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Ordinanza

Ordinanza n. 3590/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - della Determinazione Dirigenziale n. P2103 del 04/05/2026, emessa dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, in persona del Dirigente del Servizio 1 SUA – PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA PER AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE Dott.ssa Sabrina Montebello, di aggiudicazione definitiva in favore di ALDIA COOPERATIVA SOCIALE dell’ “Affidamento del servizio educativo per l’autonomia e la comunicazione (O.E.P.A.C. ex AEC) a sostegno degli alunni disabili residenti nel Comune di Rieti, frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, per la durata di tre anni – CIG B9153B278F”; - di tutti i processi verbali di ammissione e valutazione delle offerte ivi compresi: il Verbale seduta di preselezione – Verifica della documentazione Amministrativa del 15.12.2025; il Verbale del 18.02.2026 – Seduta riservata – Valutazione offerte tecniche; il Verbale del 02.03.2026 – Seduta Riservata – Valutazione delle offerte tecniche; il Verbale del 13.03.2026 – Seduta riservata – Valutazione offerte tecniche; il Verbale del 24.03.2026 – Seduta riservata – Valutazione offerte tecniche; l’allegato Punteggi relativi ai subcriteri; il Verbale seduta di proposta di aggiudicazione del 08.04.2026; - del chiarimento fornito dalla S.A. n. PI031998-25 in riscontro al Quesito PI031995-25; - del Bando, unitamente ai rispettivi allegati, in tutte le parti di interesse; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; Nonchè per la declaratoria di inefficacia dei contratti ove nelle more stipulati, con espressa richiesta di subentro;

Giustizia amministrativa202606329

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione definitiva dell'affidamento triennale del servizio educativo per l'autonomia e la comunicazione a sostegno degli alunni disabili residenti nel Comune di Rieti, unitamente agli atti di gara, ai verbali di ammissione e valutazione, al chiarimento reso dalla stazione appaltante e al bando

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Una cooperativa sociale concorrente ha impugnato l'aggiudicazione definitiva della procedura in favore di altra cooperativa, chiedendo anche la sospensione cautelare degli atti, la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e il subentro. Sono stati impugnati, oltre all'aggiudicazione, i verbali di verifica della documentazione amministrativa, di valutazione delle offerte tecniche e di proposta di aggiudicazione, l'allegato relativo ai punteggi dei subcriteri, il chiarimento della stazione appaltante e il bando con i relativi allegati. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente indicati i singoli motivi di illegittimità dedotti; il giudice ha tuttavia valutato le doglianze alla luce del complessivo dato testuale del disciplinare, della normativa primaria e dei chiarimenti resi dalla stazione appaltante. La ricorrente aveva inoltre prospettato un pregiudizio cautelare, ritenuto non adeguatamente configurabile anche in ragione del previsto assorbimento del personale.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. Ritenendo il giudizio ancora sommario e proprio della fase cautelare, ha escluso che le doglianze fossero assistite da adeguato fumus boni iuris, considerando il complessivo tenore testuale del disciplinare di gara, da interpretare anche alla luce della normativa primaria, nonché la coerenza dei chiarimenti forniti dalla stazione appaltante. Ha inoltre rilevato che il previsto assorbimento del personale escludeva il pregiudizio rappresentato dalla ricorrente. Il merito è stato fissato per la pubblica udienza del 23 settembre 2026. La ricorrente è stata condannata alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.500,00 oltre oneri di legge in favore di ciascuna delle altre parti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata valutata secondo il requisito del fumus boni iuris e, quanto al pregiudizio, in relazione alla concreta sussistenza di un danno cautelare; entrambi sono stati ritenuti insussistenti o comunque non sufficienti.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, la verifica delle censure avviene secondo un esame sommario e il fumus boni iuris può essere escluso sulla base della lettura complessiva della lex specialis, coordinata con la normativa primaria e con i chiarimenti della stazione appaltante resi in coerenza con essa.
  • La tutela cautelare deve essere negata quando, anche a prescindere dall'esito definitivo delle censure, il pregiudizio dedotto dal concorrente risulti escluso o attenuato da una clausola della procedura, quale il previsto assorbimento del personale.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contrattoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareConcorrenza ed evidenza pubblicaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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