Sentenza del 17/03/2016 n. 1393 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Irap - Professionisti - Autonoma organizzazione - Rilevanza del solo profilo oggettivo - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'assoggettamento a IRAP di un professionista in relazione alla presunta sussistenza di un'autonoma organizzazione. Il principio affermato è che tale requisito deve essere valutato in senso oggettivo e non soggettivo: non è sufficiente che il professionista possieda capacità organizzative o svolga personalmente l'attività con autonomia decisionale. Occorre invece verificare l'esistenza di un apparato esterno rispetto alla persona del professionista, distinto da essa e costituito dall'impiego coordinato di beni strumentali e lavoro altrui.
La decisione
Dal testo emerge l'affermazione del principio secondo cui l'autonoma organizzazione rilevante ai fini IRAP sussiste soltanto quando l'attività professionale è supportata da una struttura organizzativa ulteriore rispetto all'attività personale del professionista. Non sono indicati né il dispositivo concreto né l'importo eventualmente dovuto, pertanto non è possibile stabilire con certezza l'esito processuale specifico o chi sia stato formalmente vittorioso.
Norme richiamate
L'IRAP è collegata all'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata. Per i professionisti, il requisito dell'autonoma organizzazione deve essere accertato concretamente e in senso oggettivo.
Sentenza della Corte costituzionale n. 156/2011
Il presupposto dell'IRAP non coincide con il semplice esercizio di un'attività professionale autonoma, ma richiede la presenza di un'organizzazione autonoma, ulteriore rispetto all'apporto personale del lavoratore.
Sentenza della Corte di cassazione n. 13810/2007
L'autonoma organizzazione presuppone una struttura organizzativa esterna alla persona del professionista, risultante dall'impiego di beni strumentali e lavoro altrui.
Massime di principio
- Per stabilire se un professionista è soggetto a IRAP non basta verificare che eserciti l'attività in autonomia: occorre accertare l'esistenza di una struttura organizzativa autonoma e distinta dalla sua persona.
- La presenza di beni strumentali o di collaboratori non determina automaticamente l'assoggettamento a IRAP; rilevano la consistenza, la non indispensabilità e il ruolo effettivo di tali risorse nell'organizzazione dell'attività.
- L'accertamento deve concentrarsi su elementi oggettivi, come personale impiegato, beni utilizzati, spese organizzative e struttura dello studio, evitando di fondarsi sulla sola capacità professionale o sull'autonomia decisionale del contribuente.
- In assenza di un apparato esterno significativo, il professionista che svolge prevalentemente l'attività con il proprio lavoro personale può sostenere l'insussistenza del presupposto impositivo IRAP.
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