Sentenza del 17/03/2016 n. 511 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
IMPOSTA REGISTRO Agevolazioni: in genere Edilizia agevolata: (abitazione).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta fondata: il termine di diciotto mesi costituisce un termine essenziale, il cui mancato rispetto determina la perdita del beneficio fiscale, salvo eventuali specifiche cause non imputabili al contribuente riconosciute dalla legge o dalla giurisprudenza.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'agevolazione fiscale per l'acquisto della prima casa. Il contribuente doveva trasferire la propria residenza nel Comune in cui si trova l'immobile entro diciotto mesi dalla stipula dell'atto di acquisto. Il termine decorre dalla data dell'atto, ha natura perentoria e il suo mancato rispetto comporta la decadenza dall'agevolazione.
Norme richiamate
Nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Il termine di diciotto mesi entro cui l'acquirente deve trasferire la residenza nel Comune in cui è situato l'immobile.
Il termine decorre dalla stipula dell'atto di acquisto ed è perentorio: la sua inosservanza comporta la decadenza dalle agevolazioni fiscali per la prima casa.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Disciplina l'imposta di registro e contiene il regime agevolato applicabile agli acquisti della prima casa, inclusi i requisiti relativi alla residenza.
Massime di principio
- Per conservare l'agevolazione prima casa, il trasferimento della residenza nel Comune dell'immobile deve essere effettuato entro diciotto mesi dalla data dell'atto, non dalla consegna dell'immobile o da un momento successivo.
- Il termine è perentorio e opera a pena di decadenza: il semplice intento di trasferire la residenza o una richiesta presentata tardivamente non è normalmente sufficiente.
- È opportuno presentare tempestivamente la dichiarazione di cambio di residenza e conservare la documentazione che dimostri la data della richiesta e l'effettivo trasferimento.
- In caso di mancato rispetto del termine, l'Amministrazione può recuperare le imposte ordinarie, oltre a interessi e, se dovuta, sanzione; eventuali impedimenti devono essere specifici, documentati e non imputabili al contribuente.
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