Sentenza del 17/03/2016 n. 715 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Attività finanziaria irregolare - esercizio di credito usurario - tassazione dei proventi illeciti - è dovuta - ricostruzione induttiva dei ricavi - utilizzo di presunzioni semplici - è possibile - utilizzo di margini di redditività statistici - è corretto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la legittimità della tassazione dei proventi derivanti dall'attività illecita, nonché l'utilizzo, da parte dell'Amministrazione, di presunzioni semplici prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza e di una percentuale statistica di redditività pari al 30%. Contestava inoltre la riferibilità a sé di fatture emesse da una società estera, rinvenute presso i propri locali.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato ritenuto legittimo l'accertamento induttivo fondato anche su presunzioni non dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, in presenza di una contabilità complessivamente inattendibile e di un'attività esercitata in nero. È stata ritenuta corretta anche l'applicazione di un margine presunto di redditività del 30%, in relazione all'attività concretamente svolta. L'illiceità dell'attività, consistente nell'erogazione di credito a tassi usurari, non esclude l'imponibilità dei relativi proventi. Il possesso delle fatture estere presso i locali del contribuente, valutato insieme agli altri elementi, ha consentito di presumere la riferibilità delle fatture e dei relativi ricavi al contribuente.
Norme richiamate
Art. 14, comma 4, legge n. 537/1997
Sono comunque considerati redditi i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo.
I proventi derivanti da attività illecite restano imponibili fiscalmente; l'illiceità dell'attività non elimina l'obbligo tributario, ferma restando l'eventuale rilevanza penale o amministrativa della condotta.
Massime di principio
- I redditi derivanti da attività illecite sono normalmente imponibili: l'obbligo fiscale è distinto dalla responsabilità penale o amministrativa.
- Quando la contabilità è inesistente, irregolare o complessivamente inattendibile, l'Amministrazione può ricostruire induttivamente ricavi e redditi anche mediante presunzioni semplici e indicatori di redditività.
- In un accertamento induttivo, la mancata dimostrazione analitica di ogni singola operazione può essere compensata da un quadro complessivo di elementi convergenti, come documenti rinvenuti presso il contribuente, natura dell'attività e inattendibilità delle scritture.
- L'applicazione di percentuali statistiche di redditività può essere ritenuta legittima se è coerente con l'attività concretamente esercitata e con gli elementi disponibili.
- Il contribuente può contestare efficacemente la ricostruzione presuntiva dimostrando l'erroneità dei dati utilizzati, l'inapplicabilità del margine adottato o la non riferibilità dei documenti e dei ricavi; la mera negazione, invece, può non essere sufficiente.
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