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Sentenza

Sentenza del 17/03/2016 n. 1393 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento, liquidazione e controlli - Irap - Professionisti - Autonoma organizzazione - Rilevanza del solo profilo oggettivo - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'assoggettamento a IRAP di un professionista in relazione alla presunta sussistenza di un'autonoma organizzazione. Il principio affermato è che tale requisito deve essere valutato in senso oggettivo e non soggettivo: non è sufficiente che il professionista possieda capacità organizzative o svolga personalmente l'attività con autonomia decisionale. Occorre invece verificare l'esistenza di un apparato esterno rispetto alla persona del professionista, distinto da essa e costituito dall'impiego coordinato di beni strumentali e lavoro altrui.

La decisione

Dal testo emerge l'affermazione del principio secondo cui l'autonoma organizzazione rilevante ai fini IRAP sussiste soltanto quando l'attività professionale è supportata da una struttura organizzativa ulteriore rispetto all'attività personale del professionista. Non sono indicati né il dispositivo concreto né l'importo eventualmente dovuto, pertanto non è possibile stabilire con certezza l'esito processuale specifico o chi sia stato formalmente vittorioso.

Norme richiamate

  • Art. 2 del d.lgs. n. 446/1997

    L'IRAP è collegata all'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata. Per i professionisti, il requisito dell'autonoma organizzazione deve essere accertato concretamente e in senso oggettivo.

  • Sentenza della Corte costituzionale n. 156/2011

    Il presupposto dell'IRAP non coincide con il semplice esercizio di un'attività professionale autonoma, ma richiede la presenza di un'organizzazione autonoma, ulteriore rispetto all'apporto personale del lavoratore.

  • Sentenza della Corte di cassazione n. 13810/2007

    L'autonoma organizzazione presuppone una struttura organizzativa esterna alla persona del professionista, risultante dall'impiego di beni strumentali e lavoro altrui.

Massime di principio

  • Per stabilire se un professionista è soggetto a IRAP non basta verificare che eserciti l'attività in autonomia: occorre accertare l'esistenza di una struttura organizzativa autonoma e distinta dalla sua persona.
  • La presenza di beni strumentali o di collaboratori non determina automaticamente l'assoggettamento a IRAP; rilevano la consistenza, la non indispensabilità e il ruolo effettivo di tali risorse nell'organizzazione dell'attività.
  • L'accertamento deve concentrarsi su elementi oggettivi, come personale impiegato, beni utilizzati, spese organizzative e struttura dello studio, evitando di fondarsi sulla sola capacità professionale o sull'autonomia decisionale del contribuente.
  • In assenza di un apparato esterno significativo, il professionista che svolge prevalentemente l'attività con il proprio lavoro personale può sostenere l'insussistenza del presupposto impositivo IRAP.

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