Sentenza del 17/03/2016 n. 172 - Corte di Giustizia CEE
Rinvio pregiudiziale - IVA - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 135, paragrafo 1, lettera a) - Esenzione in materia di assicurazioni - Nozioni di operazioni di "assicurazione" e di "prestazioni di servizi, praticate dai mediatori mediatori di assicurazione" - Servizi di liquidazione dei sinistri forniti per conto di un assicuratore.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
X SA chiedeva di riconoscere l'esenzione IVA per l'insieme dei servizi di liquidazione dei sinistri, sostenendo che tali attività costituissero una componente autonoma, essenziale e indispensabile delle operazioni assicurative. I servizi comprendevano la raccolta e registrazione delle denunce, l'accertamento delle cause e dell'entità dei danni, la valutazione della responsabilità, l'analisi della documentazione, la decisione sull'indennizzo, la gestione della corrispondenza, dei reclami e dei pagamenti. La questione era se tali prestazioni rientrassero nell'articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva IVA come operazioni di assicurazione o come servizi relativi a operazioni assicurative svolti da mediatori o intermediari.
La decisione
La Corte di giustizia ha stabilito che i servizi di liquidazione dei sinistri forniti da un terzo per conto di un'impresa di assicurazione non beneficiano dell'esenzione IVA. Essi non costituiscono operazioni di assicurazione perché il prestatore non assume il rischio assicurato e non ha un rapporto contrattuale con l'assicurato. Inoltre, non sono servizi di intermediazione assicurativa: pur potendo avere rapporti con l'assicuratore e contatti indiretti con l'assicurato, il prestatore non ricerca clienti né li mette in relazione con l'assicuratore ai fini della conclusione di contratti. L'attività costituisce quindi un'esternalizzazione o frazionamento di funzioni dell'impresa assicurativa, soggetto a IVA. La Corte ha respinto anche il richiamo all'analogia con le esenzioni previste per alcuni servizi finanziari e al principio di neutralità fiscale, sottolineando che le esenzioni devono essere interpretate restrittivamente.
Norme richiamate
Articolo 135, paragrafo 1, lettera a), direttiva 2006/112/CE
Gli Stati membri esentano le operazioni di assicurazione e di riassicurazione, comprese le prestazioni di servizi relative a dette operazioni, effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione.
L'esenzione riguarda le vere operazioni assicurative e i servizi connessi svolti da mediatori o intermediari che partecipano alla ricerca dei clienti e alla loro messa in relazione con l'assicuratore per la conclusione del contratto. Non comprende la mera gestione o liquidazione dei sinistri affidata a un terzo.
Articolo 135, paragrafo 1, lettere d) e f), direttiva 2006/112/CE
Esenzione per determinate operazioni relative a depositi, pagamenti, crediti, titoli e altre operazioni finanziarie.
La formulazione più ampia prevista per taluni servizi finanziari non può essere applicata per analogia alle operazioni assicurative, il cui esonero è soggetto a interpretazione restrittiva.
Articolo 43, paragrafi 1, punto 37, e 13, legge polacca sull'IVA
L'esenzione si applica anche alla prestazione di un servizio che costituisca una componente di uno dei servizi esenti, purché rappresenti un insieme autonomo, caratteristico e indispensabile.
La normativa nazionale non può estendere validamente l'esenzione oltre i limiti stabiliti dal diritto dell'Unione. Il fatto che un servizio sia autonomo, essenziale o indispensabile per l'attività assicurativa non è sufficiente, da solo, a renderlo esente.
Principio di interpretazione restrittiva delle esenzioni IVA
Poiché le esenzioni derogano al principio generale dell'imposizione IVA sulle prestazioni effettuate a titolo oneroso, non possono essere ampliate oltre il significato chiaro della disposizione.
Principio di neutralità fiscale
Il principio di neutralità è un criterio interpretativo, ma non può ampliare l'ambito di un'esenzione in assenza di una disposizione univoca che la preveda.
Massime di principio
- Per stabilire se un servizio assicurativo è esente IVA, non è sufficiente che esso sia essenziale o indispensabile per l'attività dell'assicuratore: occorre verificare se rientra direttamente in una categoria espressamente esentata.
- La liquidazione dei sinistri, l'accertamento dei danni, la gestione amministrativa e la decisione sull'indennizzo, se svolti da un prestatore esterno per conto dell'assicuratore, sono normalmente prestazioni imponibili IVA.
- Un prestatore può beneficiare dell'esenzione come intermediario solo se la sua attività comprende elementi tipici dell'intermediazione, in particolare la ricerca di potenziali clienti e la loro messa in relazione con l'assicuratore ai fini della conclusione del contratto.
- L'assenza di un rapporto contrattuale tra il prestatore e l'assicurato è un forte indicatore del fatto che il prestatore non sta effettuando direttamente un'operazione di assicurazione.
- La qualificazione formale del prestatore non è decisiva: va esaminato il contenuto concreto delle attività svolte e il loro collegamento funzionale con la conclusione dei contratti assicurativi.
- L'esternalizzazione di funzioni interne dell'impresa assicurativa non trasforma automaticamente tali funzioni in servizi assicurativi esenti; la semplice delega a un terzo resta, in linea generale, imponibile.
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