che la dichiarazione di inammissibilità sia corretta perché non ricorre alcuna delle ipotesi di cui all'art.670 c.p.p.: il ricorrente aveva espressamente rinunciato a comparire all'udienza del 13/02/2023, la notifica della citazione era stata validamente eseguita a mani della madre il 28/09/2021 (periodo in cui l'imputato non era detenuto), non risulta dimostrata la nomina di un difensore di fiducia mentre il ricorrente era in carcere (e tale nomina non è stata documentata nel ricorso in violazione del principio di autosufficienza). L'udienza si è pertanto svolta legittimamente in sua assenza e, mancando il difensore prescelto, la difesa è stata svolta da un difensore d'ufficio ai sensi dell'art.97, quarto comma, c.p.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 670 c.p.p.

    Regola le ipotesi di ammissibilità dell'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza; la Corte ha ritenuto che nessuna delle ipotesi previste dall'art.670 ricorresse nel caso concreto.

  • art. 666, comma 2, c.p.p.

    Prevede l'acquisizione del parere del pubblico ministero prima di decidere sull'istanza; la mancata acquisizione costituisce nullità di regime intermedio reclamabile solo dal pubblico ministero, non dalla parte privata.

  • art. 78, comma 1, lett. b), c.p.p.

    Qualifica la nullità derivante dalla mancata acquisizione del parere del pubblico ministero come nullità di regime intermedio, ostativa alla deduzione da parte privata.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    Norme sulla materia dei motivi di ricorso per cassazione richiamate quale titolo formale dei motivi; la Corte ha respinto le censure per assenza di rilevanza sostanziale.

  • art. 97, quarto comma, c.p.p.

    Autorizza la sostituzione della difesa con un avvocato d'ufficio quando il difensore di fiducia non è presente; applicata dalla Corte per ritenere valida la rappresentanza in udienza.

  • Circolare D.A.P. 2 aprile 2009

    Richiamata dal ricorrente per sostenere problemi organizzativi nelle comunicazioni dell'amministrazione penitenziaria; la Corte ha ritenuto irrilevante la circolare per la mancata prova della nomina del difensore e per la valida notifica effettuata precedentemente.

Massime di principio

  • La mancata acquisizione del parere del pubblico ministero prima di un decreto di inammissibilità costituisce nullità reclamabile solo dal pubblico ministero e non può essere sollevata dalla parte privata in ricorso.
  • La rinuncia espressa del difensore o dell'imputato a comparire rende legittimo il prosieguo del processo in loro assenza, se la notifica della citazione è stata effettuata validamente.
  • La nomina di un difensore di fiducia deve essere provata documentalmente: in mancanza di prova la Corte può ritenere che non sia stata effettuata e che la difesa sia stata regolarmente assunta dall'avvocato di ufficio.
  • Le comunicazioni interne dell'amministrazione penitenziaria (es. secondo circolari D.A.P.) possono essere rilevanti solo se accompagnate da specifica prova della loro incidenza sul caso concreto; altrimenti la loro richiamata non preclude la regolarità delle procedure.
  • Il ricorrente che proponga istanze di sospensione dell'esecutività deve rispettare i requisiti di ammissibilità previsti dall'art.670 c.p.p. e documentare le circostanze che impediscono lo svolgimento del contraddittorio o la presenza del difensore.
  • In caso di inammissibilità manifestamente infondata, è possibile la condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende, salvo elementi che escludano la colpa del ricorrente.

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